Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce 123/2009

composto dai Signori:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referndario

Massimo Santini Referendario, relatore

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso n. 522/2008 presentato dalla SAPIO produzione idrogeno ossigeno s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Mario Mosca, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Relleva e Marco Camposano ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Lecce alla via Zanardelli n. 7;

contro

il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ignazio Marcello Fischetti ed elettivamente domiciliato in Lecce alla piazzetta Montale n. 2 presso lo studio dell’Avv. Fazio;

per l’annullamento

# dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 4 del 14 gennaio 2008, con la quale si dispone la rimozione di rifiuti da area di proprietà della società ricorrente;
# di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla udienza pubblica del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, presenti altresì l’Avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Relleva, per la società ricorrente e l’Avv. Fazio, in sostituzione dell’Avv. Fischetti, per il comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento oggetto del presente gravame il Sindaco del Comune di Taranto, a seguito di controlli operati dalla Guardia di Finanza ha ordinato ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla società ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del sito in località “Contrada Paludi”, di procedere: 1) alla messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei materiali di cemento, nonché alla rimozione e smaltimento degli altri rifiuti rinvenuti nella stessa area; 2) di effettuare accertamenti circa l’eventuale superamento di CSC (Concentrazione soglia di contaminazione), e successivamente di produrre autocertificazione, in caso di mancato superamento della soglia, oppure informativa agli enti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento.

Il provvedimento veniva impugnato per: a) omesso avviso di avvio del procedimento; b) violazione del’art. 239 del codice del’ambiente, in quanto tale disposizione, concernente le bonifiche, escluderebbe espressamente dal suo raggio di azione le fattispecie relative all’abbandono di rifiuti di cui all’art. 192 del codice stesso. Inoltre farebbe gravare sul privato una attività (rilevazione superamento CSC) che dovrebbe invece essere svolta dalla PA; c) difetto dei presupposti per l’applicazione della norma indicata e difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento all’assenza di contraddittorio con la società proprietaria dell’area.

Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per chiedere, in prima battuta, l’improcedibilità del ricorso in quanto, con note del 16 novembre 2007 e 27 maggio 2008, la ricorrente ha comunicato di avere rimosso, previo dissequestro dell’area, tutti i materiali ed i rifiuti presenti nel suo terreno, procedendo altresì nelle more ad un costante monitoraggio della sua proprietà. Il Comune ha poi insistito per l’infondatezza dei restanti motivi.

All’udienza del 17 dicembre 2008 la causa passava dunque in decisione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il collegio ritiene che le note depositate dall’amministrazione comunale, con le quali la società ricorrente manifesta espressamente la volontà di ottemperare al’ordine sindacale e di avere proceduto in tal senso, per mezzo di ditta specializzata, anche attraverso operazioni di monitoraggio costante del sito, denotino con tutta evidenza il venir meno dell’interesse coltivare la parte di gravame relativa alla mancata partecipazione procedimentale ed alla individuazione della ricorrente medesima quale soggetto ritenuto responsabile dell’illecito, in quanto tale obbligato alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Conseguentemente, al collegio non resta che dichiarare improcedibili il primo ed il terzo motivo di ricorso per sopravenuto difetto di interesse.

Il secondo motivo è invece infondato: in primo luogo, è la stessa disposizione di cui all’art. 239, comma 2, lettera a) – invocata da parte ricorrente ai fini della inapplicabilità alla fattispecie in esame (abbandono di rifiuti) delle disposizioni in tema di bonifica – a prevedere che, “qualora, a seguito di rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati … si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo” (il quale riguarda per l’appunto la bonifica dei siti inquinati).

La norma, in particolare, da un lato fa salva la disciplina sull’abbandono di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente per quanto riguarda le fasi preliminari dell’accertamento di responsabilità, quella costituiva dell’ordine di provvedere e, infine, il momento esecutivo della vera e propria rimozione. Dall’altro lato, concentra in quest’ultimo segmento procedurale – o meglio subito dopo di esso – una ulteriore fase di accertamento – condotta come si vedrà ad opera del responsabile dell’illecito – concernente il superamento o meno di alcuni valori di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione, per l’appunto, delle disposizioni in tema di bonifica ambientale ai sensi degli artt. 239 ss. del codice stesso.

In secondo luogo, per quanto attiene alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento di tali valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all’art. 239 (“qualora, a seguito della rimozione … si accerti il superamento dei valori di attenzione”) sembra corretto ritenere – come anche evidenziato da parte della dottrina – che tale attività debba essere posta a carico di colui che risulta il destinatario, ex art. 192, dell’ordine di rimozione e smaltimento/recupero.

Ora, poiché nella specie l’ordinanza sindacale ha individuato quale responsabile la odierna ricorrente, è su quest’ultima che grava il relativo obbligo di accertare il superamento dei ridetti valori.

Si consideri altresì, al riguardo, che i medesimi valori (o CSC) sono stabiliti in modo fisso e predefinito dalla legge stessa (dando così luogo ad una attività di mero accertamento) e in particolare dalle tabelle 1 e 2 contenute nell’allegato 5 del Tiolo V.

Accertamento che costituisce una sorta di screening iniziale prodromico alla individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali vengono definiti – in caso di superamento di CSC – dall’analisi di rischio specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all’interno di un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici competenti per materia.

