Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 632/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– ROBERTO PROIETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 632/2009 R.G. proposto da Nicola CASTELLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Segna e dall’Avv. Ada De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest’ultimo sito in Roma, Piazza della Libertà n. 20;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER OTTENERE

– l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del supplemento giornaliero previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, nella misura intera, a decorrere dall’1 gennaio 1984, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate, delle differenze non corrisposte, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;

E PER L’ANNULLAMENTO

– del provvedimento prot. n. 7/4F-1/828/291 del 20 novembre 1997, adottato dal Direttore della 7° Divisione — Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito, recante il diniego di corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975;

– del provvedimento prot. n. 1121/1/TE-2557/1997 del 24 novembre 1997, adottato dal Vicedirettore Generale della 7° Divisione — 1° Sezione TE — Direzione Generale per Sottufficiali e Militari di Truppa dell’Esercito, recante il diniego di corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura intera prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Fissata la camera di consiglio per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;

Udita, alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2009, l’Avv. De Marco per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato per l’Amministrazione resistente – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver prestato servizio presso il Carcere Militare di Torino e di aver ripetutamente sollecitato la corresponsione del supplemento giornaliero previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, nella misura intera, mediante istanze esitate negativamente dall’Amministrazione della Difesa.

Ha dunque sottoscritto, unitamente ad altri militari versanti nelle medesime condizioni, mandato per la proposizione di ricorso giurisdizionale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto patrimoniale e l’annullamento dei provvedimenti di diniego di tale diritto.

Il ricorso, iscritto al n. 2268/1998 del ruolo generale, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 13172/2004, ma il nome del ricorrente non veniva incluso nell’epigrafe della sentenza in quanto, per errore, non riportato nell’epigrafe del ricorso.

Stante il diniego dell’Amministrazione di provvedere all’estensione del giudicato discendente dalla predetta sentenza anche a favore dell’odierno ricorrente, e sul presupposto che non possa esperirsi la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza, non emergendo dalla stessa senza possibilità di equivoci l’identità della parte quale destinatario della pronuncia, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla percezione della richiesta indennità, con annullamento dei gravati provvedimenti, in senso analogo a quanto stabilito nella sentenza n. 13172/2004.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente e sostenendo, nel merito del ricorso, la sua infondatezza con richiesta di corrispondente pronuncia.

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

Alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2009, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000, ai sensi del quale: “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. …La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni”, stante la completezza dell’istruttoria e la manifesta infondatezza del ricorso, con il quale è proposta azione di accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, oltre interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, nonché azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – recanti il diniego di corresponsione delle richieste somme.

Preliminarmente alla delibazione nel merito del ricorso, va precisato in punto di fatto che il ricorrente ha sottoscritto, unitamente ad altri militari versanti nelle medesime condizioni, mandato per la proposizione di ricorso giurisdizionale collettivo al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto patrimoniale e l’annullamento dei provvedimenti di diniego di tale diritto.

Il ricorso, iscritto al n. 2268/1998 del ruolo generale, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 13172/2004 ma il nome del ricorrente non è stato incluso nell’epigrafe della sentenza in quanto, per errore, non riportato nell’epigrafe del ricorso.

Ed infatti, il ricorso introduttivo del giudizio definito con la citata sentenza non riporta nella sua epigrafe il nome del ricorrente, il quale è indicato solo nel corpo del ricorso, laddove vengono effettuati i conteggi delle somme asseritamene spettanti a ciascun ricorrente, e ricompreso tra i soggetti che hanno conferito mandato legale, con relativa sottoscrizione.

Nel ritenuto presupposto che non possa esperirsi la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza, non emergendo dalla stessa senza possibilità di equivoci l’identità della parte quale destinatario della pronuncia, il ricorrente ha quindi proposto autonomo ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del vantato diritto e l’annullamento dei gravati provvedimenti.

Ciò posto il Collegio – alla luce del modificato quadro giurisprudenziale formatosi in materia – non può che negativamente delibare in ordine alle azioni proposte dal ricorrente, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, di prescrizione del vantato diritto alla corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975.

