Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano n. 3236/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 220/2009 proposto da:

MARIO NEGRI, in qualità di titolare dell’esercizio denominato LUMINAL, rappresentato e difesa dall’avv. Antonia Rita Augimeri, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via Manzoni, 46;

contro

la QUESTURA DI MILANO, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia 1

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto emesso dal Questore di Milano in data 24 gennaio 2009 e notificato in data 26 gennaio 2009 con il quale è stata disposta la sospensione per giorni dieci della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico “Luminal”;

Visto il ricorso notificato in data 27 gennaio 2009 e depositato in pari data;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

viste le memorie difensive delle parti;

uditi alla camera di consiglio del 19 febbraio 2009, relatore il pres. Domenico Giordano, l’avv. Francesca Cotani, in delega, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Francesco Vignoli per l’amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

ritenuto quanto segue in:

FATTO e DIRITTO

1) Con decreto del 24 gennaio 2009 il Questore di Milano ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della licenza per l’esercizio dell’attività di trattenimenti danzanti presso il locale pubblico denominato “LUMINAL’” sito in Milano via Monte Grappa 14, sulla base del presupposto che l’esercizio costituisse concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Al riguardo, il provvedimento ha menzionato gli interventi effettuati dal personale operativo in merito ad episodi di violenza verificatisi presso il suddetto esercizio e, in particolare, ad aggressioni nei confronti di avventori riconducibili a personale dipendente, addetto alla sicurezza della discoteca.

2) Con il ricorso in epigrafe il soggetto titolare della licenza sospesa ha chiesto l’annullamento del decreto sopra menzionato.

Lo stesso espone di essersi adoperato al fine di garantire condizioni di sicurezza all’interno della discoteca, mediante l’installazione di telecamere a circuito chiuso e avvalendosi dell’operato di personale che avrebbe contribuito all’arresto di numerosi spacciatori che frequentano la zona.

Deduce, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto impugnato perché adottato senza tenere conto delle osservazioni contenute nella memoria depositata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; tale omissione risulterebbe confermata dal tenore del decreto impugnato che contiene un riferimento alla diversa memoria difensiva presentata in data 23 luglio 2008 nell’ambito di un distinto procedimento amministrativo. Osserva, inoltre, che il decreto sarebbe totalmente carente di elementi idonei a consentire la precisa individuazione delle circostanze in cui si sarebbero verificati gli eventi contestati, quali le date degli interventi, i nomi dei soggetti coinvolti, i nomi del personale del locale presente agli accadimenti; secondo l’esponente dovrebbe poi ritenersi assai improbabile che alcuno degli addetti possa aver tenuto comportamenti minacciosi nei confronti degli avventori, tenuto conto che all’orario dell’intervento delle Forze dell’Ordine indicato nel decreto (h.5,00 del mattino) il locale è già chiuso al pubblico; da ultimo il ricorrente fa osservare che nei pressi della discoteca, oltre a numerosi esercizi pubblici presenti, staziona un camioncino adibito a commercio ambulante di bevande alcoliche, che è divenuto ritrovo abituale di spacciatori e di alcolizzati, le cui discussioni frequentemente degenerano in violenti risse, i cui esiti sarebbero stati arbitrariamente addebitati all’esercizio Luminal.

Con decreto presidenziale n. 111 del 27 gennaio 2009 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata contestualmente al ricorso, ai sensi dell’art.21 l.n.1034/71, come modificato dall’art.3 l.n. 205/00.

L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto con memoria e ha depositato documentazione istruttoria.

Alla camera di consiglio odierna, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti sono state rese edotte della possibilità di immediata definizione del giudizio.

3) Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205), adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante la completezza dell’istruttoria, l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.

Il ricorso è invero manifestamente infondato.

4) L’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 con cui è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che “il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”, ovvero nel caso in cui l’operatività dell’esercizio stesso possa, comunque, costituire “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

I presupposti per l’adozione del provvedimento non sono tassativamente tipizzati in quanto è in facoltà del questore attivare la misura della sospensione non solo in presenza di tumulti o gravi disordini ma in ogni circostanza nella quale la predetta autorità, in base al suo apprezzamento discrezionale, ravvisi “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini”. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere anche revocata.

