Legge Regionale n. 11 del 28-04-2009 Regione Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 luglio 2006, n.11 – Riforma e riordino degli Enti ed Organismi subregionali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 2 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche ed integrazioni all’articolo 18 “Modalità del controllo” della Legge
Regionale 14 luglio 2006, n.11

1. Il comma 6 dell’articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11, è
così sostituito:

“6. I bilanci di previsione ed i rendiconti dell’Agenzia di Promozione
Territoriale (A.P.T.), Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
(A.L.S.I.A.), Azienda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.),
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.),
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), Ente Parco
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ed Ente Parco
Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane sono approvati con legge
unitamente al bilancio regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione; i relativi assestamenti e variazioni degli Enti sopra menzionati
nonché i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni
di bilancio delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
di Potenza e Matera sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo
le modalità e nei termini di seguito prescritti.”

2. Al comma 8 dell’articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11, è
aggiunto il seguente periodo:

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dai
Presidenti delle Commissioni Permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente
della Giunta o da un suo rappresentante, in sede di programmazione dei lavori,
definisce i periodi di sospensione di attività del Consiglio regionale. In
tali circostanze il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi è
prolungato per la durata del periodo di sospensione dell’attività.

ARTICOLO 2

Dichiarazione di urgenza e pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 24-04-2009 Regione Basilicata. Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ONLUS.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 20
del 24 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto
Regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione
denominata “CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS”, che sar
costituita con apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice
Civile.

2. La Fondazione persegue finalità di interesse sociale nell’ottica della
promozione di una civiltà sociale attraverso la solidarietà ed il rispetto dei
diritti umani. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione
garantisce assistenza, educazione ed istruzione ai minori in condizione di
disagio o pericolo derivanti da disastri ambientali o territori colpiti da
conflitti armati.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative
di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica secondo la normativa vigente;
c) la gratuità delle funzioni svolte dagli organi della Fondazione, con
la mera previsione di un rimborso spese che non superi complessivamente il 30%
del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione;
d) che sia stabilita una misura minima del contributo annuale offerto da
ciascun socio fondatore;
e) che il patrimonio della Fondazione, in caso di trasformazione od
estinzione, resti nella disponibilità dei soci fondatori in proporzione dei
contributi versati al fondo di dotazione.

4. La Giunta Regionale procede alla stipula dell’atto pubblico di cui al
comma 1, sentita sullo Statuto della Fondazione la Commissione Consiliare
Permanente competente per gli affari istituzionali.

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti
gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla
costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del
Consiglio regionale, nomina con proprio decreto i componenti regionali degli
organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione medesima.

ARTICOLO 3

Contributo annuale

1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di euro
25.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno 2009 in euro 25.000,00 si provvede in termini di
competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01 che presenta la
necessaria disponibilità.

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi prevederanno i relativi
stanziamenti.

ARTICOLO 5

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 aprile 2009
DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dopo l’articolo 20 della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 63, è
aggiunto il seguente articolo 20/bis:

“Articolo 20/bis
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di riforma del Servizio
Idrico Integrato, da adottarsi, da parte della Giunta Regionale, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Autorit
d’Ambito di cui alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63, restano in carica fino al
30 settembre 2009.”

ARTICOLO 2

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Partecipazione alla costituzione della Fondazione

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello
Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione
denominata “Fondazione Francesco Saverio Nitti”, che sarà costituita con
apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

2. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere attività nel campo degli
studi storici, socio-economici, politico-istituzionali, nel solco del pensiero
culturale e civile dello statista lucano.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo Statuto della fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative
di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il Presidente della Regione Basificata è autorizzato a compiere tutti
gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla
costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno i componenti regionali
degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione medesima.

ARTICOLO 3

Contributo annuale

1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di €
65.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione, di cui €
50.000,00 quale contributo straordinario per consentire l’avvio delle attivit
istituzionali della fondazione ed € 15.000,00 a titolo di contributo annuo.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno 2009 in € 65.000,00 si provvede in termini di
competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01.

3. Le leggi di bilanci per gli anni successivi prevederanno i relativi
stanziamenti.

ARTICOLO 4

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it