Come già statuito dalla Sezione in precedenti pronunce, ed a modifica dell’orientamento precedentemente assunto, la disamina della normativa di riferimento non consente il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente.

In tale direzione va precisato che con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, è stata attribuita alle Forze di pubblica sicurezza, Carabinieri, Guardia di finanza e agenti di custodia, una “indennità mensile” per servizi d’Istituto.

La legge 23 dicembre 1970, n. 1054, contenente “Norme per il riordinamento dell’indennità mensile per servizio d’Istituto dovuta al/e forze di polizia e al persona/e civile dell’Amministrazione penitenziaria”, ha riordinato l’indennità in parola fissandone i relativi importi, in dipendenza del grado rivestito e dell’anzianità di servizio maturata, ferma restando all’epoca la quota pensionabile che la legge precedente aveva determinato in £ 15.000.

Leggi successive (legge n.. 628/21973; legge n. 926/1973), aumentarono la misura dell’indennità in oggetto e la quota pensionabile.

La legge n. 135/1975, peraltro ha istituito un “supplemento giornaliero dell’indennità d’Istituto nella, misura di £. 1300 per ogni giornata di effettivo servizio” (£. 1800 per i turni effettuati tra le h. 22:00 e le ore 6:00 e a £ 3300 per turni continuativi eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore).

Con la legge 10 agosto 1981, n. 475 è stata estesa anche al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica “in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, l’indennità per i servizi d’istituto” che la legge n. 1054/1970 aveva istituito a favore di Carabinieri, Guardia di Finanza, P.S., e Agenti di custodia in servizio presso le Carceri comuni. Tale indennità doveva essere corrisposta “limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta custodia e vigilanza dei detenuti” e non era cumulabile con l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 187/1976. Spettava al militare scegliere tra le due indennità quella più favorevole. L’indennità in parola era “pensionabile sino all’importo massimo previsto per l’indennità di impiego operativo”.

La legge 20 marzo 1984, n. 34 ha soppresso l’indennità mensile di istituto, di cui alla legge n. 1054/1970 per il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, sostituendola con una speciale indennità pensionabile secondo le misure indicate nella legge, “… fatto salvo il supplemento giornaliero dell’Indennità mensile d’istituto previsto dall’art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 135”.

La legge 14 novembre 1987 n. 468, nell’ambito del riordino del trattamento economico del personale militare delle Forze armate, ha istituito, per detto personale, un’indennità militare forfettaria lorda non pensionabile riconoscendo, ai militari prestanti servizio presso le carceri militari, una quota pari al 25% dell’indennità spettante alla forze di polizia ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, a titolo di indennità pensionabile.

In seguito, il D.P.R. del 31 luglio 1995 n. 395, ha previsto, limitatamente alle Forze di polizia, nell’ambito di un generale riordino del trattamento economico della categoria, l’aumento degli importi relativi all’indennità pensionabile (che questo personale percepiva in virtù della legge n. 69/84) con contestuale soppressione del supplemento giornaliero.

Successivamente il D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, all’art. 7, disciplinando gli aspetti retributivi del personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena ha stabilito che “.. la quota percentuale dell’indennità pensionabile”(già spettante al predetto personale nella misura del 25% di quella spettante alle forze di polizia) fosse “… rapportata alle misure dell’indennità pensionabile per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare previste dal comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 395 del 1995”.

Poiché l’art. 37 richiamato, oltre a riordinare il trattamento economico delle Forze di polizia (comma 3), ha anche soppresso, con riferimento alle stesse, il supplemento giornaliero (comma 2), si pone il problema se, il rinvio all’art 37, comma 3, oltre a individuare la base per il calcolo dell’indennità pensionabile, spettante ai militari, implichi anche l’estensione agli stessi della soppressione del supplemento giornaliero (prevista al comma 2).

A tale quesito occorre dare risposta affermativa per le ragioni di seguito indicate.

