Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce 117/2009

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere relatore

Carlo Dibello Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 279/2008 proposto dal Sig. Nicola Scarlino, anche in qualità di Amministratore unico della SCARLINPIZZA s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mormandi, come da mandato a margine del ricorso, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.

contro

-il Comune di Ugento, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall’Avv. Ezio Garzia, presso lo studio dello stesso in Lecce, via M. De Pietro n. 11 elettivamente domiciliato;

– la Regione Puglia, in persona del del Presidente della Giunta in carica pro tempore e la Conferenza di servizi del Comune di Ugento, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della nota 19 dicembre 2007 n. 26585 del Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento, avente ad oggetto la comunicazione dell’esito negativo della Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, in data 6 marzo 2007;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008,

per l’annullamento

del verbale della seduta dell’11 settembre 2008 della Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, in data 6 marzo 2007 per l’esame dell’istanza presentata dal ricorrente;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ugento;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Mormandi per il ricorrente e l’Avv. Garzia per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con istanza 24 gennaio 2006 (protocollo n. 1824), il ricorrente presentava al Comune di Ugento un’istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una serie di ampliamenti dell’opificio industriale per la produzione di prodotti da forno surgelati ubicato sulla strada Ugento-Taurisano, in territorio del Comune di Taurisano.

Rilevata l’impossibilità di accogliere l’istanza per contrasto con lo strumento urbanistico, il Responsabile del SUAP del Comune di Ugento indiceva la conferenza di servizi ex art 5 d.p.r. n.447 del 1998 per la valutazione contestuale del progetto in variante allo strumento urbanistico.

Nella seduta del 26 aprile 2007, il rappresentante della Regione Puglia, preso atto che l’intervento in discussione comportava l’ampliamento della superficie dell’impianto esistente superiore al 100% dell’esistente, sollecitava una più accurata verifica dell’esistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura prevista dall’art. 5 del d.p.r. 447/1998 ed in particolare, del requisito dell’indisponibilità sul territorio comunale di aree idonee alla realizzazione dell’intervento; in attesa di tale verifica, la Conferenza sospendeva i lavori.

Dopo aver compiuto le dette verifiche, il Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento, con nota 19 dicembre 2007 n. 26585, comunicava al ricorrente l’esito negativo della conferenza di servizi ed il rigetto dell’istanza.

Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità, evidente carenza di attività istruttoria, eccesso di potere per erronea rappresentazione di presupposti di fatto inesistenti e/o irrazionalmente considerati, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 e delle linee guida emanate dalla Regione (delib. G.R. 27 novembre 2007 n. 2000), violazione della disciplina della conferenza di servizi; con il ricorso chiedeva altresì il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Ugento, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 288/2008, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, ordinando al Responsabile del procedimento di convocare la Conferenza di servizi prevista dall’art. 5 d.p.r. 447/1998 per le definitive determinazioni sull’istanza del ricorrente.

Dopo una serie di approfondimenti e l’approfondita valutazione delle ragioni del ricorrente, la Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 si determinava, nella seduta dell’11 settembre 2008, per la definitiva reiezione dell’istanza proposta dal ricorrente sulla base di una motivazione molto articolata che sottolineava la presenza, nel territorio comunale di altre aree idonee alla realizzazione dell’intervento proposto dal ricorrente.

Il definitivo provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 26 settembre 2008, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 e delle linee guida emanate dalla Regione (delib. G.R. 27 novembre 2007 n. 2000), violazione della disciplina della conferenza di servizi, violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità, evidente carenza di attività istruttoria, eccesso di potere per erronea rappresentazione di presupposti di fatto inesistenti e/o irrazionalmente considerati, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; con i motivi aggiunti era reiterata la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; a seguito della concessione della tutela cautelare da parte della Sezione, l’ingiustificato arresto procedimentale determinato dalla nota 19 dicembre 2007 n. 26585 del Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento è stato, infatti, superato e la Conferenza di servizi ha ritualmente assunto le proprie determinazioni con il verbale della seduta dell’11 settembre 2008 della Conferenza di servizi, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti.

I motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008 sono poi infondati nel merito e devono pertanto essere rigettati.

La Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 ha, infatti, concluso i propri lavori con una determinazione conclusiva (si veda, a questo proposito, il verbale della seduta dell’11 settembre 2008) correttamente e congruamente motivata che si presenta, ad avviso della Sezione, immune dalle censure sollevate dal ricorrente con i motivi aggiunti.

