Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 133/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore

Italo Franco Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2590/2008 proposto dalla S.N.C. DEL MONTE GRANDE di Francesco Papafava e F.lli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivone ed Agostino Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Rovolon in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Segantini e Giampietro Geremia, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 27.10.2008 n. 6482 di applicazione sanzione pecuniaria per ritardato pagamento del costo di costruzione.

Visto il ricorso, notificato il 10.12.2008 e depositato presso la Segreteria il 19.12.2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovolon, depositato il 19.1.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. A.Cacciavillani per la parte ricorrente e l’avv. Geremia per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO e DIRITTO

Il ricorso, avente ad oggetto un’ingiunzione di riscossione, appartiene alla cognizione del Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 3 R.D. n. 639/1910 (v. T.A.R. Toscana, II^, 13.7.2007 n. 1266).

Si osserva peraltro – incidentalmente – come l’ingiunzione ex R.D. cit. sia esperibile dagli enti locali per la riscossione delle entrate anche attualmente in quanto l’art. 36 D.L. n. 248/07 (convertito in legge 28.2.2008 n. 31) ha reintrodotto tale forma di riscossione, che era stata abrogata dall’art. 1, c. 225°, lett. b) legge 24.12.2007 n. 244.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La ricorrente può riassumerlo davanti al Giudice Ordinario entro sei mesi dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

Il ricorso può essere riassunto nei modi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2009.

Il Presidente Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 2590/2008

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 198/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Fulvio Rocco – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2931/95, proposto da Rosa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Venezia Mestre via Cavallotti, 22;

contro

il Comune di Rosà, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia Piazzale Roma, 461

e nei confronti

dell’ing. Giampaolo Bergamin, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della delibera della Giunta municipale n. 485 del 15.6.1995, del Comune di Rosà, concernente la Convenzione con l’ing. Giampaolo Bergamin per l’incarico di redazione della Variante al P.R.G. di area in frazione Travettore.

Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

udito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avvocato Avino, in sostituzione di Zambelli, per la ricorrente e l’avvocato Bianchini, per il Comune di Rosà;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in rubrica specificato

Con nota pervenuta in data 17 dicembre 2008 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che con autonomi ricorsi avanti il TAR Veneto (R.G. nn. 954/2001, 1576/2001, 1633/2001, 2283/02 e 766/05) la ditta ROSA S.r.l. ha impugnato, fra gli altri, gli atti di adozione e approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Rosà, successivi alla delibera consiliare oggetto del presente ricorso (R.G. 2931/95);

che il TAR Veneto si è pronunciato con sentenza n. 863/2006, oggetto di appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalla ditta ROSA S.r.l. (R.G. 6948/2006);

che nelle more della trattazione nel merito del presente giudizio (R.G. 2931/1995) è stata fissata per il 25 novembre 2008 l’udienza pubblica avanti il Consiglio di Stato, il quale ha trattenuto la causa in decisione;

che pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione del presente ricorso R.G. 2931/1995;

Ciò premesso, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2009, dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2009..

Il Presidente l’ estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2931-95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 197/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Fulvio Rocco – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 687/96, proposto da Ditta GI.RO.VI di Rossi Silvano, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Beccarello, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia-Mestre via Rosa, 46;

contro

il Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege,

per l’annullamento

del verbale di sequestro operato in data 13 febbraio 1996, dall’Ufficio Doganale dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera (VE);

Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria , con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avvocato Torchiano, in sostituzione di Beccarello, per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Cerillo, per il Ministero;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in rubrica specificato.

Con memoria depositata in data 9 dicembre 2008 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che nelle more del presente giudizio, il ministero del Tesoro, con provvedimenti 28.3.1996 ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento nei confronti di Pozzi Elisabetta e Cimitani Tiziana, dipendenti della ditta Girovi, disponendo il dissequestro e la restituzione di tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro eseguito in data 13.2.1996, che veniva così implicitamente revocato.

Ciò premesso, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2009, dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2009.

