Senatusconsultum [che fu emanato nel 63 d.C. e stabilisce che le adozioni simulate non avessero effetti giuridici.
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Senatusconsùltum Liciniànum
Senatusconsultum che risale al 27 d.C., e relativo al crìmen falsi.
Stabilì che erano ritenuti responsabili di falso tutti i soggetti che si fossero reciprocamente giovati di false testimonianze o di falsi testamenti.
Senatusconsultum Liboniànum
Senatusconsultum che risale al 16 d.C., e successivamente integrato da un edìctum Claudii de falsàriis, prevedeva disposizioni relative al crìmen falsi.
Stabiliva che era ritenuto responsabile di falso, il soggetto incaricato dal testatore di redigere il testamento, se risultava beneficiario di un legàtum, a meno che il testatore non confermava il legato personalmente ed esplicitamente.
In caso contrario, la disposizione era considerata nulla, ed il colpevole era punito con l’interdìctio aqua et igni.
Senatusconsultum Largiànum
Senatusconsultum che fu emanato nel 42 d.C. e definì l’ordine di successione tra gli eredi ab intestàto dei Latini Iuniani.
Stabiliva infatti che solo in caso di mancata accettazione da parte del patrònus, il patrimonio del de cùius venisse devoluto ai suoi discendenti.
Se non vi erano liberi, l’eredità passava al congiunto più stretto ed infine agli eredi del patronus.