L’indennità in parola è stata regolata, in passato, dalla legge 10 agosto 1981, n. 475, che all’articolo l prevedeva a favore del personale delle F.A. in servizio presso gli stabilimenti di pena, l’indennità d’istituto ed all’art. 2 il supplemento giornaliero a favore del personale di truppa di leva destinato presso gli stessi stabilimenti, già attribuito con l’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 al personale dell’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, con l’emanazione dell’art. 2, comma 2 bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, l’indennità d’istituto è stata sostituita dall’indennità pensionabile del personale militare in servizio presso gli istituti di pena, pari al 25% di quella spettante al personale dell’Arma ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, all’articolo 37, ha incrementato l’importo dell’indennità pensionabile (comma 1), fissando gli importi mensili ripartiti per grado (comma 3) e sopprimendo il supplemento giornaliero (comma 2).

Di tali ultime disposizioni, quella indicata al comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. 395/95, è stata fissata come nuovo parametro di riferimento dal D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (recepimento del provvedimento di concertazione, riguardante il biennio 1996-97, per il personale non dirigenziale delle F.A.: art.7) per calcolare la quota percentuale da attribuire al personale militare in servizio presso gli stabilimenti di pena, utilizzando lo stesso criterio normativo già impiegato nei confronti di altro personale.

Ne discende che l’art. 37 del D.P.R. n. 395/95, ha efficacia nei confronti delle forze di polizia e dell’arma dei carabinieri, ma non anche del personale militare. Tale articolo ha previsto, al comma 1, un aumento dell’indennità pensionabile pari al 6% con decorrenza 1 novembre 1995, mentre, al secondo comma, è stato previsto un ulteriore incremento, pari a lire 37.400 mensili lorde, con decorrenza 1 novembre 1995, in sostituzione del supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, soppresso con medesima decorrenza; – gli importi, come rideterminati ai sensi delle disposizioni indicate, hanno subito un ulteriore incremento con decorrenza 31 dicembre 1995, in ragione della fissazione del nuovo orario di lavoro (comma 4); – il personale militare, è destinatario del D.P.R. n. 394/95 (e non del D.P.R. n. 395/95) il quale, all’articolo 9 dispone che “a decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge 468/87, la quota percentuale dell’indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementata unicamente del 6%”.

Dal quadro normativo descritto, emerge che il legislatore ha inteso riconoscere un aumento complessivo alla data del 1° novembre del solo 6% cumulativo e non più la maggiorazione di lire 37.400, assorbita dai successivi aumenti di trattamento economico. Ciò appare rispondente alla medesima ratio che ha caratterizzato l’erogazione degli aumenti corrisposti al personale delle forze di polizia ed arma carabinieri (fissazione del nuovo orario di lavoro – art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 395/95), la quale è analoga a quella che ha determinato il riconoscimento, in favore del personale militare, dell’assegno pensionabile (art. 4 del D.P.R. n. 394/95).

Va, peraltro, considerato, che la correlazione tra l’importo base dell’indennità pensionabile e l’indennità d’istituto prevista a favore del personale in servizio presso gli stabilimenti di pena (pari al 25% dell’indennità pensionabile delle Forze di polizia) è stata introdotta solo successivamente, con il D.P.R. n. 360/96 (articolo 7), sicché, appare chiara la volontà del legislatore di quantificare diversamente gli importi dell’indennità.

E’ evidente, in tale situazione, che il cumulo degli emolumenti comporterebbe una inammissibile duplicazione di trattamenti economici.

Discende, dalle considerazioni che precedono, l’infondatezza del ricorso che va, pertanto, respinto.

Sussistono validi motivi – connessi alla peculiarità della fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 632/2009 R.G., come in epigrafe proposto – deciso ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificati dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2009.

Elia ORCIUOLO Elena STANIZZI

(Presidente) (Giudice Relatore Estensore)

N. 632/2009 R.G.

TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 632/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma N. 3527/2009

nelle persone dei Signori:

EDUARDO PUGLIESE Presidente

RAFFAELLO SESTINI Cons. , relatore

MARIANGELA CAMINITI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 9, l. n. 205 del 2000

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2009

Visto il ricorso 3527/2009 proposto da:

PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA DC + 1

BORDI MARCO

rappresentato e difeso da:

FRASCAROLI AVV. RUGGERO

LAURENZI AVV. PINO

SCHIANO AVV. ANGELO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEL BABUINO, 107

presso

SCHIANO AVV. ANGELO

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

e nei confronti di

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC

rappresentato e difeso da:

GALOPPI AVV. GIOVANNI

MARTUCCELLI CARLO

con domicilio eletto in ROMA

PIAZZALE DON MINZONI,9

presso

MARTUCCELLI CARLO

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– della decisione n. 2r/OPP. 2009 pronunziata il 26.04.2009 dalla Corte di Cassazione, Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per il Parlamento Europeo;

– del provvedimento del Ministero dell’Interno del 21 aprile 2009, notificato in data 22 aprile 2009;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC

Udito il relatore Cons. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

che, in primo luogo, deve essere affrontata la questione attinente all’eccepito difetto di giurisdizione;

che deve rilevarsi che questo Tribunale si è già pronunziato su questione attinente al procedimento elettorale per le elezioni europee del 2004, con la sentenza n. 10330 del 2004, della Sezione I, ritenendo implicitamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti del procedimento (in quel caso relativamente alla decisione di ricusazione di una lista da parte dellUfficio circoscrizionale elettorale);

che, al contrario, i precedenti di questa Sezione, invocati da parte resistente, nei quali si è deciso per l’inammissibilità dei ricorsi in materia elettorale riguardano fattispecie estremamente differenti, sicchè non è possibile ad essi far richiamo per menzionare un orientamento del Collegio applicabile al caso in esame;

che con siffatte pronunzie (ex multis, TAR Lazio, sez. II bis, n. 1855 del 2008 e, precedentemente, n.7074 deol 2007) il difetto di giurisdizione era dichiarato in ragione di quanto prescritto, per le elezioni politiche, dal nostro ordinamento, come delineato dal d.P.R. n. 361 del 1957 (in particolare l’art. 87) e dal d.lgs. n. 533 del 1993 (in particolare art. 27, che fa rinvio alle norme per l’elezione della Camera dei deputati) che riservano a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia;

che a siffatta conclusione (confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9155 del 2008), la Sezione è pervenuta in ragione della considerazione che – nell’ambito delle elezioni per il Parlamento nazionale – l’autodichia di ciascuna Camera non può essere intesa unicamente con riferimento a quanto potrebbe desumersi da una lettura di stretta interpretazione dell’art. 66 Cost., ma – secondo quanto voluto dal legislatore – va interpretata come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria;

che nella fattispecie in esame non trova ragione d’essere il riferimento all’autodichia del Parlamento, poiché si tratta del procedimento che conduce all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo;

che a siffata prima considerazione deve aggiungersi che alla valutazione della sussistenza del procedimento, predisposto e tipizzato dalla l. n. 18 del 1979 e per rinvio dal d.P.R. n. 361 del 1957, si unisce la necessità della valutazione, in sede di composizione del Parlamento sovranazionale, di principi di cui alla Costituzione, con particolare riferimento all’art. 49 Cost., che tutela la partecipazione politica di ciascun cittadino attraverso i partiti politici;

che tale principio non può prescindere dal regolare svolgimento del procedimento teso a determinare il concorso dei partiti democraticamente nelle competizioni elettorali;

che, al di fuori delle limitazioni predisposte dalle leggi nazionali per quanto riguarda le garanzie di tutela giurisdizionale con riferimento al caso eccezionale della autodichia, deve farsi ricorso a quanto generalmente predisposto dall’ordinamento a garanzia dell’espletamento dei rimedi giurisdizionali;

che in disparte di ogni ulteriore considerazione d’ordine procedurale, il Collegio ritiene dunque in ossequio al superiore principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di dover esaminare il ricorso in epigrafe nel merito;

– che, al riguardo, il giudizio in esame appare suscettibile di decisione con sentenza redatta in forma succintamente motivata, e che di tale possibilità sono stati informati i difensori presenti in udienza;

– che le complesse e “sofferte” vicende storiche concernenti il successivo utilizzo del simbolo del partito della Democrazia Cristiana quale storicamente operò fin dalla Liberazione e dalla nascita della Repubblica, appaiono non rilevanti rispetto alla più semplice e limitata fattispecie in esame;

– che Parte ricorrente impugna, infatti, il provvedimento di rigetto dell’opposizione all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale contro la ricusazione del proprio simbolo da parte del Ministero dell’interno;

