Legge Regionale n. 7 del 09-03-09 Regione Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22-10-07, n. 18 recante: Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dell’andamento
dell’opera di ricostruzione e la quantificazione del residuo fabbisogno
finanziario occorrente, previsti dall’articolo 2 della legge regionale 22
ottobre 2007, n. 18, i Comuni interessati dovranno inviare, entro e non oltre
90 giorni dalla richiesta dell’Ufficio regionale competente, tramite la
procedura telematica già messa a disposizione, i dati relativi alle pratiche
chiuse e quelli relativi alle pratiche finanziate e non concluse e a quelle da
finanziare.

2. I Comuni inadempienti non saranno inseriti nei riparti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007 n. 18.

ARTICOLO 2

Termine

1. Le pratiche regolarmente presentate ai sensi della normativa vigente
disciplinante la ricostruzione post sismi 1980, 1981 e 1982, giacenti presso i
Comuni, dovranno essere approvate entro e non oltre un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, pena l’esclusione da tutte le graduatorie vigenti
presso i Comuni.

ARTICOLO 3

Modifiche all’art. 4 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’articolo 4 della Legge Regionale 22 ottobre 2007, n. 18 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lett. e) l’espressione “ai quali l’immobile sia stato donato
successivamente agli eventi sismici” è sostituita dall’espressione “ai quali è
stata donata la nuda proprietà dell’immobile successivamente agli eventi
sismici”;

b) il comma 5 è così modificato:
“5. Nel caso indicato al comma 4, lett. b), il termine ultimo per la
diffida da parte del Sindaco rimane fissato alla data di entrata in vigore
della legge 23 gennaio 1992, n. 32.”

ARTICOLO 4

Modifiche all’art. 15 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’art. 15, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) l’espressione “di accertamento della regolare
esecuzione degli stessi” è sostituita dall’espressione “sull’andamento degli
stessi”;

b) alla lettera b) dopo l’espressione “dal direttore dell’impresa”
aggiungere la parola “e dal committente”;

c) alla lettera d) dopo l’espressione “fatture relative all’importo del
contributo” è aggiunta l’espressione “e all’importo in accollo dei privati”.

ARTICOLO 5

Abrogazioni

1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è
abrogato.

ARTICOLO 6

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Modifica dell’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 19 maggio 2004.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n.9,
(Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio
delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi) è così sostituito:

“4. La restituzione del contributo di cui al comma 3, per gli autobus, ricorre
all’accertamento, anche per una sola volta, dell’inadempienza commessa
dall’azienda e si applica sull’autobus adoperato.”

ARTICOLO 2

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) per l’anno 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Esercizio Provvisorio

E’ autorizzato l’Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.) fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e
comunque per una durata massima di quattro mesi, limitatamente ad un
dodicesimo per mese degli stanziamenti, ai sensi dell’art. 28, comma 4, della
L.R. 6 settembre 2001 n.34, recante il “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”.

ARTICOLO 2

Dichiarazione d’urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

E’ approvato il finanziamento di € 3.632.000,00 (F.O. 0421–U.P.B. 0421.02) in
favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) a
titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’Esercizio
Finanziario 2009.

ARTICOLO 2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma – dello Statuto
Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 dell’Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura, allegato alla presente legge.

ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it