Ne deriva da quanto sopra affermato il rigetto del secondo motivo di ricorso.

Conclusivamente, il presente ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (primo e terzo motivo di ricorso) ed in parte rigettato per infondatezza (secondo motivo).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 522/2008, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 122/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referendario

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1099/2008 presentato dalla SAIM s.r.l., in personale del legale rappresentante sig. Santo Masilla, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Vergine presso il cui studio in Lecce al viale Otranto n. 117 è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato;

per l’annullamento

1. della nota n. 14518 in data 21 maggio 2008 del Comune di Manduria con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW;
2. della nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008, con la quale si dispone la sospensione temporanea di 60 gg. delle pratiche DIA in attesa della adozione del regolamento comunale di tali impianti;
3. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;

Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì l’Avv. Vergine per il ricorrente e l’Avv. Passiatore per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 31 marzo 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto fotovoltaica di potenza pari a 0,99 MW.

Il perfezionamento della DIA era comunque subordinato alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (anzi, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001, testo unico edilizia, il termine di trenta giorni non era neppure scattato), in quanto l’area di ubicazione dell’impianto è riconducibile all’ambito C del PUTT.

In data 21 maggio 2008 il Comune di Manduria ordinava di non effettuare l’intervento attesa la carenza della seguente documentazione:

1. DURC (documento unico di regolarità contributiva);
2. Copia titolo reale del richiedente in ordine all’immobile;
3. Copia documento identità sottoscritto dal proprietario per accettazione alla effettuazione delle opere in questione;
4. Titolo di proprietà dell’immobile;
5. Autorizzazione paesaggistica;
6. Relazione tecnica concernente la produzione del materiale di risulta.

Con la stessa nota si faceva altresì presente che, essendo in corso di predisposizione il regolamento comunale per la disciplina dei suddetti impianti di energia rinnovabile, tutte le relative pratiche erano temporaneamente sospese (ossia per 60 gg.) in applicazione della nota assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001, in quanto è stata adottata una inibitoria anche laddove il termine per la formazione del titolo edilizio, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non è mai scattato;
2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, atteso che: dalla documentazione prodotta in allegato alla DIA si poteva ben evincere il possesso di un titolo idoneo alla realizzazione del suddetto impianto; il DURC deve essere presentato prima dell’inizio dei lavori; l’attestazione circa la produzione di rifiuti era comunque presente agli atti.
3. Eccesso di potere per illogicità, in quanto il provvedimento da un lato afferma che la DIA non ammette sospensioni procedimentali, e dall’altro lato richiama la nota di indirizzo assessorile con la quale le pratiche DIA sugli impianti di energia rinnovabile sono sospese per 60 gg.;
4. Violazione di legge, nella parte in cui il provvedimento impugnato richiama la delibera regionale n. 35 del 2007 al fine di adottare il suddetto regolamento comunale sugli impianti di piccola taglia: ciò in quanto la suddetta delibera regionale si riferisce agli impianti sottoposti ad autorizzazione unica, dunque di livello macro.

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria eccependo che:

1. L’amministrazione può sempre agire in autotutela, a fronte di un titolo edilizio già formatosi per effetto del decorso del termine;
2. In caso di carenza documentale, come nella specie, il termine di trenta giorni previsto per la DIA non scatterebbe mai. Né potrebbero ammettersi integrazioni documentali nel termine di maturazione del titolo;
3. E’ inammissibile il gravame avvero la nota di indirizzo assessorile del 14 maggio 2008, dato che l’atto applicativo a valle, ossia la delibera n. 158 del 12 giugno 2008, non è stato ritualmente impugnato;
4. Il contratto di affitto del fondo non è stato mai registrato;
5. Il termine per il perfezionamento della DIA non è mai scattato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica: non sussiste dunque l’interesse a ricorrere;
6. Difetta in capo alla ricorrente il nulla osta sull’assenza di interferenze con le linee di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, nonché l’assegnazione del punto di connessione da parte dell’ENEL, ai sensi della circolare 1° agosto 2008 della Regione Puglia;
7. Difetta il requisito dell’integrazione dell’impianto con altre strutture a carattere commerciale, industriale o di servizi, così come previsto dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;
8. Troverebbe in ogni caso applicazione, nella specie, la legge regionale n. 31 del 2008.

Alla udienza del 17 dicembre 2008 i rispettivi procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Giova premettere che le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente in ordine a registrazione del contratto di locazione, nulla osta interferenze, punto di connessione ENEL e integrazione dell’impianto con altra struttura (commerciale, industriale, servizi), non possono trovare ingresso in questa sede giacché rappresentano profili non altrimenti evidenziati nel provvedimento gravato, configurandosi in tal modo come integrazione postuma della motivazione.

1. Premesso ulteriormente che al caso di specie deve applicarsi l’istituto della DIA e non quello dell’autorizzazione espressa, va poi osservato come l’intero ricorso sia da ascrivere ad un utilizzo quanto meno improprio del potere inibitorio di cui all’art. 23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).

Alla luce di una interpretazione in termini sostanziali, il provvedimento gravato è in effetti da riqualificare come richiesta di integrazione istruttoria (DURC, titoli abilitativi, relazioni istruttorie, etc.) piuttosto che come ordine di non effettuare l’intervento.