– che il gravato provvedimento risulta essere stato adottato in applicazione dell’art. 14, commi 3, 4. 6. del DPR n. 361 del 1957, richiamato per le elezioni del Parlamento Europeo dall’art. 11, primo comma, della legge n. 18 del 1979;

– che la normativa di riferimento richiamata mira a tutelare la libera scelta dell’elettore, garantita dall’art. 49 della Costituzione, evitando la compresenza di simboli, immagini e scritte idonee a generare confusione fra i diversi partiti politici in competizione;

– che nella fattispecie in esame l’individuazione dell’idoneità dei due simboli ad ingenerare confusione nell’elettore munito di ordinaria conoscenza e diligenza appare scevra da vizi logici apprezzabili in questa sede, stante la loro evidente ed oggettiva somiglianza;

– che diviene quindi obbligata la scelta di dare priorità ai <>, qual’è il partito politico controinteressato, che ha attualmente propri eletti al Parlamento Europeo ed anche una sorta di “legittimazione democratica” nazionale del proprio simbolo mediante la presenza di numerosi rappresentanti nel Parlamento italiano;

– che il ricorso deve quindi essere respinto nel merito, e che sussistono tuttavia idonee ragioni per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. Seconda Bis pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.

Compensa le spese di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 07 Maggio 2009

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

N.R.G. 3527/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 353/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.353 del 2009 proposto da Enzo Abate rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Abate e Maurizio Savioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Augusto Riboty n.23;

CONTRO

la Cassa Depositi e Prestiti spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per ottenere:

A) l’Annullamento:

1) del silenzio rifiuto serbato dall’intimata Cassa Depositi e Prestiti sull’atto di diffida notificato il 3/7/2008;

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

B) la Condanna della citata Cassa al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 15 aprile 2009 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avvocato di parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’odierno ricorrente, titolare di un’azienda agricola ubicata in Battipaglia, via Giorgine, cui si accede solo tramite una strada di proprietà comunale, denominata Via Foggia, nel 2003, ha impugnato presso il Tar Campania – Sezione Salerno – il provvedimento con cui il citato comune ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere l’inserimento del progetto di costruzione di Via Foggia nel piano delle opere pubbliche del 2003 aventi natura prioritaria.

Con sentenza n.834/2005 l’adito Tribunale ha accolto il gravame statuendo l’obbligo del citato comune si “definire il procedimento inteso alla realizzazione dell’intervento manutentivo richiesto dal ricorrente nelle sue componenti programmatiche, progettuali ed attuative”.

Non essendo stato adottato alcuna determinazione in merito, il signor Abate ha proposto ricorso per ottemperanza, e il citato Tar con sentenza n.1130/2006 ha accolto il proposto gravame ed ha ordinato al come di Battipaglia di dare attuazione alla sentenza n.834/2005 ed ha nominato, in caso di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Salerno.

Il suddetto Commissario, dopo aver approvato il progetto di costruzione e di messa in sicurezza di via Foggia, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione di un finanziamento ad hoc, ma l’istanza, sebbene fosse stata espletata una prima fase istruttoria, è rimasta inevasa.

In relazione a tale comportamento omissivo il signor Abate ha prima diffidato nel luglio 2008 la Cassa a pronunciarsi in merito, e successivamente, ha impugnato il silenzio-rifiuto con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt.2 e 3 della L.241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione;

2) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art.3 della L. n.241/1990 per difetto di motivazione.

Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2009 il ricorso è stato assunto in decisione, ed il Collegio con ordinanza n.354 del 9.3.2009, regolarmente eseguita, ha disposto incombenti istruttori a carico dell’intimata Cassa Depositi e Prestiti.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2009 il ricorso è stato nuovamente assunto in decisione.

DIRITTO

Il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo, premesso che l’istanza tesa alla concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata presentata dal Commissario ad acta nominato con sentenza 1130/2006, in sostituzione del comune di Battipaglia che era rimasto inadempiente nel dare attuazione alla sentenza n.834/2005, ne consegue che il presente giudizio doveva essere attivato dal citato Commissario ad acta, atteso che il gravato silenzio-rifiuto risulta essere direttamente lesivo dell’interesse del comune di Battipaglia ad ottenere il richiesto finanziamento.