Ne consegue che l’apprezzamento della sufficienza o meno di un episodio criminoso ad integrare i presupposti per la tutela dell’ordine pubblico rientra nella discrezionalità amministrativa dell’organo preposto, la cui valutazione non è suscettibile di censura se non per profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o insussistenza delle circostanze di fatto poste alla base della motivazione.

La norma autorizza la sospensione della licenza di un esercizio pubblico che rappresenti comunque pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Ai fini della legittimità della misura, che ha finalità cautelari, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire.

Sulla scorta di tale premesse può procedersi all’esame delle censure formulate nel ricorso.

5) Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di sospensione della licenza che assume essere stato adottato senza tener conto delle osservazioni contenute nella memoria depositata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.

La censura non ha fondamento.

Il decreto impugnato identifica la memoria difensiva del ricorrente, attraverso il riferimento alla sua data di presentazione che è fatta risalire ad un tempo anteriore (23 luglio 2008) a quello di notifica (11 gennaio 2009) della comunicazione prescritta dall’art. 7 l.n. 241/90.

A fronte di tale indicazione, frutto di un evidente e riconoscibile errore materiale, il decreto mostra tuttavia di aver correttamente considerato gli argomenti esposti nella memoria procedimentale, la cui tesi difensiva viene esposta come volta a sostenere l’estraneità del titolare e dei suoi dipendenti ai contestati episodi di violenza.

Tale è effettivamente il contenuto delle osservazioni prospettate nello scritto difensivo, e non a caso riprese anche nel ricorso in esame, con cui l’interessato ha escluso che in relazione alle circostanze poste a fondamento del provvedimento di sospensione “vi sia stata la benché minima partecipazione attiva da parte del titolare della licenza (e) dei suoi collaboratori o dipendenti.”

In proposito il Collegio, pur concordando sulla inderogabile necessità che le deduzioni difensive siano prese in debita considerazione dall’Autorità procedente con conseguente obbligo di indicare le ragioni che l’abbiano indotta a disattenderle, osserva tuttavia che tale onere motivazionale non richiede una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte nella memoria e non deve essere ispirato a canoni di rigore analitico, essendo sufficiente che da una lettura complessiva del provvedimento emergano le ragioni sulla cui scorta l’amministrazione si sia determinata a non accogliere quanto rappresentato dall’interessato, tenuto conto che, ai fini della legittimità del provvedimento, rileva unicamente la congruità della decisione e della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento.

Orbene, nel caso di specie, dai molteplici elementi richiamati nel provvedimento impugnato – nel quale comunque si dà atto della memoria prodotta dall’esponente – è possibile ricavare in modo piuttosto agevole (come si avrà modo di precisare in seguito) le ragioni per cui le deduzioni del ricorrente non sono state ritenute idonee ad impedire l’adozione della sospensione.

6) Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la determinazione di sospendere l’attività è stata adottata in totale assenza degli elementi atti ad identificare precisamente le circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbero verificati gli “spiacevoli episodi”.

Anche questa censura è del tutto destituita di fondamento.

Il decreto è stato adottato a seguito di tre interventi effettuati dalle Forze dell’ordine presso l’esercizio nelle date indicate nel provvedimento, il quale rinvia alle relative annotazioni di servizio che sono state redatte in tali occasioni e che sono state depositate in giudizio. Da esse risulta quanto segue:

– in data 8 dicembre 2008, a seguito di una segnalazione pervenuta al 113, una pattuglia della Squadra Volante si recava presso l’esercizio in questione dove rinveniva due avventori della discoteca, compiutamente identificati, i quali “si presentavano agli operanti col viso tumefatto e sanguinante ed accusavano forti dolori in varie parti del corpo”. I malcapitati riferivano agli operanti di essere stati selvaggiamente percossi con calci, pugni e un bastone da alcuni “buttafuori”, successivamente identificati in Bonavita Ciro, titolare di un’agenzia di sicurezza, e nei suoi dipendenti Calagiore Antonio e Beleshi Fatjon, quest’ultimo rinvenuto nel guardaroba del locale dove si era rifugiato nell’intento di sottrarsi ai controlli degli operanti. Nell’annotazione di servizio si precisa che i fermati, pur negando di svolgere mansioni di addetti alla sicurezza della discoteca, venivano trovati in possesso di radioline portatili ricetrasmittenti e dei timbri usualmente utilizzati per contrassegnare gli avventori in uscita dal locale, al fine di consentirne il successivo rientro. Le violenze perpetrate in danno degli avventori ne rendevano necessario il ricovero in ospedale, dove venivano accertate contusioni multiple al volto e frattura delle ossa nasali;

– in data 21 dicembre 2008, la Centrale operativa disponeva l’invio di una pattuglia presso il locale notturno dinnanzi al quale era stata segnalata una violenta rissa, sedata per l’intervento di altri operatori della Polizia di Stato, per uno dei quali si era reso necessario il ricovero in nosocomio a causa di una brutale testata al volto sferrata da soggetto rimasto sconosciuto;

– un ennesimo intervento si rendeva necessario in data 1 gennaio 2009. In tale occasione il denunziante riferiva di essere stato aggredito da personale del locale notturno, descritto come un uomo giovane vestito completamente di scuro, che per impedirgli l’accesso al locale “lo aveva spintonato e una volta a terra colpito con un calcio al viso, provocandogli una perdita di sangue dal naso”; nel rapporto di servizio si precisa che le condizioni del dichiarante rendevano necessario l’intervento di un’autolettiga per prestare le prime cure alla vittima.

Le dettagliate indicazioni contenute nelle annotazioni di servizio, alle quali rinvia il decreto impugnato, consentono di identificare con precisione le date degli interventi, i soggetti coinvolti e gli addetti alla sicurezza del locale responsabili delle aggressioni; le risultanze depositate in giudizio, e non contestate dal ricorrente, smentiscono il rilievo secondo cui la sospensione della licenza sarebbe stata disposta senza il preciso accertamento delle circostanze di fatto.

Non sembra dubbio al collegio che un quadro così allarmante di ripetuti episodi di gravi violenze denoti come il locale in questione costituisca fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, per l’esigenza di evitare il verificarsi di ulteriori avvenimenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovendo prevalere sull’interesse del gestore alla prosecuzione dell’attività la finalità dissuasiva indotta dalla temporanea chiusura dell’esercizio.

Deve, infine, essere contrastato il tentativo di ascrivere la responsabilità degli episodi di violenza alla presenza, in prossimità del locale notturno, di un esercizio in forma ambulante adibito alla vendita di bevande alcoliche, tenuto conto che tutti gli accertamenti di polizia riferiscono indiscutibilmente le condotte illecite al personale in servizio presso il locale, senza operare alcun accenno all’esercizio ambulante nemmeno quale occasione o concausa degli accadimenti; in proposito, come giustamente rilevato dalla difesa erariale, l’asserita estraneità degli addetti alla sicurezza è smentita dallo stesso comportamento del gestore, il quale – successivamente al verificarsi degli episodi di cui trattasi – si è determinato ad affidare ad altra agenzia il servizio di sicurezza del locale.

In ogni caso, si rammenta che, ai fini dell’applicazione della misura della sospensione della licenza di pubblico esercizio, prevista dall’art.100 T.U.L.P.S., è sufficiente il solo pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, restando irrilevante l’assenza di responsabilità del titolare della gestione dell’esercizio, La necessità di evitare, in radice, possibili fonti di pericolo rende ininfluente la mancanza di colpa del soggetto, che pure viene direttamente inciso dal provvedimento, e appare del tutto conforme ai principi dell’ordinamento, i quali consentono che – nei casi previsti – possano sacrificarsi anche interessi di persone eventualmente incolpevoli.