E ciò fondamentalmente per la carenza dell’autorizzazione paesaggistica che, ai sensi del comma 3 del citato art. 23, non ha consentito neppure la decorrenza del termine iniziale di trenta giorni per la formazione del titolo edilizio.

Ragione questa per cui non assume rilevanza, sul piano giuridico-amministrativo, l’inibitoria formalmente adottata dall’amministrazione (tanto che il ricorrente era ben consapevole di non poter avviare l’intervento senza la predetta autorizzazione), con ogni conseguenza in ordine alla mancata lesione della posizione giuridica vantata dal ricorrente.

Sugli effetti che la legge regionale n. 31 del 2008 potrà sortire nel caso di specie si esprimerà poi l’amministrazione, sulla base delle caratteristiche proprie dell’intervento.

2. Conseguentemente, è inammissibile la censura avverso l’effetto sospensivo della nota di indirizzo assessorile 14 maggio 2008: e ciò in quanto la dichiarata sospensione del procedimento, in questo caso, è tamquam non esset, ossia come in effetti mai avvenuta, non essendo scattato il termine per la maturazione del titolo DIA.

In questi termini sarebbe dunque da preservare la legittimità della nota di indirizzo assessorile, la quale non deve essere intesa come provvedimento soprassessorio ma – nella specie – quale semplice avviso di avvio di un procedimento regolamentare di cui il Comune è senz’altro titolare ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518).

Regolamento che, poiché intervenuto prima dello spirare dei termini per la formazione del titolo (delibera n. 158 del 12 giugno 2008), ben potrà spiegare effetti anche sulla vicenda in esame.

La specifica eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale resistente è invece da respingere in quanto le censure gravano sul potere di sospensione della nota di indirizzo assessorile, e non sul potere di individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti de quibus.

3. Appare per altro verso legittima la richiesta di integrazione istruttoria del comune, per lo meno in relazione ai profili riguardanti la disponibilità dell’area. Al riguardo si consideri infatti che il responsabile del procedimento, a fronte di attestazione di disponibilità dell’area ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 380 del 2001, ben può (ed anzi deve) procedere ad approfondimenti istruttori onde accertare – entro limiti definiti – la esistenza del titolo di legittimazione indicato.

Nei termini suddetti il motivo è dunque infondato.

In linea generale si consideri poi che le integrazioni documentali prodotte dal richiedente non sono di per sé inammissibili, provocando esse soltanto la riapertura del termine di trenta giorni.

4. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere pertanto dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse a ricorrere (punti nn. 1 e 2 della parte motiva), e in parte infondato (punto n. 3).

Sussistono in ogni caso giusti motivi, data la complessità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1099/2008, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 120/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referendario

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1097/2008 presentato dalla SAIM s.r.l., in personale del legale rappresentante sig. Santo Masilla, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Vergine, presso il cui studio in Lecce al viale Otranto n. 117 è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Luigi De Donno ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato;

per l’annullamento

1. della nota n. 16817 in data 12 giugno 2008 del Comune di Manduria con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 MW;
2. della nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008;
3. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;

Viste le memorie rispettivamente prodotte dalla parti a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì l’Avv. Vergine per il ricorrente e l’Avv. De Donno per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 6 maggio 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto eolico di piccola taglia, di potenza pari a 0,85 MW.

L’intervento sarebbe da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, anche ai sensi del PUTT.

Con nota n. 16817 in data 12 giugno 2008 il Comune di Manduria ordinava di non effettuare l’intervento, attesa la carenza della seguente documentazione:

1. Copia titolo reale del richiedente in ordine all’immobile e autorizzazione da parte del proprietario in merito alla effettuazione delle opere in questione;
2. DURC (documento unico di regolarità contributiva);
3. Relazione tecnica attestante la localizzazione in area agricola;
4. Relazione geologica e geotecnica;
5. Relazione tecnica concernente la produzione del materiale di risulta;
6. Il versamento dei diritti di segreteria.

Con la stessa nota si faceva altresì presente che: 1) l’impianto sarebbe sottoposto ad autorizzazione unica, e non a DIA, in quanto ai sensi della delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw ed 1 MW ma comunque destinati all’autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi di impianto pari a 0,66 MW di potenza non destinato all’autoconsumo, si dovrebbe seguire il procedimento della autorizzazione espressa; 2) essendo in corso di predisposizione il regolamento comunale per la disciplina dei suddetti impianti di energia rinnovabile, tutte le relative pratiche sarebbero state temporaneamente sospese (ossia per 60 gg.) in applicazione della nota assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), in quanto il provvedimento inibitorio è stato adottato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla indicata disposizione affinché si formi validamente il titolo edilizio. Né è stato adottato al riguardo un qualsivoglia provvedimento di autotutela, mancando in tale direzione sia la comunicazione di avvio del procedimento, sia la valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento;
2. Violazione di legge nella parte in cui l’atto di indirizzo assessorile determina in concreto la sospensione di un titolo edilizio già validamente formatosi. Il richiamo alla delibera n. 35 del 2007 è peraltro erroneo, in quanto essa si riferisce ai macro impianti;
3. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, atteso che dalla documentazione prodotta in allegato alla DIA si poteva ben evincere il possesso di ogni attestazione e certificazione di cui il Comune eccepisce la mancanza. Il DURC deve inoltre essere presentato prima dell’inizio dei lavori;
4. Violazione della legge regionale n. 1 del 2008 e della delibera regionale n. 35 del 2007, la quale prevede il procedimento di autorizzazione unica solo per i macro impianti e non anche quelli di piccola taglia.

