Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 743/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 818/1998, proposto da BERCA di Berrini Adriana & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia piazzale Roma n. 461;

contro

il Comune di Cortina d’Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco n. 304/97 prot. n. 29262 del 24 dicembre 1997, con cui è stata ordinata la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale sito in Cortina, Corso Italia n. 411.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Bianchini per la parte ricorrente e l’avv. Farina in sostituzione di Dal Prà per il Comune di Cortina;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Cortina con l’impugnata ordinanza ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale gestito dalla Società ricorrente in forza dell’autorizzazione n. 411 del 19 dicembre 1997 per la tabella merceologica XIV cat. C “prodotti per la persona”, dal 25 dicembre 1997, al 3 gennaio 1998, perché a seguito di un controllo è stata constatata la vendita prevalente se non esclusiva di capi di abbigliamento.

Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) incompetenza e violazione dell’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

II) difetto di presupposto e di motivazione;

III) difetto di istruttoria;

IV) insussistenza del requisito della particolare gravità dell’infrazione;

V) insussistenza dell’elemento della colpevolezza;

VI) violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituto in giudizio il Comune di Cortina chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le assorbenti censure di incompetenza e omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui al primo e sesto motivo.

Quanto alla prima vi è da osservare che secondo quanto previsto dall’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.127, già nel testo vigente alla data d’adozione dell’impugnata ordinanza sindacale il potere d’emanazione degli atti di autorizzazione riservati ai Comuni e, quindi, anche dei provvedimenti repressivi dei comportamenti posti in essere in carenza o in violazione dei prescritti titoli autorizzatori di carattere commerciale, è stato riservato, in modo diretto e incondizionato, alla competenza dei dirigenti investiti dei compiti gestionali (cfr. Tar Marche, 12 ottobre 2001 , n. 1130; Tar Campania, Sez.V, 12 ottobre 1999, n. 2632; Tar Lombardia, Brescia, 12 novembre 1999, n. 963).

Infatti dalla norma citata (nel testo antecedente sia alla legge 16 giugno 1998, n. 191, e al Dlgs. 31 marzo 1998, n. 80) è stata rinviata alla sede statutaria ovvero regolamentare la sola modalità di esercizio dei compiti gestionali (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 16 novembre 1998 , n. 2072).

Da ciò dunque la fondatezza della censura della Società ricorrente volta a denunciare l’illegittimo esercizio da parte del Sindaco del potere dirigenziale di repressione dell’attività commerciale posta in essere in violazione dell’art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Parimenti fondata è anche la censura di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che la norma di cui all’art. 39 della legge n. 426 del 1971, nel prevedere che la chiusura possa essere disposta nei casi di particolare gravità per un periodo fino a venti giorni, utilizza un concetto giuridico a carattere indeterminato che implica l’esercizio di poteri ampiamente discrezionali e l’acquisizione in contraddittorio di tutte le circostanze oggettive e soggettive della violazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nelle proprie difese, in giudizio non è stata data la dimostrazione che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello adottato, e l’omissione non può pertanto beneficiare della disposizione di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure di cui al primo e settimo motivo, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco n. 304/97 prot. n. 29262 del 24 dicembre 1997.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 2.000,00, a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre a i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 818/98

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 742/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 799/1998, proposto da BERFI’S CLUB Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Canevaro e Matteo Garbisi con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia – Mestre, via Mestrina n. 6;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;

e nei confronti

del Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento del Questore di Verona del 10 gennaio 1998, con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni della discoteca gestita dalla Società ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Canevaro per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il Questore della provincia di Verona con il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente una situazione di particolare pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori, rilevata durante un controllo svoltosi il 10 gennaio 1997, ai sensi degli artt. 100 del RD 18 giugno 1931 n. 773, e 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disposto la chiusura della discoteca gestita dalla Società ricorrente per dieci giorni.

Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

II) carenza di motivazione;

III) incompetenza del Questore ad emettere il provvedimento impugnato;

IV) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

Con il terzo motivo la Società ricorrente afferma che la competenza ad impugnare il provvedimento impugnato sarebbe del Sindaco e non del Questore.

La doglianza è infondata.

L’art. 100, comma 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede che

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 741/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2610/2008, proposto da M’BARAK ERGUIG, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di acquisto della cittadinanza presentata il 21 settembre 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Minto in sostituzione di Bozzoli per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del Marocco regolarmente soggiornante in Italia dal 1989, in data 21 settembre 2006 ha presentato istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9. comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Non avendo ricevuto successivamente alcuna comunicazione, con il ricorso in epigrafe chiede la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione e che sia ordinato al Ministero dell’Interno di provvedere in ordine all’istanza presentata.

L’Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato che si è conclusa in senso favorevole per il ricorrente la procedura amministrativa volta all’ottenimento della cittadinanza italiana, comprovando tale circostanza mediante il deposito in giudizio dello schema del decreto del Presidente della Repubblica per il conferimento della medesima.

Alla Camera di consiglio del 11 marzo 2009, il difensore del ricorrente, in ragione di tale elemento sopravvenuto, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.

Deve pertanto darsi atto della sopravvenuta carenza al ricorso.

Le spese di giudizio, in considerazione della mancata documentazione di una recente sollecitazione della definizione del procedimento amministrativo (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 24 dicembre 2008, n. 3989), possono essere compensate, fermo restando che resta a carico dell’Amministrazione resistente il rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, che dovranno essere corrisposte al difensore che ne ha chiesto la distrazione dichiarandosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese di giudizio compensate, salvo che per la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2610/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 740/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2426/2008, proposto da ET TOUMY AHMED, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’accertamento del silenzio inadempimento della Questura di Treviso in ordine alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l’accertamento della fondatezza dell’istanza e la condanna al provvedere e a risarcire i danni subiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. De Stefani in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente nel 2006 ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Con il ricorso in epigrafe, deducendo il perdurante mancato riscontro all’istanza presentata, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha documentalmente provato di aver rigettato l’istanza con provvedimento del 28 febbraio 2008, in data antecedente alla proposizione del ricorso (cfr. doc. 16 allegato alla relazione della Questura) e di aver ripetutamente invitato il ricorrente in Questura per la notifica del diniego indirizzando le comunicazioni ai difensori di cui questi si è di volta in volta avvalso (in data 30 settembre 2008 e in data 16 gennaio 2009), essendosi resosi irreperibile al luogo di residenza (cfr. la comunicazione di cancellazione per irreperibilità di cui al doc. 15 allegato alla relazione dell’Amministrazione).

Ne consegue che il ricorso, introdotto ai sensi dell’art. art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, va dichiarato inammissibile poichè nella specie risulta provata l’inesistenza dell’inerzia dell’amministrazione già al momento della proposizione della domanda: circostanza che avrebbe potuto essere accertata con l’ordinaria diligenza prima di dar corso al giudizio.

Le spese di giudizio seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidandole in complessivi € 1.500,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2426/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it