Senatusconsultum che è stato emanato nel 10 d.C. e successivamente confermato da Æmiliànum dell’11 d.C. e S.c. Claudiànum de servis;
Secondo esso era obbligatorio lo svolgimento di particolari indagini presso gli schiavi della vittima, quando veniva commesso un omicidio e non era noto il colpevole.
Gli schiavi che abitavano con l’ucciso, o che avevano avuto rapporti con lui, dovevano essere sottoposti a tortura (eventualmente fino alla morte).
Fino a quando non erano state completate tali operazioni, non si poteva aprire il testamento dell’ucciso.
In questo modo si evitava che gli schiavi potessero sottrarsi ad esse, se eventualmente manomessi nel testamento.
Non si sa se il senatusconsultum prevedeva anche la concessione della libertà a quei servi che cooperassero alla scoperta dell’omicidio.
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Senatusconsùltum Planciànum
Senatusconsultum che risale all’età di Vespasiano (I sec. d.C.),e che stabiliva l’accertamento del parto in caso di scioglimento del matrimonio.
In tal modo si evitava l’abbandono della prole, od eventuali dubbi circa la paternità.
Senatusconsùltum Pisoniànum
Senatusconsultum che fu emanato nel 57 d.C. e conteneva disposizioni integrative a quelle del senatusconsultum Silaniànum de servis, riguardo alle indagini che dovevano svolgersi in caso di omicidio.
Esso stabilì, che dovessero esser torturati anche gli schiavi appartenenti al coniuge della vittima; se questi erano stati alienati, il compratore poteva avere indietro il prezzo.
Questa disciplina fu in parte mitigata da una Horatio Marci Aurelii de servis.
Senatusconsùltum Pegasiànum de fideicommissis
Senatusconsultum è stato emanato durante il principato di Vespasiano (I sec. d.C., probabilmente nel 75 d.C.).
Esso stabilì che un quarto almeno dell’asse ereditario doveva essere riservato all’erede.