La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria, il quale ha eccepito tra l’altro che:

1. l’intervento inibitorio del Comune è da qualificarsi, nella sostanza, quale atto di autotutela;
2. la nota di indirizzo assessorile sarebbe ascrivibile all’esigenza di tutelare il patrimonio agricolo e paesaggistico della zona, anche ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003;
3. in ogni caso, la carenza documentale è tanto grave da non aver fatto nemmeno scattare il termine legalmente previsto;
4. in base al combinato disposto del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della delibera regionale n. 35 del 2007, l’impianto in questione non sarebbe sottoponibile a DIA ma ad autorizzazione espressa;

Con memoria di udienza depositata in data 28 novembre 2008, la stessa difesa dell’amministrazione comunale ha altresì fatto presente che, sulla base della circolare regionale in data 1° agosto 2008, nel caso di specie non sarebbero stati inoltre prodotti: gli elaborati progettuali previsti dal DPR n. 554 del 1999; il nulla osta sull’assenza di interferenze con le linee di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003; l’assegnazione del punto di connessione da parte dell’ENEL; l’asseverazione del tecnico progettista circa l’assenza di una serie di vincoli (paesaggistico, archeologico, idrogeologici, etc.).

Nella stessa memoria si eccepisce altresì che l’impianto si troverebbe connesso con altro per il quale è stata parimenti presentata denuncia di inizio di attività. Di conseguenza sarebbe necessaria la procedura dell’autorizzazione unica, stante il sostanziale aumento di potenza generata.

Con ulteriore memoria depositata in data 6 dicembre 2008, l’amministrazione rilevava che nel caso di specie doveva trovare in ogni caso applicazione la legge regionale n. 31 del 2008, in particolare laddove autorizza il ricorso alla DIA per i soli impianti eolici realizzati dagli enti locali oppure destinati all’autoconsumo.

Alla udienza del 17 dicembre 2008 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.

1. Giova premettere che le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente, con la memoria in data 28 novembre 2008, in ordine a elaborati progettuali, nulla osta interferenze, punto di connessione ENEL, asseverazione circa la assenza di vincoli territoriali e connessione con altri analoghi impianti, non possono trovare ingresso in questa sede giacché rappresentano profili non altrimenti evidenziati nel provvedimento gravato, configurandosi in tal modo come inammissibile integrazione postuma della motivazione, come tale inammissibile.

Sotto diverso profilo si tratterebbe comunque – almeno per quanto attiene alla menzionata circolare regionale – di normativa inapplicabile al caso di specie, posto che, in ossequio al principio tempus regit actum, alla data di emanazione di detti atti generali il titolo – come si dimostrerà più avanti – si era ormai validamente formato.

2. Ancora in via preliminare si affronta la questione relativa al regime autorizzatorio applicabile, ossia se per la realizzazione dell’impianto in questione (aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW) si possa ricorrere alla DIA oppure sia necessario un procedimento di autorizzazione espressa.

Tale statuizione assume carattere pregiudiziale per stabilire se si possano ritenere o meno trascorsi, dalla presentazione della DIA, i trenta giorni legalmente previsti per la formazione del titolo edilizio.

Secondo la tesi dell’amministrazione comunale, poiché la delibera regionale n. 35 del 2007 limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW purché destinati all’autoconsumo, per la realizzazione dell’impianto in questione (di potenza pari a 0,85 e non destinato all’autoconsumo) si dovrebbe seguire la procedura dell’autorizzazione espressa.

Ora, in disparte ogni considerazione circa la legittimità sul punto del richiamato atto amministrativo generale (delibera regionale n. 35 del 2007), le specificazioni e le distinzioni sopra evidenziate (riguardanti in particolare la potenza ed il tipo di utilizzo, commerciale o meno, dell’energia prodotta), a ben vedere sconosciute a livello di legislazione statale di principio (decreto legislativo n. 387 del 2003) ove vige il solo limite del megawatt ai fini del regime più o meno semplificato da applicare, non sono state parimenti riprodotte dalla legge regionale n. 1 del 2008 (art. 27), ratione temporis applicabile, che per posizione (nel sistema delle fonti) e criterio cronologico supera e assorbe senz’altro, sulla questione specifica, le richiamate disposizioni di carattere amministrativo.

Ebbene, poiché l’art. 27 citato prevede la applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore (comma 1, lettera b), a prescindere dalla destinazione finale dell’energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW, deve conseguentemente concludersi che, nel caso di specie, correttamente la società ricorrente ha ritenuto di applicare l’istituto della DIA e non quello dell’autorizzazione espressa.

L’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente non può dunque trovare ingresso, derivandone al contempo l’accoglimento –pur se in base a diversi presupposti – il quarto motivo di ricorso.