In primo luogo, sicuramente corretta si presenta la ricostruzione della fattispecie in termini di nuova realizzazione di uno stabilimento industriale e non di un semplice ampliamento dell’opificio industriale preesistente.

Ad una simile conclusione porta, infatti, inevitabilmente, la serena valutazione della fattispecie che, in considerazione delle notevoli dimensioni del nuovo intervento di “ampliamento” (mq 1837, a fronte di uno stabilimento industriale preesistente che è di circa mq. 600; si tratta, quindi, di presunto ampliamento che supera il limite del 100% previsto dagli atti di indirizzo della Regione in materia) e della non contiguità spaziale tra i due interventi (il nuovo intervento è, infatti, progettato sul lato opposto della strada rispetto allo stabilimento preesistente ed in territorio di un diverso Comune), ha ritenuto di poter qualificare l’intervento in termini di nuova realizzazione e non di semplice ampliamento del fabbricato preesistente.

Il diniego espresso dalla Conferenza di servizi si basa poi su una articolata struttura motivazionale che è stata contestata solo in parte dal ricorrente, che non ha proposto censure atte ad infirmare tutte le argomentazioni poste a base del provvedimento negativo.

Sostanzialmente incontestate sono, in particolare, le due argomentazioni correlate relative ai pericoli per la viabilità derivanti dalla previsione di due opifici industriali sui due lati della strada e dalla presenza di aree agricole contigue allo stabilimento preesistente maggiormente idonee a permettere la realizzazione della nuova struttura produttiva senza pericoli per la viabilità; rispetto a queste argomentazioni, non sembra alla Sezione che il ricorrente abbia articolato censure idonee a superare i rilievi impeditivi sollevati dalla Conferenza di servizi.

Nella fattispecie concreta, manca poi in radice lo stesso requisito della mancanza sul territorio comunale di <> (o di insufficienza delle stesse in relazione al progetto presentato) previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 per il ricorso al procedimento derogatorio previsto dal regolamento di semplificazione in materia di realizzazione di nuovi impianti produttivi (per la possibilità di utilizzare il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 solo nell’ipotesi di insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi sul territorio comunale; si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 04 dicembre 2007, n. 6157; sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3593).

Sul territorio del Comune di Ugento sono, infatti presenti, all’interno dell’area P.I.P. situata sulla S.P. Racale/Ugento, ben due aree (si tratta dei lotti 33-34-35-36 e 53-54-55-56) idonee, con un semplice accorpamento di lotti, a contenere il nuovo intervento proposto dal ricorrente, senza necessità di ricorrere al procedimento eccezionale previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998.

Del resto, con riferimento a questa argomentazione, le censure proposte da parte ricorrente non inficiano la validità della valutazione compiuta dalla Conferenza di servizi.

L’argomentazione relativa alla presunta natura di “ampliamento” dell’intervento è già stata affrontata e considerata infondata, proprio con riferimento alle dimensioni ed all’ubicazione del nuovo intervento progettato (che, è appena il caso di ripeterlo, non è contiguo allo stabilimento preesistente, ma è progettato sul lato opposto della strada).

Il fatto che i lotti presenti nell’area P.I.P. situata sulla S.P. Racale/Ugento non siano allo stato utilizzabili (per effetto della mancata attivazione delle procedure di esproprio o della mancata realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria) non esclude poi che, a livello di strumentazione urbanistica, le aree in discorso debbano essere considerate come disponibili e utilizzabili, anche se, attraverso la necessaria attivazione dei procedimenti amministrativi necessari per la completa attuazione del P.I.P.

I motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008 sono, quindi, infondati e devono essere respinti, sia quanto alla domanda di annullamento che alla domanda risarcitoria.

In considerazione della reciproca soccombenza (rispetto al ricorso originario, l’Amministrazione comunale di Ugento deve, infatti, essere considerata soccombente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale), le spese di giudizio possono essere compensate per un terzo; la residua parte delle spese di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente e liquidata, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Nulla sulle spese nei confronti della Regione Puglia, che non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa:

-dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

-respinge i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008, anche con riferimento all’azione risarcitoria, come da motivazione.

Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.