Come già rilevato, la misura riveste infatti carattere cautelare e non ha finalità punitive della condotta del gestore, i cui interessi sono destinati a recedere a fronte delle esigenze di tutela di beni di valore primario, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, il cui pregiudizio può compromettere l’ordinato svolgimento della vita della comunità.

5) In conclusione, il ricorso è infondato in tutti i suoi profili e deve essere respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 220/09 così dispone:

– respinge il ricorso in epigrafe;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.750,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano il 19 febbraio 2009 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano – pres. est.

Pietro De Berardinis – 1 ref.

Dario Simeoli- ref.

il Presidente estensore

Ric. n. 220/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano n. 1913/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 21 e 26 della l. n. 1034/1971

nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009

sul ricorso iscritto al n. 265 del registro ricorsi 2009

proposto dalla dr.ssa

MANUELA TESTA

rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Maggioni e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via C. del Fante 9

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Milano, via Freguglia 1

e contro

COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

per l’annullamento, previa sospensione,

– dell’esito negativo della prova orale dell’esame di avvocato–sessione 2007, svoltasi il 3 dicembre 2008 ed a seguito della quale la Seconda Sottocommissione ha ritenuto non sufficiente l’interrogazione della dr.ssa Manuela Testa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009, il dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale, e resi edotti gli stessi della possibilità della pronuncia di una sentenza in forma semplificata in base all’art. 9 della l. n. 205/2000;

Visti l’art. 21, commi quarto e segg., e l’art. 26 della l. n. 1034/1971, come introdotti dal citato art. 9 della l. n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1. La ricorrente, dr.ssa Manuela Testa, espone che, avendo superato la prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato–sessione 2007, riceveva il 23 ottobre 2008 una nota del precedente 21 ottobre della Corte di Appello di Milano – Commissione per gli esami di Avvocato, con la quale veniva invitata a presentarsi il 3 dicembre 2008 davanti alla competente Sottocommissione per gli esami (la seconda Sottocommissione) per sostenere la prova orale.

La prova aveva purtroppo esito negativo. Per conseguenza, la dr.ssa Testa dapprima impugnava (con ricorso r.g. n. 26/2009) la succitata nota del 21 ottobre 2008, poi, essendo stata respinta la relativa istanza cautelare a causa dell’omessa impugnazione dell’esito negativo della prova orale (ordinanza n. 104/09 del 22 gennaio 2009), con il ricorso in epigrafe ha impugnato il predetto esito negativo, riproponendo le censure già formulate con il precedente gravame.

1.1. A supporto del gravame, con cui chiede in via cautelare che venga ordinato alla Corte di Appello di Milano – Commissione per gli esami di Avvocato di disporre la ripetizione della prova orale “secondo l’ordine alfabetico prefissato”, la ricorrente ha evidenziato, in particolare, che, essendo stata estratta la lettera “U”, i candidati il cui cognome inizia con la “T” avrebbero dovuto sostenere l’esame orale per ultimi.

Poiché nel calendario delle interrogazioni di dicembre (nei giorni 3, 5 e 12), l’ultima candidata risultava la dr.ssa Federica Soana, l’odierna ricorrente, confidando che il suo esame non potesse intervenire prima di gennaio 2009, si è organizzata in maniera da portare a termine la relativa preparazione in tale epoca; il fatto di avere dovuto sostenere la prova orale in anticipo rispetto a quanto si aspettasse, impedendole di completare la preparazione, avrebbe determinato l’esito negativo della suddetta prova orale.

Di qui l’illegittimità dell’operato della Sottocommissione: questa, anticipando per i candidati il cui cognome comincia con la “T” la data della prova orale, non avrebbe rispettato l’ordine alfabetico fissato per siffatta prova, così violando, in particolare, l’art. 26, terzo comma, del R.D. n. 37/1934 (a tenor del quale i candidati si debbono presentare alla prova orale secondo l’ordine fissato dal Presidente).

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con atto di costituzione formale.

2. In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con una sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 26 della l. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della l. n. 205/2000, in esito alla Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e avvisate sul punto le parti costituite.

