Solùtio per æs et lìbram

Si tratta di una modalità di estinzione delle obbligazioni che deriva da un negozio per æs et libram.
Inizialmente era l’atto contrario della nèxi dàtio ed avveniva nella stessa forma della mancipàtio cioè, mediante 5 testimoni, della bilancia e del lìbripens.
Il debitore, dopo aver pagato, enunciava una formula solenne di rivendicazione della propria libertà.
In epoca classica essa si trasformo’ in una imaginaria solutio, avendo una funzione soltanto formale.
Infatti ad essa si ricorreva per fini di remìssio o di liberalità o comunque, per operare l’estinzione del debito, anche se non esisteva una causa giustificativa di tale estinzione.
Nel periodo giustinianeo l’istituto scomparve.

Solutio indèbiti [Pagamento di una prestazione non dovuta; cfr. artt. 2033 ss. c.c.]

Si tratta di una prestazione che il soggetto eseguiva quando non era dovuta o perché l’obbligazione era inesistente o perché esisteva, ma in capo ad un debitore o nei confronti di un creditore diversi.
Chi pagava poteva ottenere la restituzione di quanto indebitamente prestato, attraverso lo strumento della condìctio indebiti.
Il soggetto aveva l’obbligo di restituire la cosa.
L’accipiente infatti acquistava, in seguito alla dazione, la proprietà della cosa, pertanto il solvente non poteva esperire la rèi vindicàtio ma la condictio per la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris.
Per mettere in atto la condictio occorrevano:
1) l’error solvèntis, infatti in assenza dell’errore si riteneva che il debitore volesse gratificare l’accipiente;
2) l’error accipièntis, infatti se l’accipiente riceveva scientemente un indèbitum, si verificava un furtum, con la possibilità dell’esperimento della condictio ex causa furtìva.
Sia il diritto classico che quello giustinianeo non permettevano la condictio quando il pagamento dell’indebito, permetteva l’estinzione di una c.d. obligàtio naturalis.
In questo caso infatti l’accipiente aveva diritto alla solùti retèntio, cioè a trattenere quanto ricevuto.
Nel diritto giustinianeo, la solutio indebiti fu considerata tra i quasi contracti.

Solùtio [Adempimento; cfr. artt. 1176 ss. c.c.]

La solutio era l’adempimento (cioè scioglimento del vincolo obbligatorio) e permetteva l’estinzione di una obbligazione.
Il limite della solutio era che non si potevano estinguere quelle obbligazioni per le quali non era possibile il compimento di un atto contrario rispetto a quello costitutivo.
La solutio induceva un vincolo, fino all’emanazione della lex Pœtèlia Papìria de nèxis, insistente sulla persona del debitore.
Successivamente fu inteso come mero vincolo patrimoniale.
L’adempimento parziale non era previsto, tranne che il creditore l’accettasse.
Alcuni debitori potevano essere condannati a pagare il debito(in id quod facere possunt). Il marito veniva condannato a pagare i debiti della moglie, mentre in diritto giustinianeo, i militari, il socio, il donante pagavano i debiti al donatario.
Nello stesso periodo fu previsto che il debitore venisse condannato in modo che gli restasse quello il necessario per il suo sostentamento.

Sòlidus [solido]

Moneta d’oro che pesa 4,55 gr (1/72 di libbra), è fu coniata per la prima volta nel 312 d.C. dalle zecche occidentali dell’Impero.
L’imperatore Costantino la volle nell’ambito della sua riforma monetaria.
Si diffuse fra i Bizantini e i regni romano-barbarici sorti nell’ex province dell’Impero.
Rimase in circolo fino all’XI sec. d.C.