Nulla sulle spese nei confronti della Regione Puglia.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce 116/2009

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere relatore

Carlo Dibello Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1405/2008 proposto dalla ditta De Gabrieli Salvatore, in persona del titolare Sig. Salvatore De Gabrieli, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi e dall’Avv. Barbara Accettura, presso lo studio delle stesse in Lecce, via G. Paladini n. 30 elettivamente domiciliata

contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Lecce, pure per legge domiciliataria;

per l’annullamento

del decreto 18 marzo 2008 n. B2/RC/9, comunicato in data 10 giugno 2008, del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la competitività-Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali con il quale è stato revocato il decreto 3 marzo 1999 n. 73294 di concessione al ricorrente dell’agevolazione finanziaria prevista dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, il Prof. Avv. De Giorgi Cezzi per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Libertini per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto 3 marzo 1999 n. 73294, il Ministero delle attività produttive ammetteva il ricorrente nella graduatoria delle imprese destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, con riferimento ad un programma di investimenti avente ad oggetto l’implementazione di un’unità produttiva sita nella zona P.I.P. di Muro Leccese; in particolare, era riconosciuto alla ditta ricorrente un contributo complessivo di L. 786.660.000, a fronte di investimenti ammessi per complessive L. 1.648.0000.000, da corrispondersi in tre quote annuali di L. 262.220.000, per un investimento da realizzarsi nel termine di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (16.3.1998).

Il ricorrente decideva di incassare solo la prima quota di contributo che veniva pertanto percepita in data 25 maggio 1999, dietro presentazione di polizza fideiussoria emessa da parte della UNIPOL.

In data 17 marzo 2002, era notificata alla ditta ricorrente la comunicazione dell’inizio di un procedimento di revoca dell’agevolazione; sulla base della sola comunicazione di avvio del procedimento, la UNIPOL rimborsava al Ministero la prima quota di contributo ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti della ricorrente per il recupero della relativa somma (decreto opposto dalla ricorrente, in sede civile, con un contenzioso non ancora definito).

Con decreto 18 marzo 2008 n. B2/RC/9, il Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la competitività-Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali disponeva la revoca del decreto 3 marzo 1999 n. 73294 di concessione al ricorrente dell’agevolazione finanziaria prevista dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 e disponeva il recupero degli interessi legali e della rivalutazione sulla prima quota di contributo dalla data dell’erogazione a quella della restituzione; il decreto di revoca era fondato sulla seguente motivazione:

-la ditta non avrebbe maturato <>;

–<>;

–<>;

–<>.

Il provvedimento di revoca dell’agevolazione era impugnato dalla ditta ricorrente per: 1) falsa presupposizione di fatto, difetto di istruttoria, irragionevolezza, sviamento, motivazione incongrua, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1 lett. b) del d.m. 20.10.1995 n. 527 e dell’art. 3, comma 9 della circolare 234363 del 20.11.1997; 2) violazione e falsa applicazione art. 8, comma 1 d.m. 20.10.1995 n. 527, falsa presupposizione in fatto, irragionevolezza, sviamento, motivazione incongrua; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 4° comma della circolare 234363 del 20.11.1997, falsa presupposizione di fatto, irragionevolezza, sviamento, motivazione incongrua; 4) falsa presupposizione in fatto, irragionevolezza, sviamento, motivazione incongrua, violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, violazione e falsa applicazione della circolare 105783 del 3.08.2000.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, con comparsa di mera forma.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 954/08, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla ricorrente, sulla base della seguente motivazione: <>.

All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, deve rilevarsi come la Sezione abbia già affrontato la problematica del riparto di giurisdizione in materia di revoca di finanziamenti pubblici con la sentenza 9 ottobre 2008 n. 2801, riportando la fattispecie alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, sulla base di una costruzione che ravvisa nella fattispecie l’esercizio di un potere vincolato a tutela <>; è pertanto sufficiente richiamare quanto in quella sede rilevato in ordine alla natura vincolata nell’interesse pubblico del potere di verifica e controllo in ordine al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici (ricostruzione sistematica che importa, per univoca giurisprudenza, la necessità di riportare la fattispecie alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, a differenza della diversa ipotesi degli atti vincolati nell’interesse del privato, riportata alla cognizione dell’A.G.O.).

Nel merito, il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto; l’atto di revoca impugnato è, infatti, fondato su quattro argomentazioni giustificative che sono state efficacemente contestate da parte ricorrente, sulla base di una prospettazione che è condivisa dalla Sezione.

In particolare, per quello che riguarda la prima ragione giustificativa della revoca (la ditta non avrebbe maturato <>), è sufficiente rilevare come l’art. 4, 3° comma del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 (regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese) ammetta a finanziamento le spese per l’acquisizione del <> sostenute nei <>; la previsione normativa non prevede pertanto alcun divieto di corrispondere il prezzo dell’acquisizione del bene, prima della definitiva conclusione del contratto di compravendita, ma si limita a prevedere solo una limitazione temporale, costituita dalla necessità che le spese per l’acquisizione del suolo siano state sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.