Ciò giacché, ad avviso del Collegio, il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Al riguardo, risulta anzitutto dirimente che l’esigenza fatta valere dall’odierna ricorrente – quella del completamento della preparazione all’esame –, anche qualora fosse ritenuta assurgere al livello di interesse giuridicamente qualificato e non già di interesse meramente fattuale, non troverebbe comunque tutela nelle norme invocate, le quali, pertanto, non possono considerarsi violate.

Ed invero, la previsione di un ordine di presentazione alla prova orale, prefissato dal Presidente della Commissione di esame ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del R.D. n. 37/1934, non risponde all’esigenza di garantire al candidato un termine più o meno ampio per completare la sua preparazione: se così fosse, infatti, dovrebbe concludersi che la previsione vada a sfavorire i candidati il cui cognome inizia con la lettera che è estratta per prima, ciò che, quantomeno per le previsioni analoghe relative alle prove concorsuali in senso stretto (quelle con numero limitato di posti), ingenererebbe dei dubbi di illegittimità per disparità di trattamento tra candidati.

A ben vedere, si deve, quindi, concludere che la disciplina in esame assolva alla ben diversa funzione di stabilire un criterio, sulla base del quale rendere edotti i candidati con congruo anticipo circa la data di svolgimento delle prove di esame, in modo che essi si rendano per tale data disponibili: funzione analoga, cioè, a quella svolta dalla norma (l’art. 6 del d.P.R. n. 3/1957) che, in materia di concorsi a pubblici impieghi, impone un termine minimo di preavviso per la comunicazione del diario delle prove di esame (cfr., sul punto, T.A.R Sicilia, Palermo, 6 marzo 1989, n. 193), nonché un termine minimo di preavviso per la presentazione alla prova orale.

In altre parole, una volta che il Presidente della Commissione abbia fissato l’ordine di presentazione alla prova orale – ciò che si è puntualmente verificato nel caso di specie, in cui alla ricorrente è stato comunicato di presentarsi il 3 dicembre 2008, alle ore 14.00, quello essendo l’ordine prestabilito – la funzione della norma consiste nel garantire al candidato che la data prefissata (e non altra) sarà quella in cui si dovrà rendere disponibile per sostenere la suddetta prova. Di qui anche l’ulteriore obbligo a carico della P.A. di una tempestiva comunicazione di tale data, in modo da mettere il candidato in grado di rendersi disponibile per la stessa: obbligo, anche questo assolto puntualmente nella vicenda per cui è causa, nella quale la data della prova orale è stata resa nota all’interessata con largo anticipo.

Ne consegue l’infondatezza della pretesa della ricorrente.

2.2. Peraltro, anche ad opinare diversamente, il ricorso si manifesta infondato, e per più profili.

In primo luogo – e soprattutto – non è dato comprendere in base a quali elementi la ricorrente abbia potuto formarsi la convinzione che il proprio esame orale si sarebbe svolto nel mese di gennaio 2009: nulla nell’operato della Sottocommissione e nella documentazione versata in atti supporta una simile convinzione, che in nessun modo può assurgere al rango di legittimo affidamento, giuridicamente tutelato. Si tratta, in realtà, di un mero giudizio prognostico individuale, rivelatosi del tutto erroneo, anche perché aveva preso a propria base elementi inutilizzabili allo scopo (in particolare, il comportamento delle altre Sottocommissioni, le quali, a differenza – si sottolinea – di quella che ha esaminato la ricorrente, hanno pubblicato i calendari degli esami orali di gennaio e febbraio 2009).