3. Appurato che nell’ipotesi in contestazione trovava applicazione l’istituto della DIA, si affrontano per connessione logico-sistematica i primi due motivi di ricorso, concernenti in particolare l’ordine di non effettuare l’intervento in data 12 giugno 2008 e la sospensione delle pratiche DIA, come determinata con atto di indirizzo assessorile in data 14 maggio 2008.

3.1. In primo luogo si rileva che il predetto ordine è stato adottato a seguito della scadenza del termine previsto per la formazione del titolo edilizio, che la legge fissa in trenta giorni dalla presentazione della DIA.

Quest’ultima è stata infatti presentata in data 6 maggio 2008.

Da tale data il termine di trenta giorni è dunque venuto a scadenza il successivo 5 giugno 2008.

L’ordine di non effettuare i lavori è invece intervenuto il 12 giugno 2008, dunque ben oltre il prescritto termine di trenta giorni.

A tale riguardo, è ius receptum che la DIA prevista dal testo unico edilizia (TUEd) rappresenti autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell’intervento: in merito ad essa la PA svolge una eventuale attività di controllo – nel termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA stessa – che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo) del titolo legittimante l’inizio dei lavori.

Ora, il termine di 30 giorni entro il quale l’amministrazione comunale può esercitare il potere inibitorio in relazione alla denuncia di inizio attività ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 è da ritenersi perentorio, sia per la certezza dei rapporti giuridici, sia perché la norma introduce nella peculiare fattispecie normativa (realizzazione di impianti di energia rinnovabile) una duplice limitazione temporanea: da un lato, allo jus aedificandi, che è facoltà attinente al diritto di proprietà; dall’altro lato, alla libera iniziativa privata in materia di attività energetica (art. 1, comma 2, legge n. 239 del 2004). Pertanto, detta limitazione temporanea non può che avere carattere perentorio, non potendo lasciarsi al mero arbitrio dell’amministrazione la disponibilità dei diritti sopra indicati, costituzionalmente garantito. Ove, pertanto, dopo la presentazione della denuncia di inizio attività decorra infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto, la conseguenza che da ciò deriva è la formazione dell’autorizzazione edilizia implicita (cfr., in termini, T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 8 giugno 2005, n. 433).

Prima la giurisprudenza e poi il legislatore (legge n. 80 del 2005) hanno inoltre stabilito che, una volta decorsi i termini previsti dall’art. 23 TUED, all’amministrazione residua unicamente l’attivazione del procedimento di autotutela secondo i criteri ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. E ciò in quanto con il decorso del termine fissato dal legislatore si forma una autorizzazione implicita di natura provvedi mentale.

Circa l’esercizio di siffatto potere non v’è tuttavia traccia nel caso di specie: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, infatti, non solo manca la comunicazione di avvio del procedimento (dovuta per quieta giurisprudenza anche in caso di autotutela), ma è stata altresì omessa ogni adeguata valutazione: da un lato, delle ragioni di interesse pubblico da riconnettere alla rimozione dell’atto; dall’altro lato, degli interessi dei destinatari e della sussistenza o meno di posizioni eventualmente consolidatesi nel tempo (cfr. art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990).

Avuto riguardo allo specifico contenuto del provvedimento impugnato, in sostanza, emerge inequivocabilmente che il Comune ha tardivamente esercitato proprio quel controllo sul progetto che l’ordinamento colloca – come già detto – perentoriamente in una fase precedente alla formazione del titolo edilizio. In altre parole, la rappresentazione delle cause ostative (sulla cui legittimità in sé, peraltro, ci si soffermerà più avanti) è stata intempestivamente posta in essere solo dopo la chiusura per silentium della fase istruttoria, ossia allorquando il tiolo edilizio doveva ritenersi già positivamente assentito.

3.2. Conseguentemente non può trovare applicazione, nel procedimento de quo, la legge regionale n. 31 del 2008, atteso che al momento della sua entrata in vigore il titolo – come ampiamente dimostrato nei punti che precedono – si era già validamente formato (cfr. art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, il quale esclude espressamente dal proprio raggio di azione le autorizzazioni già validamente formatesi alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia l’8 novembre 2008).

3.3. In secondo luogo – e ferma restando la già rilevata scadenza del termine perentorio – secondo lo schema delineato dall’art. 23 TUED non è consentita la inibitoria dell’intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente al momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo stato risultano solo in corso di predisposizione.

3.4. Peraltro, un simile potere soprassessorio (sospensione di tutte le pratiche DIA in attesa della adozione del regolamento di settore) non appare altrimenti contemplato dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 387 del 2003 e DPR n. 380 del 2001). Infatti, in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da questa previste. E ciò tanto più ove si tratti – come nella specie – di incidere su attività economiche: a) in via di principio soggette a (parziale) liberalizzazione (citato art. 1 della legge n. 239 del 2004); b) ritenute fondamentali per il raggiungimento di obiettivi di politica ambientale fissati a livello comunitario (direttiva 2001/77/CE, la quale prevede inoltre la riduzione di qualsivoglia ostacolo normativo) e ancor prima a livello internazionale (v. Protocollo di Kyoto).

In questa prospettiva, il provvedimento inibitorio si appalesa anzi oltremodo posto in violazione di principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale prevede termini come visto perentori (in particolare, 180 gg. per gli impianti superiori ad 1 MW e 30 gg. per quelli di potenza inferiore) per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non tollerare una loro sospensione, quand’anche ad tempus e non sine die (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006).