Nella fattispecie concreta, l’acconto per l’assegnazione del suolo in zona P.I.P. è stato versato al Comune di Muro Leccese in data 23.12.1997 (reversale n. 695 del Comune) e, quindi, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, avvenuta in data 16.3.1998; trattandosi di assegnazione di un suolo in zona P.I.P. è poi del tutto normale che il definitivo passaggio in proprietà dell’area sia avvenuto solo in data 21.6.2002 (convenzione n° 118294 per Notaio Dott. Alfredo Positano), secondo la strutturazione prevista dal regolamento e convenzione-tipo per l’assegnazione di aree in zona PIP approvato dal Comune di Muro Leccese con delibera C.C. 4 settembre 1997 n. 47, dopo l’accertamento del rispetto delle condizioni (versamento delle rate di acconto; richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento; ecc.) necessarie per garantire il proficuo utilizzo del bene (del resto, si tratta di una strutturazione che è assolutamente normale nell’assegnazione di aree ricadenti in zona P.I.P.).

Per pura completezza, la Sezione non può poi mancare di rilevare, come, anche stralciando le spese per l’acquisizione del suolo contestate dall’Amministrazione resistente, la ditta ricorrente avesse comunque sostenuto, alla data della disponibilità dell’ultima quota di agevolazione, una spesa superiore ad un terzo del finanziamento ammesso (in particolare, una spesa di L. 560.373.809, in luogo di L. 549.333.333, pari ad un terzo dell’importo di L. 1.648.000 ammesso a finanziamento); anche con riferimento a questa secondo aspetto, è quindi evidente l’infondatezza della prima argomentazione posta a base dell’atto di revoca del finanziamento.

La seconda argomentazione posta a base della revoca del finanziamento (<>), contrasta poi con l’espressa previsione dell’art. 8, 1° comma lett. f) e g) del già citato d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 che prevede la possibile revoca dell’agevolazione nelle ipotesi in cui:

1) calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all’art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni (si tratta, in sostanza, degli stessi indicatori utilizzati nella formazione delle graduatorie delle domande ammesse ad agevolazione, specificati in una serie di circolari ministeriali), anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

2) oppure, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

Contrariamente a quanto rilevato dall’Amministrazione nell’atto impugnato, la realizzazione di un programma diverso da quello ammesso a finanziamento non importa quindi automaticamente la revoca dell’agevolazione, essendo sostanzialmente riconosciuto lo ius variandi dell’imprenditore, con i soli limiti previsti dalle due citate previsioni dell’art. 8, 1° comma lett. f) e g) del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 (scostamento oltre certi limiti percentuali dagli indicatori; conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato); ed è fin troppo agevole rilevare come l’accertamento del superamento dei due limiti previsti dall’art.

8, 1° comma lett. f) e g) del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 sia del tutto estraneo all’ambito motivazionale dell’atto impugnato ed all’istruttoria che ha preceduto l’emanazione del provvedimento di revoca.

Anche il secondo motivo di revoca posto a base dell’atto impugnato è quindi del tutto infondato e deriva dalla non corretta applicazione delle fonti normative che regolamentano la fattispecie.

Per quello che riguarda la terza argomentazione posta a base dell’atto di revoca (<>), è sufficiente rilevare come l’obbligo di riportare in modo indelebile sui titoli di spesa la dicitura prevista dal punto 7.4 della circolare n. 2343463 del 23.11.1997 sia evidentemente riferito alle ipotesi in cui l’impresa titolare del finanziamento abbia conseguito più rate del finanziamento (ed in questa prospettiva ben si spiega la necessità di indicare in modo indelebile se un determinato titolo di spesa si riferisca alla prima, seconda o terza rata dell’agevolazione) e non abbia alcun senso, nella diversa ipotesi in cui l’impresa abbia conseguito solo la prima rata dell’agevolazione (in questa ipotesi non sussiste, infatti, la necessità di distinguere i titoli di spesa relativi a diverse rate di agevolazione); si tratta, quindi, di previsione manifestamente inapplicabile alla fattispecie concreta che ci occupa.

Anche la quarta argomentazione posta a base dell’atto di revoca (<>) è poi infondata e deriva dall’inesatta applicazione delle fonti normative che regolamentano la fattispecie.

