Il Senatusconsultum fu una fonte del diritto romano.
Secondo Gaio (Inst. I, 4) è ciò che il Senato comanda e dispone, quindi ha valore di legge.
Nelle diverse epoche della storia romana ebbe un peso differente.
Esso divenne uno strumento normativo per eccellenza (insieme alle leggi) nell’età del Principato.
Durante lo stesso periodo, lo stesso potere finì per essere svalutato e sollecitato dalla volontà del prìnceps alla quale si conformava.
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Senàtus [Senato]
Si tratta di un’assemblea dei patres, o degli anziani.
Alcuni studiosi pensano che i patres fossero gli anziani capi delle gentes, mentre altri che fossero gli esponenti originari del ceto patrizio.
La scelta dei membri poteva essere di competenza regia, oppure secondo altri i senatori erano scelti in base a criteri dinastici.
Durante la monarchica, il Senatus era l’organo consultivo del rex .
Il rex infatti non era vincolato dai pareri senatoriali, ma doveva tenere conto di essi, per ogni decisione.
Il Senatus doveva scegliere l’intèrrex e quindi il rex, prescelto, dall’interrex di turno.
Durante l’età repubblicana, il Senatus divenne l’organo di maggior rilievo politico a Roma, quanto più duraturo rispetto alle magistrature repubblicane.
In origine era formato solo da patrizi, successivamente nel IV a.C., anche da esponenti della classe plebea.
Nel 312 a.C., la lex Ovìnia introdusse nuove disposizioni in ordine alla nomina dei senatori. Questi, venivano eletti dai censori tra ex magistrati, ogni 5 anni, e presentavano tale carica fino alla loro morte, salva destituzione se ritenuti indegni.
Il numero dei Senatori da 300, fu portato da Silla a 600 e da Cesare a 900.
Durante il periodo repubblicano il Senatus aveva i seguenti poteri:
1) l’auctòritas, cioè la possibilità di confermare o meno le deliberazioni comiziali. Questo avveniva dopo l’approvazione delle leggi; successivamente avveniva in maniera preventiva, secondo quanto diceva la lex Publìlia Philònis de patrum auctoritàte del 339 a.C.;
2) il consìlium, cioè l’emanazione di pareri verso i magistrati.
I magistrati non si discostavano dal parere del Senatus, diventando de meri esecutori materiali della volontà senatoria.
Il Senatus si occupava della politica estera e della prorogàtio impèrii.
Poteva quindi dichiarare guerra e stipulare trattati di pace e di alleanza oltre che gestire le relazioni diplomatiche.
Poteva concedere ai magistrati che avevano concluso l’anno di carica, una proroga dei poteri e delle funzioni.
Nel tempo a causa dell’accentuarsi delle tendenze assolutistiche ed accentratrici dei prìncipes, le competenze senatoriali divennero minori: il potere consultivo poteva essere esercitato solo nelle materie non avocate a sé dal prìnceps. Successivamente, anche per tali materie residue l’attività del senatusconsultum si ridusse a sola conferma delle decisioni imperiali.
Diocleziano e i suoi successori, crearono una struttura burocratica fortemente centralizzata estromettendo dal potere politico il ceto oligarchico nobiliare.
Semiplena probàtio [lett. “prova semipiena”; cfr. art. 2736 c.c.]
Termine usato a riguardo della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2736, 1° co., n. 2.
La semiplena probatio è una condizione probatoria non soddisfacente.
L’art. 2736 cit. stabilisce infatti che, se la domanda o le eccezioni non vengono pienamente provate, anche se non sono sfornite di prova, il giudice decidere la causa, deferendo ad una delle parti il giuramento suppletorio.
Semel testator semper testator [Chi aveva fatto testamento una volta non poteva trarsi indietro]
Il “testamentum” fera revocabile dal “testator” prima della morte in modo differente tra ius civile, ius honorarium, ordinamento postclassico.
A) Nello “ius civile” il “testamentum” era revocato solo dopo che era stato redetto un nuovo e diverso testamento.
B) Nello “ius honorarium” il testamento era considerato solo come un documento quindi il testator poteva revocare il testamento anche “distruggendo” le tavole testamentarie.
Il pretore per questo motivo, dal momento che si parlava di iure civili, concesse agli eredi la bonorum possessio sine tabulis. In tal modo il testamento era sempre valido.
C) Nel diritto postclassico, il testamento veniva revocato in due modi: se il “testator” aveva fatto un altro testamento, o se il “testator” aveva volontariamente lacerato il documento. Secondo Giustiniano si poteva aggiungere a queste ipotesi il caso del “testator” che aveva pubblicamente dichiarato alla presenza di tre testimoni di volerlo revocare.