Si tratta in conclusione, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, di una inammissibile sospensione atipica della funzione amministrativa.

3.5. Le censure qui complessivamente affrontate debbono dunque essere accolte.

4. Per quanto attiene alla asserita carenza documentale, tale secondo la tesi dell’amministrazione da non aver potuto consentire neppure il decorso del termine legale, ciò è peraltro smentito in fatto sulla base della documentazione versata in atti.

4.1. Documentazione dalla quale si evince che la società ricorrente:

1. Ha sufficientemente attestato, a mente dell’art. 20 del DPR n. 380 del 2001, la legittimazione a disporre dell’area (v. DIA presentata in data 6 maggio 2008, che reca altresì la sottoscrizione per autorizzazione all’intervento del proprietario dell’area). Si consideri altresì che la prescrizione di cui all’art. 38, comma 3, del DPR 445 del 2000 (allegazione di un documento di identità in caso di sottoscrizione avvenuta non in presenza di funzionario addetto) riguarda in ogni caso la sola figura dell’istante, che nel caso di specie è nella sostanza il titolare dell’iniziativa, non anche quella del proprietario, che nella specie si limita ad autorizzare, iure privatorum, l’insediamento produttivo. Per altro verso, qualora l’amministrazione comunale avesse ritenuto insufficienti gli elementi sino ad allora prodotti, avrebbe dovuto disporre le necessarie verifiche (riguardanti in particolare il titolo di proprietà), anche d’ufficio mediante il responsabile del procedimento (art. 6 della legge n. 241 del 1990) ma pur sempre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della DIA (salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela, qui comunque assente);
2. I dati sulla localizzazione in area agricola e sulle indagini geologiche sono sufficientemente riportati, salvo ulteriori approfondimenti tecnici, nella relazione tecnica generale del 2 maggio 2008. Da quanto versato in atti, la relazione geologica e geotecnica risulta inoltre essere stata elaborata il 2 maggio 2008, dunque prima della presentazione della DIA;
3. la asseverazione tecnica circa la produzione o meno di rifiuti appare altrettanto idonea ai fini richiesti (cfr. punto n. 12 della DIA). In ogni caso è ben possibile addivenire alla dichiarazione successiva, ai sensi del regolamento regionale n,. 16 del 2006, per le quantità di terra e cocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto;
4. Per quanto riguarda il mancato versamento dei diritti di segreteria, e in disparte ogni considerazione circa il tenore dilatorio di siffatta richiesta appare ad ogni modo sufficiente quanto affermato in sede di presentazione della DIA da parte della società ricorrente, nella parte in cui si impegna a corrispondere, a tale titolo, quanto richiesto dall’amministrazione comunale. Condivisibile è poi la tesi della ricorrente secondo cui in caso di inadempimento a tale obbligo il rimedio sarebbe costituito, piuttosto, da forme legali di recupero coattivo e giammai l’inibizione del realizzando intervento.

4.2. Per quanto riguarda, poi, la regolarità contributiva, come effettivamente messo in evidenza dalla difesa della società ricorrente – e al di là delle attestazioni già presentate e relative a periodi piuttosto recenti rispetto alla DIA (3 gennaio 2008 e 31 marzo 2008) – essa va attestata prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, e non necessariamente al momento della formazione del titolo edilizio. La circostanza che, in caso di assenza di tale documentazione, il titolo abilitativo viene sospeso, sta proprio a dimostrare che quest’ultimo può essere rilasciato, nelle more, anche senza il DURC.

4.3. Le censure qui complessivamente affrontate debbono dunque trovare accoglimento.

5.1. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto. Per l’effetto va annullata la nota n. 16817 in data 12 giugno 2008 del Comune di Manduria e, con esclusivo riferimento alla sospensione delle pratiche DIA, la nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008 (annullamento parziale peraltro già disposto con sentenza n. 5809 del 15 gennaio 209 di questa stessa sezione).

5.2. Deve invece essere respinta l’istanza risarcitoria, stante la sua genericità.

5.3. Sussistono in ogni caso giusti motivi, attesa la novità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1097/2008, lo accoglie e per l’effetto annulla:

1. la nota n. 16817 in data 12 giugno 2008;
2. nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, la nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 118/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referendario

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1375/2008 presentato dalla ENERSOL s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Strazzella, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lupo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del’Avv. Marra in Lecce, p.zza Mazzini n. 72;

contro

il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Irene Vaglia ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Taranto n. 92 presso lo studio dell’Avv. Lazzari;

per l’annullamento

1. della nota n. 15555 in data 14 luglio 2008 del Comune di Grottaglie con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW;
2. della deliberazione n. 42 del 29 maggio 2008 del Consiglio comunale di Grottaglie con la quale si disciplina la localizzazione sul territorio comunale degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW;
3. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì gli Avv.ti Lupo per il ricorrente e l’Avv. Vaglia per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 3 luglio 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto fotovoltaica di potenza pari a 0,99 MW.

Veniva a tal fine allegata copiosa documentazione tra cui relazione tecnica del progetto, elaborati e tavole grafiche, relazione esplicativa circa la non assoggettabilità a VIA, mappa catastale, ortofoto, planimetrie su varie scale e relazione tecnica asseverativa.