L’art. 11, comma 1-bis del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 (aggiunto dall’art. 14 del d.m. 9 marzo 2000, n. 133) impone l’obbligo all’impresa beneficiaria di trasmettere, ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all’esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato, <>.

Nella fattispecie concreta, trattandosi di intervento entrato a regime nell’anno 2003, l’obbligo di trasmissione della citata dichiarazione sussisteva pertanto solo con riferimento all’anno 2004 e non anche al 2005, come ritenuto dall’Amministrazione resistente; parte ricorrente ha poi documentato in giudizio, tramite esibizione anche del relativo avviso di ricevimento, come la dichiarazione relativa all’anno 2004 sia stata trasmessa all’istituto bancario concessionario indicato nell’atto di revoca (la Centro Banca s.p.a.) e, come, quindi, non sussista la causa di revoca prospettata dall’Amministrazione.

In ogni caso, è stata violata, nella fattispecie, anche la previsione dell’art. 11, comma 1-bis ultima parte del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 che, nei casi di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti, prevede la possibilità di disporre la revoca totale delle agevolazioni concesse solo <>; contestazione che, nella fattispecie concreta, è del tutto mancata.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 18 marzo 2008 n. B2/RC/9 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la competitività-Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali.

Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce 113/2009

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere relatore

Carlo Dibello Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1307/2008 proposto dal Dott. Alessio Del Vecchio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Zanardelli n. 7 elettivamente domiciliato

contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione Esami per Avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce e la III Sottocommissione Esami per Avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di mandato ex lege, dall’Avvocatura dello Stato di Lecce, pure per legge domiciliataria

per l’annullamento

del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2007, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell’elenco degli ammessi pubblicato presso la Corte d’Appello di Lecce; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, del verbale n. 47 dell’8 aprile 2008 redatto dalla III Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Salerno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Vantaggiato per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Libertini per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente partecipava alla sessione 2007 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge.

A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stato ammesso alle prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da parte della III Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Salerno, del giudizio complessivo di 85 (30 per la prova di diritto civile, 25 per la prova di diritto penale e 30 per l’atto giudiziario in diritto civile); a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, constatava altresì come la valutazione dell’elaborato di diritto penale, oltre alla votazione di 25 in termini numerici, fosse assistita dalla seguente motivazione analitica: <>.

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione art. 3 l. 241 del 1990, difetto di motivazione; 2) difetto di motivazione sotto altro profilo, violazione criteri di valutazione nota 20.12.2007, contraddittorietà azione amministrativa; 3) erroneità e contraddittorietà, eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2008, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 839, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, disponendo l’ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato; il provvedimento cautelare della Sezione era però, prima sospeso con il decreto cautelare monocratico 29 ottobre 2008 n. 5767 e, successivamente, era annullato dall’ordinanza 16 dicembre 2008 n. 6694 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La motivazione (<>) che accompagna il giudizio di insufficienza (con la votazione numerica di 25) attribuito alla prova di diritto penale (le altre due prove hanno, infatti, conseguito un giudizio di sufficienza e non sono state pertanto interessate dall’impugnazione) evidenzia due sostanziali carenze, costituite dalla mancanza di una qualche argomentazione con riferimento a due elementi essenziali per il corretto svolgimento della traccia, costituiti dal <>.

La Sezione ritiene però di poter condividere le articolate argomentazioni contenute nel parere pro veritate Prof. Rossano Adorno depositato in giudizio da parte ricorrente, in ordine alla sostanziale insussistenza dei due elementi problematici evidenziati dalla Commissione d’esame in sede di correzione dell’elaborato.

La problematica del momento consumativo del reato, oltre a non rappresentare un particolare elemento problematico nell’economia del parere (che doveva necessariamente affrontare la problematica centrale della qualificazione penalistica della fattispecie, tra le due diverse opzioni del furto aggravato e della truffa) è stata, infatti, sostanzialmente affrontata dal ricorrente nella parte del lavoro che ha rilevato come il Sig. Mevio avesse già superato il momento di controllo costituito dalla cd. “cassa veloce” (venendo ad essere scoperto solo successivamente, per effetto della richiesta di intervento della vigilanza da parte di una cassiera), così determinando il definitivo perfezionamento del momento consumativo del reato; in buona sostanza, si trattava, quindi, di una problematica non centrale nella ricostruzione della fattispecie (e che poteva pertanto essere tralasciata) e che è stata comunque affrontata, quanto meno in maniera implicita, nella formulazione del parere.

