Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 613/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3752/94 proposto da Cavalli Angelina, Lazzarotto Gianpaolo e Lazzarotto Nilo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Raffaella Ramazzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26/6/1924 n. 1054,

contro

il Comune di Valstagna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Valstanga n. 181 del 17 maggio 1994 di adozione della variante al piano per insediamenti produttivi denominato “Palazzon”.

Visto il ricorso, notificato il 11/11/1994 e depositato presso la Segreteria il 25/11/1994, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avv.to Rampazzo per le ricorrenti;

ritenuto

che all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 l’avv.to Rampazzo ha dichiarato che i ricorrenti non hanno più interesse alla decisione del ricorso;

che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

che non occorre provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte intimata;

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 3752/94

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 612/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3745/94 proposto da Costa Diva e Pontarello Giuliva, rappresentate e difese dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Raffaella Ramazzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26/6/1924 n. 1054,

contro

il Comune di Valstagna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Valstanga n. 181 del 17 maggio 1994 di adozione della variante al piano per insediamenti produttivi denominato “Palazzon”.

Visto il ricorso, notificato il 11/11/1994 e depositato presso la Segreteria il 25/11/1994, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avv.to Rampazzo per le ricorrenti;

ritenuto

che all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 l’avv.to Rampazzo ha dichiarato che le ricorrenti non hanno più interesse alla decisione del ricorso;

che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

che non occorre provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte intimata;

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 3745/94

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 610/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia -Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3413/04 proposto da AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Rigetti, Davide Moscuzza e Laura Bardella Benvenuti, con elezione di domicilio presso lo studio del terzo in Venezia, San Marco 4700,

contro

il Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Malvestito, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26/6/1924 n. 1054,

l’ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l’annullamento

del bando/disciplinare di gara e del relativo capitolato allegato 21 ottobre 2004 del comune di Montebelluna per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni con svolgimento del relativo servizio e della Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per gli anni 2005, 2006 e 2007.decreto prot. n. 6326/Bis/2001 in data 18 aprile 2006 , a firma del Dirigente del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare.

Visto il ricorso, notificato il 13/6/2007 e depositato presso la Segreteria il 15/6/07, con i relativi allegati;

visti i motivi aggiunti depositati in data 14 gennaio 2005;

visto l’atto di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza pubblica del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Savoia) l’avv.to Sanson, in sostituzione dell’avv.to Malvestio, per il Comune di Montebelluna,

ritenuto

che con atto depositato in data 26 gennaio 2009, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale atto non è stato ritualmente notificato a tutte le parti intimate;

che tuttavia dall’atto medesimo si deduce che la parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso;

che pertanto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese degli atti di procedura compiuti possono essere compensate fra le parti costituite;

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1150/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 604/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Fulvio Rocco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. xxxxxxxxxxxx proposto da xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Zampieri e Flavio Pana, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Enrico Tomolo in Venezia, San Marco 4590,

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

il Comando generale della Guardia di finanza in persona del Comandante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale dd. 26.2.2008 n. 103293, recante declaratoria della non dipendenza da causa di servizio di infermità, nonché dei presupposti pareri del Comitato di verifica 18.12.2007 n. 28034 e 11.4.2007 n. 34827.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Fatto

L’odierno ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Guardia di Finanza a decorrere dal 3 febbraio 1984 in qualità di cuciniere, addetto al servizio di piantone e guardia, conduttore di automezzi, nonchè in servizi operativi esterni di pattugliamento stradale.

Afferma l’interessato che a causa dei compiti gravosi e delle condizioni di tempo e di luogo ove essi erano svolti veniva colpito, nell’estate del 2004, da lombalgia persistente con dolori al collo e all’anca sinistra che lo costringevano a sottoporsi a cure specialistiche ortopediche e fisioterapiche, con risultati peraltro insoddisfacenti.

Ciò stante, chiedeva che la predetta patologia fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente attribuzione dell’equo indennizzo.