L’area destinata ad ospitare l’intervento è classificata come agricola e non è gravata da vincoli di alcun genere (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, etc.).

In data 14 luglio 2008 il Comune di Grottaglie ordinava di non effettuare l’intervento in quanto, da un lato, l’istanza doveva essere corredata altresì dalla documentazione prevista dall’art. 3 del disciplinare approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 29 maggio 2008; dall’altro lato, dovevano essere rispettate tutte le condizioni previste dal predetto disciplinare.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per una serie di motivi che il collegio ritiene così di rubricare:

1. Difetto di motivazione, in quanto non vengono esplicitati i documenti che, tra quelli indicati nell’art. 3 del disciplinare, dovevano effettivamente essere prodotti dall’interessata;
2. Violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, in quanto non sarebbe previsto in alcun modo l’esercizio di un siffatto potere regolamentare da parte delle amministrazioni comunali, il cui intervento potrebbe anzi comportare ulteriori e indebiti limiti normativi alla realizzazione di impianti ritenuti fondamentali per il raggiungimento di importanti obiettivi di politica ambientale;
3. Violazione della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede misure di compensazione ambientale (pari al 7% del costo dell’impianto), nonché fideiussioni disposte direttamente dal Comune, laddove la normativa di settore ascrive siffatta competenza esclusivamente in capo a Stato e regioni, peraltro per esigenze legate all’elevato impatto territoriale ed ambientale prodotto dai suddetti impianti. Violazione altresì dell’art. 23 Cost., nella parte in cui viene stabilita la corresponsione di un contributo nella sostanza riconducibile ad un tributo non altrimenti previsto da una fonte primaria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie eccependo in particolare che:

1. Difetta il requisito dell’integrazione dell’impianto con altre strutture a carattere commerciale, industriale o di servizi, così come sarebbe previsto dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;
2. Sussiste il potere di regolamentare, da parte del comune, le funzioni ad esso riservate, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost. e dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Alla udienza del 17 dicembre 2008 i rispettivi procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

1. In merito al regime applicabile è da respingere l’eccezione della difesa comunale, relativa alla necessaria integrazione dell’impianto con altre strutture di carattere commerciale, industriale o servizi, al fine di poter legittimamente ricorrere all’istituto della DIA. In assenza di tale integrazione, secondo la tesi comunale si dovrebbe infatti applicare il procedimento della autorizzazione espressa.

Per quanto attiene all’ambito di applicazione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, ratione temporis applicabile (ossia prima della sua abrogazione da parte della legge regionale n. 31 del 2008, che ha ridisciplinato tali aspetti, a partire dall’8 novembre 2008, data di entrata in vigore), essa prevede, al comma 1, che “per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 … con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 … nei seguenti casi:

a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire … ”.

Il successivo comma 2 prevede poi che “gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003”.

Secondo l’interpretazione data dall’amministrazione comunale, il riferimento al comma 1 operato dal comma 2 sarebbe da intendere nel senso che gli impianti fotovoltaici da collocare in zona agricola dovrebbero essere comunque integrati con altre strutture commerciali, industriali e terziarie.

Ad avviso di questo collegio, invece, il richiamo agli impianti di cui al comma 1 deve intendersi come riferito a tutte le strutture complessivamente enucleate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003 (disposizione questa a sua volta riportata, non a caso, dallo stesso comma 1 della norma regionale in commento), ossia con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza delle medesime e non anche alla loro particolare conformazione (o meglio integrazione) strutturale.

La disposizione regionale sembra dunque prevedere la possibilità di realizzare gli interventi de quibus anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi (comma 1).

Del resto, nella prospettiva indicata dalla difesa comunale la legge regionale avrebbe altrimenti giustificato, in questo modo, la presenza di talune strutture (per l’appunto industriali, commerciali, etc.) all’interno di aree (agricole) con esse incompatibili sotto il profilo urbanistico.

L’interpretazione cui il collegio ritiene invece di aderire è peraltro l’unica a consentire una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003).

Per tutte le ragioni evidenziate, l’eccezione sollevata dalla difesa comunale deve essere respinta.

2. Con riferimento all’esistenza di un potere regolamentare da parte del Comune, ritiene il Collegio che a quest’ultimo possa essere riservata la possibilità di disciplinare la realizzazione e, più in particolare, l’ubicazione degli impianti di energia rinnovabile.

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili, che si riverbera tra l’altro sulla possibilità di installare gli impianti suddetti anche in zona agricola, non è infatti senza limiti.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate o meno a tal fine. La disposizione citata sottintende proprio tale potere, laddove prevede che “nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518).

In questa stessa direzione, la recente legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce, all’art. 2, comma 2, che “i comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio”, nell’ambito delle zone agricole, ove porre eventualmente siffatti divieti.

Emerge dunque dal quadro normativo sopra delineato come le amministrazioni comunali, nel favorire l’installazione di impianti di energia pulita, conservino in ogni caso un certo potere discrezionale teso a disciplinare – se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale – il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.

Più in particolare, si ritiene che gli aspetti sostanziali possano essere disciplinati mediante atti amministrativi generali (si veda in questi termini la ridetta legge regionale n. 31 del 2008), qualora si intenda incidere su aspetti riguardanti eminentemente la tutela del patrimonio agricolo, mentre si dovrà ricorrere agli ordinari strumenti della pianificazione urbanistica, come rilevabile in altre analoghe fattispecie trattate da questa stessa sezione, qualora si intenda incidere anche su altri aspetti (urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, etc.).