A questo riguardo, si deve inoltre aggiungere che, poiché la Sottocommissione aveva fissato, per le interrogazioni orali da svolgere nel mese di dicembre, le date del 3, 5 e 12 dicembre 2008, ciò di cui la ricorrente potrebbe al più lamentarsi, seguendo il suo stesso ragionamento, è il fatto di non aver potuto svolgere l’interrogazione orale il 12 dicembre 2008 (invertendo l’ordine con chi l’ha svolta effettivamente in detta data). Ma non è questa – a tutta evidenza – la doglianza della ricorrente, la quale invece rivendica ripetutamente di aver confidato nello svolgimento di tale prova nel mese di gennaio 2009 (avendo commisurato a tal periodo, e non al mese di dicembre 2008, il completamento della propria preparazione). Così facendo, però, la candidata non si avvede di finire per pretendere che il Collegio (in violazione dell’art. 26 del R.D. n. 37/1934) sostituisca all’ordine di presentazione prefissato dalla Sottocommissione un ordine di presentazione giammai da questa stabilito e che sussiste, invece, solo quale mera illazione della candidata medesima.

Da ultimo, non è chi non veda come le censure dell’interessata siano prive di pregio anche su un piano meramente sostanziale. Invero, dal verbale del 12 giugno 2008 si evince che in detta data è stato reso pubblico l’elenco degli ammessi alla prova orale: pertanto, è dal 12 giugno 2008 che la candidata è stata – al pari degli altri – messa in grado di cominciare a prepararsi per la prova orale, godendo a tal fine di un notevole lasso di tempo (quasi sei mesi), verosimilmente sufficiente anche a sistemare le varie pendenze lavorative cui nel gravame si fa accenno. Come già detto, lo stesso termine di preavviso della data dell’interrogazione orale è stato abbastanza ampio (più di un mese, avendo l’interessata ricevuto la relativa comunicazione il 23 ottobre 2008) e, comunque, superiore a quello di venti giorni previsto in via generale per i concorsi a pubblici impieghi dal già citato art. 6 del d.P.R. n. 3/1957.

Ne dicende che nemmeno sotto i profili ora esaminati (e quindi prendendo per buona la ricostruzione del quadro normativo fornita dall’interessata), le doglianze formulate nel ricorso possono trovare accoglimento.

3. In definitiva, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto,.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III^, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), più I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano dal T.A.R. per la Lombardia, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009, con l’intervento dei signori magistrati:

Domenico Giordano Presidente

Pietro De Berardinis Giudice, estensore

Dario Simeoli Giudice

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 1005/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– GIUSEPPE ROTONDO I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 1005/2009 R.G. proposto da Antonio MARINELLI, rappresentato e difeso da se medesimo e domiciliato presso la Segreteria della Sezione in Roma, Via Flaminia n. 189;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ACCERTAMENTO

* dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’accesso al processo verbale n. 11 del 4 aprile 2003;

E PER OTTENERE

– l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla predetta documentazione, con conseguente ordine all’intimata Amministrazione di provvedere alla sua esibizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nessuno comparso per le parti alla camera di consiglio del 18 marzo 2009 – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere cessato dal servizio in data 13 febbraio 2001 e di aver prodotto, in data 11 dicembre 2008, istanza volta ad ottenere l’accesso al processo verbale n. 11 del 4 aprile 2003.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa su tale istanza, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di esibizione della stessa a carico dell’Amministrazione, deducendo, a sostegno della pretesa, i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge per violazione degli artt. 2, 10, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.

Alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente si duole del silenzio serbato dall’intimata Amministrazione della Difesa sull’istanza, dallo stesso avanzata, volta ad ottenere l’accesso al processo verbale n. 11 del 4 aprile 2003.

Ciò posto, rileva innanzitutto il Collegio la mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi che consentano l’individuazione dell’autorità emanante il richiesto provvedimento.

Inoltre, non viene in alcun modo specificato, in relazione al contenuto dell’atto di cui si chiede l’accesso, l’interesse personale giuridicamente rilevante dell’istante.

In proposito, va ricordato che l’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 è finalizzato a consentire al privato richiedente, che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente e puntualmente individuato, esulando dall’ambito di esperibilità di tale azione quei documenti non indicati nei loro riferimenti essenziali e la cui esibizione imporrebbe all’Amministrazione la prestazione di un facere, consistente nella ricerca ed individuazione degli stessi, non potendo farsi ricadere, mediante l’attivazione del diritto di accesso, sull’Amministrazione destinataria della relativa richiesta, un onere di ricerca e di individuazione della documentazione che si presenti funzionale agli interessi dell’istante e che non sia individuata nei suoi estremi.