Il Comitato di verifica, riunitosi l’11 aprile 2007, si esprimeva negativamente ritenendo che, “ dai precedenti di servizio risultanti dagli atti,…mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possono aver svolto un efficiente ruolo, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Contestava tale giudizio l’interessato osservando, con nota 19.6.2007, che le logoranti condizioni di servizio a cui aveva dovuto assoggettarsi a Bergano dal 1982 al 1988, a Venezia dal 1988 al 1989 e a Bassano del Grappa dal 1989 al 2004 si configuravano certamente concausa determinante delle infermità che lo avevano colpito, e, a comprova, presentava relazione e certificato medici confortanti siffatta analisi.

Riesaminato il proprio, precedente parere 11.4.2007 su espressa richiesta dell’Amministrazione, il Comitato di verifica lo confermava integralmente, “in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”.

Ciò stante, con determinazione dirigenziale 26.2.2008 il Comando generale della Guardia di Finanza dichiarava la non dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente.

Donde il presente gravame con cui l’interessato, acquisiti ex art. 22 della legge n. 241/90 gli atti del procedimento (da cui, fra l’altro, era risultato che il Comitato aveva preso in considerazione il solo servizio prestato dal militare presso la Compagnia di Bassano del Grappa nel periodo, dal 22.8.2001 al 2004, in cui era retta dal comandante allora in servizio), denunciava l’illegittimità dell’adotta determinazione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Resisteva in giudizio l’Amministrazione delle Finanze opponendo l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 febbraio 2009.

Diritto

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con la prima censura, dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Risulta, invero, dalla documentazione in atti, che il Comitato di verifica si è espresso prendendo in considerazione il solo servizio prestato dal ricorrente dal 22.8.2001 al 2004, in quanto l’Amministrazione aveva richiesto elementi formativi esclusivamente all’allora comandante della Compagnia di Bassano (che, appunto, era ivi in servizio dal 22.8.2001).

L’Amministrazione, cioè, ha omesso di assumere le necessarie informazioni presso gli altri comandanti ove il militare aveva precedentemente prestato servizio (dal 1984 in poi), ovvero presso il Comando regionale di Venezia ove è custodito l’intero fascicolo riguardante lo stato di servizio dell’interessato.

Né tale rilevante (e fondante) circostanza risulta contestata dall’Amministrazione.

È noto come l’istruzione si risolva nel compimento degli atti necessari a identificare, verificare e vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all’atto da adottare ed ai suoi presupposti di fatto e di diritto: ciò può avvenire o attraverso il vaglio dei documenti (di volta in volta già in possesso dell’Amministrazione, ovvero esibiti dagli istanti o da altri interessati o da altre autorità, oppure, infine, richiesti dall’autorità procedente), o anche attraverso informazioni, ispezioni, esami di cose o di persone (eseguiti dietro indicazione degli interessati o, all’occorrenza d’ufficio). In ordine agli atti istruttori l’autorità amministrativa dispone del più ampio potere di iniziativa, nonché del potere di rinnovare e di integrare l’attività istruttoria già espletata, ove essa appaia inappropriata o insufficiente: nell’istruttoria, infatti, non si determinano preclusioni e vale il principio dell’informalità.

Orbene, gli atti impugnati sono certamente viziati in quanto assunti sulla base di una situazione fattuale non corretta, non essendosi tenuto conto del servizio reso dall’interessato dal 1984 al 2001 e delle condizioni in cui esso è stato svolto: l’Amministrazione, infatti, non ha acquisito – come invece avrebbe dovuto – alcuna informazione dai Comandanti di Bergamo, Venezia e Bassano per il servizio espletato dal ricorrente precedentemente al 22 agosto 2001.

Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto, limitatamente, beninteso, alla richiesta di annullamento degli atti impugnati: l’Amministrazione, conseguentemente – non potendo il giudice sostituirsi ad essa nell’esprimere il prescritto parere e la pronuncia conclusiva -, dovrà rideterminarsi sulla domanda di dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal ricorrente (nonché, eventualmente, sulla contestuale istanza di equo indennizzo) valutando per intero il servizio svolto dal medesimo alle proprie dipendenze.

Le spese possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 12 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. xxxxx

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it