Sostanzialmente analoga è poi la problematica relativa alla mancata esplicitazione delle conseguenze penalistiche del comportamento di Mevio; anche se in forma sintetica, deve, infatti, ritenersi che il riferimento finale all’applicabilità al comportamento di Mevio delle previsioni degli artt. 624 e 625, n. 2 c.p. abbia risolto per implicito anche la problematica delle “conseguenze penalistiche” della condotta del soggetto.

In definitiva, la motivazione apposta al giudizio negativo riservato all’elaborato di diritto penale è viziata dal riferimento alla presunta mancanza di due elementi essenziali per la corretta risoluzione del parere che sono, in realtà, presenti nella prova d’esame e deve pertanto essere annullata.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; il giudizio di valutazione degli elaborati dovrà pertanto essere integralmente rinnovato, sulla base dei criteri indicati in sentenza e ad opera della stessa Sottocommissione in diversa composizione o di una diversa Sottocommissione d’esame.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.112/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo Dibello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1072/07 presentato da:

– Vitale Giuliana, Vitale Maria e Fasano Giuseppe, rappresentati e difesi dall’Avv. Ruggero De Matteis ed elettivamente domiciliati in Casarano, presso lo studio del difensore, alla via Vittorio Emanuele II 170;

contro

– il Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Stefanizzo ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G.A. Ferrari 3;

per l’accertamento

– dell’illeceità dell’occupazione, da parte del Comune, di un’area di proprietà del ricorrente, e della sua irreversibile traformazione;

per la condanna

– dello stesso comune al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008il relatore dr. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti De Matteis e Stefanizzo.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 con deliberazioni di Consiglio n. 6 del 22.9.00 e n. 67 del 16.10.00 il Comune di Taviano approvava il progetto per la realizzazione di una pista di atletica in località Serrazzite, fissando in anni uno e cinque i termini, rispettivamente, per l’inizio ed il completamento delle procedure ablatorie e dei lavori.

1.2 In data 9.1.01, quindi, con decreto n. 1, veniva disposta l’occupazione d’urgenza dell’area, indicando un termine di cinque anni dalla data di immissione in possesso -verificatasi il 22.2.01.

2.- Nonostante l’avvenuta realizzazione dell’opera, peraltro, con irreversibile trasformazione dei terreni interessati -tra i quali, appunto, quello dei ricorrenti, esteso 8.770 mq.-, il Comune non emetteva alcun provvedimento espropriativo: i ricorrenti proponevano dunque il presente ricorso, chiedendo la condanna della p.a. al risarcimento dei danni, stimati in euro 65.775.

3.- All’udienza del 23 maggio 2007 la causa veniva introitata per la decisione.

4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi e nei sensi che di seguito si esporrano.

5.- Con riguardo, anzitutto, al difetto di legittimazione passiva eccepito dal Comune, il Collegio osserva che la responsabilità risacitoria conseguente alla c.d. occupazione acquisitiva è addebitabile in via solidale a tutti coloro che, con il proprio comportamento, abbiano concorso alla produzione dell’evento: ciò in quanto l’occupazione acquisitiva è la risultante della necessaria concorrenza di un comportamento attivo di carattere materiale -la realizzazione dell’opera pubblica-, con conseguente irreversibile trasformazione del fondo privato, e di un comportamento omissivo di ordine giuridico – amministrativo -la mancata adozione del decreto di espropriazione entro la scadenza del termine dell’occupazione legittima-, con la conseguenza che l’ascrivibilità ad un determinato soggetto anche solo di una delle due condotte ora indicate è sufficiente a renderlo responsabile per l’intero nei confronti del proprietario illecitamente espropriato (Cassazione civile, I, 27 ottobre 2006, n. 23279).

La circostanza che il Comune abbia svolto la procedura espropriativa nell’ambito di una convenzione con la Provincia di Lecce, la quale procedeva poi all’appalto dei lavori ed acquistava la proprietà dell’opera, non esclude dunque una sua responsabilità, quanto meno solidale, per non aver tempestivamente adottato il decreto di esproprio dei terreni in oggetto.

6.- Nel merito, quindi, ritiene il Collegio che la controversia si inquadri entro la fattispecie esaminata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2582 del 2007, che di seguito, pertanto, si richiama nelle parti significative quanto alla vicenda in oggetto:

– <> (Cons. St., IV, 21.5.07, n. 2582).

6.1 Delibando poi il tema della eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del ricorrente, prescrizione in primo grado ritenuta dal T.a.r. ed invece esclusa dal Consiglio di Stato, quest’ultimo motivava nei sensi che seguono:

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