Il Presidente l’ estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 687-96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 745/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 686/2008, proposto da EZ ZAHIRI MOULAY KHALID, rappresentato e difeso dall’avv.to Nadia Anzanello, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via Manin 43;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento del 25 febbraio 2008, notificato il 31 marzo 2008, Cat. A.12/2008-Imm con cui il Questore della provincia di Treviso ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Anzanello per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Questura della provincia di Treviso ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, formulando un giudizio di pericolosità sociale fondato sull’esistenza di due procedimenti penali, per i reati di invasione di immobili e rapina, oltre ad un decreto penale di condanna per il reato falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della propria identità, nonché per l’allegazione, nella domanda di rinnovo, di un rapporto di lavoro che la Questura ritiene di carattere fittizio.

Tale provvedimento è impugnato per le censure di violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 286 del 1998, deducendo la propria continuità lavorativa nel periodo antecedente e successivo al rapporto di lavoro contestato, nonché di difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al giudizio di pericolosità sociale di cui difetterebbero i presupposti.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4873 del 16 settembre 2008, in sede di appello, ha motivatamente accolto la domanda cautelare proposta in primo grado, che era stata respinta con ordinanza del Tribunale n. 320 del 7 maggio 2008.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.

In ordine alla ritenuta pericolosità sociale, il Collegio osserva quanto segue.

Risultano fondate le censure di difetto di istruttoria, di motivazione e di carenza di presupposti, in quanto, al momento in cui è stato formulato il diniego, è mancato un autonomo apprezzamento dei fatti da parte dell’autorità amministrativa idoneo a valutare gli episodi oggetto di indagine nel contesto di un più ampio esame della personalità del ricorrente, tanto più necessario in quanto non si trattava di fatti già accertati a seguito di una condanna penale, ed inoltre, deve rilevarsi, sono venuti meno gli stessi presupposti fattuali sulla base dei quali è stato formulato il giudizio della Questura.

Invero, nel corso del giudizio e, in particolare, con documentazione depositata il 7 maggio 2008, è stata dimostrata l’intervenuta assoluzione dal reato di invasione di immobili perché il fatto non sussiste, dal reato di danneggiamento perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di rapina per non aver commesso il fatto.

Rimane un decreto penale di condanna per il reato falsa dichiarazione a pubblico ufficiale della propria identità, che di per sé, per la sua tenuità, secondo l’id quod plerumque accidit, non appare rivelatore della capacità e della propensione a delinquere del soggetto.

Anche l’altro capo di motivazione del provvedimento impugnato, ove si contesta al ricorrente di aver allegato alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno un rapporto di lavoro che la Questura ritiene fittizio, risulta illegittimo perché in contrasto, come dedotto con il primo motivo, con l’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Come già osservato in molteplici pronunce di questo Tribunale, la produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro ritenuto fittizio, laddove l’interessato sia in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell’adozione del provvedimento negativo da parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non è sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il diniego infatti, non può farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 8 bis, del Dlgs. n. 286 del 1998 che è la norma penale incriminatrice priva di immediata valenza in sede amministrativa; né dall’art. 4, comma 2, (il quale dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”) in quanto trattasi di norma speciale (a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto di ingresso, cui non può attribuirsi portata generale, applicabile anche al permesso di soggiorno.

In mancanza di una condanna penale pertanto, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, è la sua inutilizzabilità nel periodo di riferimento, con conseguente mancata dimostrazione del possesso dei requisiti concernenti al reddito.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio anche da questo Tribunale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id 24 luglio 2007, n. 2588; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 3 ottobre 2007, n. 9717), bisogna tener conto – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, – degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’Autorità amministrativa, per verificare se siano presenti elementi che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti.

Infatti la valutazione sui requisiti va riferita al momento in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417).

Nel caso all’esame il rapporto di lavoro oggetto di contestazione riguarda l’anno 2006, e risulta essere stata omessa ogni considerazione circa la continuità della situazione lavorativa del ricorrente nel biennio successivo, documentata con il deposito in giudizio di copia delle buste paga e dell’estratto conto dell’Inps.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto per le censure relative all’insufficienza di istruttoria, di motivazione e di carenza di presupposti relativamente al giudizio di pericolosità sociale, e l’omessa considerazione delle attuali condizioni dello straniero al momento dell’adozione del provvedimento impugnato atte a comprovare la sussistenza di fonti lecite di sostentamento.

La peculiarità delle vicende oggetto del giudizio induce tuttavia a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 686/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it