Inoltre, l’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, riconosce il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione a “chiunque vi abbia interesse” ricollegando tale interesse all’esigenza di tutela di “situazioni giuridicamente rilevanti”.

Rimane dunque fermo che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, con la conseguenza che incombe sull’istante l’onere di specificare, nell’istanza di accesso, l’interesse allo stesso sotteso in relazione al contenuto dell’atto, e la rilevanza della sua conoscenza per la tutela della propria posizione di interesse.

Tale onere, nella fattispecie in esame, non risulta in alcun modo assolto non essendo indicato, né nell’istanza di accesso né nel ricorso – oltre che l’autorità emanante – l’interesse dell’istante alla conoscenza dell’atto indicato, di cui non è peraltro fornita alcuna indicazione circa il contenuto, nella sua relazione con la posizione del richiedente.

Ne consegue che l’istanza di accesso deve essere dichiarata inammissibile, e con essa anche il ricorso in esame.

Stante la costituzione solo formale dell’Amministrazione e considerata la difesa in proprio del ricorrente, possono equamente compensarsi tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 1005/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Elia ORCIUOLO – Presidente

Elena STANIZZI – Cons. Relatore Estensore

N. 1005/2009 R.G.

TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 1005/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma N. 197/2009

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

DOMENICO LANDI Cons.

GIUSEPPE ROTONDO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 24 Aprile 2009

Visto il ricorso 197/2009 proposto da: GRIMALDI SALVATORE rappresentato e difeso da: VIGLIONE AVV. GIANCARLO con domicilio eletto in ROMA – VIA OVIDIO, 32 presso il suo studio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento del Ministero della Difesa – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del 27.10.2008 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.015 volontari in ferma prefissata quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1) pubblicato su G.U. – 4ª s.s. – n. 71 del 07.09.2007; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l’ordinanza collegiale n. 67-c/2009 del 21.01.2009;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2009;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Udito il relatore Cons. GIUSEPPE ROTONDO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Viglione;

In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell’art. 9 della L. n. 295/2000, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale riservato ai VFP1 – ha impugnato il giudizio con il quale la commissione “dopo ulteriore colloquio di approfondimento con il candidato, assegna la valutazione di scarso alla seguente caratteristica: motivazione e valori professionali, relativamente al ruolo VFP4 nell’Esercito”.

L’interessato deduce un unico, articolato motivo di ricorso per eccesso di potere sotto vari profili. Come seguono le censure:

a)alcun riferimento viene reso dalla commissione alle ragioni che la hanno indotta ad adottare un simile giudizio;

b)l’attività svolta dal ricorrente non si concilia con la motivazione posta dalla P.A. a sostegno del giudizio di inidoneità avendo, l’intimata amministrazione, tributato al ricorrente, un encomio, un elogio nonché la qualifica di “eccellente” ed essendo risultato, il Grimaldi, primo tra i 660 vincitori del concorso per l’arruolamento quale VFP1.

Con ordinanza 67/2009, la Sezione ha chiesto documentati chiarimenti all’amministrazione.

All’esito dell’incombente, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali deduce un unico, articolato motivo di ricorso per eccesso di potere sotto vari profili:

a)contraddittorietà, interna ed esterna, del giudizio;

b)incomprensibilità della motivazione.

Il ricorso è infondato.

Si legge nel giudizio che “Il candidato, durante il colloquio di approfondimento con la commissione, non riesce a fornire adeguate ed esaurienti spiegazioni relativamente alla propria scelta. La motivazione, così come emerge al Questionario, informativo,. Si basa su idee astratte circa l’organizzazione ed il ruolo a concorso (es. vuole dare il meglio di sé, aiutare i cittadini, ecc…) e non è in grado i esprimere una scelta e di prefigurare degli obiettivi da raggiungere all’interno della Forza Armata”.

