Senatusconsultum fu emanato nel I sec. d.C. (tra il 41 ed il 47).
Esso stabili’ i limiti al diritto dei patroni di assegnare liberti ai propri figli.
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Senatusconsultum Orfitiànum
Senatusconsultum che fu emanato nel 178 d.C., comprendente disposizioni relative alla successione mortis causa tra madre e figli.
Solamente i figli discendenti di primo grado (non altri discendenti) partecipavano alla successione ab intestàto della madre defunta.
In questi erano equiparati all’adgnàtus pròximus.
Tale legge stabiliva che fossero valide tutte le affrancazioni che evidenziavano il nome dello schiavo affrancato.
Essa in tal modo attenuava il rigore della lex Fufia Canìnia de manumissiònibus.
Senatusconsultum Neroniànum (advèrsus falsarios)
Senatusconsultum che fu emanato nel 61 d.C..
Stabilì che fossero inefficaci i libretti formati da più tavolette cerate (cd. polittici), riguardanti convenzioni negoziali tra vivi.
Il senatusconsultum Neronianum non venne applicato al testamento (atto mortis causa).
Senatusconsultum Messaliànum
Senatusconsultum che risale al 20 d.C. ed è relativo al crìmen falsi.
Stabilisce come responsabili di falso sia gli avvocati sia i testimoni che avessero accusato una persona considerata innocente.
La fattispecie poneva rientrare anche nell’ambito del crimen calumniæ.