Né in tale contesto, risulta conferente l’avvenuta presentazione da parte dell’odierno ricorrente dell’atto di diffida considerato che :

a) ai fini della formazione del silenzio rifiuto impugnabile non è più necessaria alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall’art. 2, co. 4 bis, l. 241/1990;

b) in ogni caso l’atto di diffida doveva essere formalmente presentato dal soggetto che aveva presentato l’originaria istanza rimasta inevasa e che era stato direttamente leso dall’inerzia dell’amministrazione.

In definitiva, avendo il ricorrente agito per far valere in nome proprio un interesse specifico del comune, la presenta controversia riguarda un caso di sostituzione processuale, per pacifica giurisprudenza non consentita nel giudizio amministrativo (CGA, n.65/1980).

Né, peraltro, al fine di giustificare la sussistenza di un autonomo interesse del signor Abate a contestare il silenzio rifiuto, risulta conferente la circostanza che quest’ultimo aveva precedentemente impugnato, ottenendone l’annullamento, il diniego di inserire il progetto di costruzione di Via Foggia nel piano delle opere pubbliche del 2003 aventi natura prioritaria, trattandosi di una vicenda del tutto diversa da quella cui si riferisce il gravato silenzio-rifiuto, il quale, riguardando una modalità della provvista dei fondi necessari per l’esecuzione del citato progetto di costruzione, risulta essere, quindi, direttamente lesivo dell’interesse dell’ente comunale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.353 del 2009, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:

Dr. Bruno AMOROSO – Presidente

Dr. Domenico LUNDINI – Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere, estensore

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

RIC. N.353/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 337/2009

nelle persone dei Signori:

LUIGI TOSTI Presidente

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.

STEFANO TOSCHEI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 337/2009 proposto da:

GABRIELLI DANIELE

rappresentato e difeso da:

FERRI AVV. ANTONELLA

con domicilio eletto in FROSINONE

VIA TIBURTINA, 325

presso

FERRI AVV. ANTONELLA

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– del processo verbale del 1.12.08 con il quale la Sottocommissione per la visita medica preliminare del concorso per il reclutamento di n.310 Allievi Marescialli alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza per l’anno 2008/2009, ha escluso il ricorrentedal concorso medesimo per “(…..), è emersa la positività all’ accertamento:Aumento delle IgE.”;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla camera di consiglio dell’8 aprile 2009- relatore il Consigliere Stefano Toschei – per la parte ricorrente l’avv. Antonella Ferri, nonché per l’amministrazione resistente l’avv. dello Stato Giovanni Palatiello;

Visto l’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

Premesso che la parte ricorrente ha impugnato l’atto di non idoneità fisica adottato, nei suoi confronti, all’esito della visita medica di revisione in data 1 dicembre 2008, nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 310 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza per l’anno accademico 2008/2009;

Considerato che questo Tribunale, con ordinanza n. 129 del 28 gennaio 2009, ha disposto una ulteriore visita di accertamento, demandandone l’espletamento all’Ospedale militare “Celio” di Roma;

Rilevato che dall’esame della documentazione depositata in atti dall’Amministrazione, all’esito della disposta verificazione, emerge con chiarezza che quel collegio medico, all’esito della visita medica alla quale è stato sottoposto il ricorrente in data 24 febbraio 2009, ha rivisto il precedente risultato, dichiarando l’idoneità del concorrente stante “Assenza di allergopatia in atto”, affermando che lo stesso “risulta in possesso del requisito sanitario richiesto per partecipare al concorso per Allievi Marescialli” (così, testualmente, nel verbale di visita medica collegiale redatto dalla commissione medica ospedaliera del “Celio”);

Ritenuto, quindi, che il ricorso non può che accogliersi, stante la fondatezza nei fatti dei motivi di censura dedotti, con annullamento dell’atto impugnato ed ammissione del concorrente alle ulteriori fasi della procedura;

Stimato equo, nondimeno, compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2009.

Il Presidente Il relatore ed estensore

Luigi Tosti Stefano Toschei

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it