Per quanto attiene invece agli aspetti procedimentali concernenti l’esercizio delle proprie funzioni – ipotesi qui ricorrente – si potrà utilizzare l’ordinario strumento regolamentare, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il quale dispone espressamente che i Comuni “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

Ciò detto, si evidenzia che l’art. 3 della delibera consiliare gravata prevede che l’istanza diretta alla realizzazione di siffatti impianti sia corredata da una documentazione ricomprendente, tra l’altro: la descrizione del contesto paesaggistico e dei “percorsi panoramici”, la rappresentazione fotografica dei prospetti e delle skylines, una relazione sulla durata di permanenza dell’impianto, elaborati di progetto, planimetrie su varie scale e sovrapposizioni tra stato di fatto e progetto, sezioni in scala, rendering.

Ritiene il collegio che tali previsioni, adottate come detto alla luce del richiamato potere di cui all’art. 117, sesto comma, Cost., rispondano nel complesso a principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato da un lato che va salvaguardata l’esigenza dei poteri pubblici locali di tutelare il territorio di propria competenza, e dall’altro lato che si tratta di adempimenti sì numerosi ma pur sempre realizzabili, anche attraverso la tecnologia attualmente disponibile, secondo la normale diligenza e professionalità posseduta da tecnici a tal fine abilitati.

Vanno dunque respinte le censure complessivamente rubricate al punto n. 2.

4. Deve invece essere accolta la censura riguardante la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento, atteso che l’amministrazione non ha in alcun modo puntualmente indicato quale sarebbe la documentazione eventualmente mancante dal confronto tra quanto in allegato alla DIA e quanto invece richiesto dal citato art. 3 del disciplinare, essendosi genericamente e apoditticamente limitata, la medesima, ad affermare la necessità di produrre “tutta la documentazione” di cui all’art. 3.

Né è stato specificato per quale motivo la documentazione comunque prodotta fosse o meno, in qualche misura, inidonea al raggiungimento dello scopo.

E ciò anche in considerazione della localizzazione dell’impianto in area agricola, della mancanza di vincoli paesaggistici ivi impressi, nonché della copiosa documentazione, in parte corrispondente a quella prevista dall’art. 3 (si vedano tra l’altro le planimetrie e gli elaborati progettuali) che era stata comunque allegata alla DIA.

Per tali ragioni va accolto il primo motivo di ricorso.

4. Appare inoltre illegittima la previsione relativa alla compensazione ambientale.

Ora, è vero che l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, dispone che “l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”, sicché se ne potrebbe desumere, a contrario, la possibilità di misure di compensazione a favore di altre collettività locali, e segnatamente i Comuni quali enti esponenziali.

Tuttavia, come affermato dal Consiglio di Stato (cfr. sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849) tale previsione va letta in via sistematica insieme all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono “l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

La sentenza della Corte cost. n. 383/2005, nel ritenere illegittima l’esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, va intesa nel senso che possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f).

Tanto si desume anche dalla successiva Corte cost. n. 248/2006, che, nel ritenere consentita la fissazione di misure compensative pure in relazione ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha statuito che l’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità ad opera di Corte cost. n. 383/2005, prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni “misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” in riferimento a “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”, con specifico riguardo altresì alle opere in questione.

Sotto tale profilo, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche del parco fotovoltaico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

Infatti, secondo il citato art. 1, comma 4, lett. f), le misure compensative sono solo eventuali, e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Dunque, non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente.

E comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune (Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849).

Il motivo indicato sub n. 3 deve dunque essere accolto.

5. Appare in ultimo esente da vizi di legittimità la previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell’impianto in caso di cessazione dell’attività.

Tale adempimento, comunemente richiesto nella prassi (in materia di governo del territorio si veda altresì la c.d. garanzia “a prima richiesta” da presentare per gli oneri di urbanizzazione), non costituisce infatti una prestazione impositiva ex art. 23 Cost., come tale da prevedere solo per legge, quanto piuttosto una obbligazione contrattuale da assumere con terzi soggetti (garanti) che la amministrazione comunale, in applicazione di principi di diritto comune cui la stessa può legittimamente ricorrere (cfr. art. 1-bis della legge n. 241 del 1990), ritiene di imporre al fine di cautelarsi dinanzi ad eventuali inadempimenti del privato (nella specie concernenti l’obbligo di rimuovere gli impianti in caso di cessazione dell’attività).

Tale censura non può dunque trovare ingresso.

6. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso, con riferimento alle censure indicate ai punti 3 e 4, è fondato e deve essere pertanto accolto. Per l’effetto annulla in parte qua la nota n. 15555 in data 14 luglio 2008 e, con esclusivo riferimento alla determinazione della compensazione ambientale, la deliberazione consiliare n. 42 del 29 maggio 2008.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1375/2008, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Per l’effetto annulla la nota n. 15555 in data 14 luglio 2008 del responsabile SUAP e, in parte qua, la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29 maggio 2008.

Liquida le spese del presente giudizio in euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA, da porre a carico dell’amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it