Il verbale è, dunque, adeguatamente motivato in relazione a quelle che sono state le ragioni specifiche in base alle quali la commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo sotto il profilo “motivazione e valori professionali”.

Quanto alla congruenza della motivazione, la commissione ha fatto leva sulle risposte fornite dal candidato al questionario informativo, segnatamente le risposte alle domande 5), 9), 19), 22) e 23). I risultati sono stati ritenuti – secondo un giudizio di valore relativo, immune da macroscopici vizi logici e di ragionevolezza – non compatibili con quanto richiesto dall’Organizzazione. La commissione ha pertanto proceduto ad effettuare un ulteriore colloquio collegiale con il candidato al fine di approfondire alcune risposte date nel Questionario informativo relative all’aspetto motivazionale.

Nel corso del colloquio, come riferisce la stessa amministrazione, il ricorrente non ha evidenziato adeguate capacità di rielaborare le proprie risposte ai test relativamente alle criticità palesate nel questionario informativo. La commissione ha approfondito la caratteristica in esame facendo applicazione dei criteri presenti nella “Cartella per la valutazione attitudinale” raffrontando gli esiti del colloquio collegiale con la definizione propria che lo Stato Maggiore Esercito ha dato alla caratteristica “Motivazione e valori professionali”.

Ebbene, tenuto conto del puntuale e rigoroso iter istruttorio seguito dall’amministrazione e delle risposte fornite dal candidato (inadeguate a superare le criticità emerse nel corso del Questionario informativo), s’appalesa immune dai dedotti vizi di illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione il giudizio di non idoneità reso dalla commissione.

Mostrare una scarsa conoscenza del contesto militare riguardo ai compiti da svolgere ed i settori di impiego implica una non maturata consapevolezza della vita militare, una scarsa attenzione alla medesima, segni di una non piena condivisione dei reali obiettivi perseguiti dalle FF.AA.. Palesare una propria disponibilità all’impiego lavorativo non di gruppo (risposta alla domanda n. 9), senza una successiva, adeguata rielaborazione della risposta nel corso del colloquio collegiale, denota, obiettivamente, scarsa dimestichezza con la peculiarità dell’ambiente militare, anche qui in grado di supportare ragionevolmente il giudizio negativo espresso dalla commissione in punto di “motivazione e valori professionali”.

Il Collegio, dunque, non ravvede sussistenti nel giudizio impugnato i rubricati vizi; neppure coglie la censurata contraddittorietà con il curriculum di servizio attesa l’incomparabilità tra il comportamento funzionale all’adempimento di obblighi e doveri di servizio (coperto da un giudizio storico, cui può seguire, del caso, una sanzione disciplinare) e le motivazioni professionali che il candidato deve mostrare di possedere siccome caratterizzate da valutazioni più complesse e di natura prognostica.

Quanto all’asserito contrasto dell’impugnato giudizio con la posizione in graduatoria conseguita nel concorso come VFP1, il raffronto s’appalesa inconferente, ovvero inappropriato, ove si tenga conto della natura e consistenza delle caratteristiche monitorate dalla commissione ben potendo il candidato avere smarrito o depauperato, strada facendo, le originarie motivazioni che lo avevano incuriosito e/o interessato, in un primo momento, alla vita militare (VFP1).

Neppure fondate s’appalesano le censure di contraddittorietà introdotte con i motivi aggiunti.

La procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all’esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all’esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la disciplina prevede che il livello di personalità, la capacità di autocontrollo, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima siano appurate in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un’esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (recte, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.

Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente non idoneo sulla scorta di congrui elementi di fatto come sopra passati in rassegna.

Nessun profilo di contraddittorietà, dunque, nel comportamento dell’amministrazione.

In ordine all’elogio ed al giudizio di eccellente conseguiti dal ricorrente nel corso del 2008 (in servizio, si badi, come VFP1), il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

In conclusione, il ricorso in esame è destituito di giuridico fondamento mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 24 Aprile 2009, in Camera di Consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.

N.R.G. 197/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it