Senatusconsultum degli inizi del II sec. d.C. che cambiò la disciplina del fideicommissum iInsieme al senatusconsultum Rubriànum ed al senatusconsultum Dasumiànum.
Stabilì infatti:
1)che se i soggetti che avevano ricevuto l’incarico, per fedecommesso, di affrancare schiavi del de cùius, rifiutavano di farlo dietro invito del pretore, questi poteva affrancare con un suo provvedimento quegli schiavi. In tal modo essi divenivano liberti “del dante causa e non del fiduciario”;
2) che tale disciplina si applicava anche in caso di assenza del fiduciario: in questo modo gli schiavi diventavano liberti del fiduciario;
3) che queste disposizioni trovavano applicazione anche ai territori delle province.
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Senatusconsultum ad orationem Severi
Esso fu emanato nel 195 d.C. e vietò a tutori e curatori di alienare i “prædia rustica vel suburbana” dei loro assistiti.
La pena commisurata a carico degli infrattori era del “duplum”.
Senatusconsultum ad orationem Marci et Commodi
Senatusconsultum [che fu emanato nel II sec. d.C., stimolato dagli imperatori Marco Aurelio e Commodo.
Stabilì il divieto di nozze, tra la donna sottoposta a tutela ed il tutore (o il figlio del tutore), se non dopo aver fornito il rendiconto della gestione.
Senatusconsultum ad oratiònem Antonìni de donatiònibus inter vìrum et uxòrem [S.c. sulle donazioni tra marito e moglie, ispirato da un’oratio di Antonino Pio]
Senatusconsultum risale al 206 d.C., e si ispira ad un’oràtio di Antonino Pio.
Con esso si stabilì, in deroga al divieto di donazioni tra coniugi, che fosse valida la donazione fatta alla moglie (od al marito), quando moriva il donante (a meno che la donazione non fosse stata revocata).