Si tratta di un istituto che aveva un carattere pubblicistico, simile alla bonorum vendìtio.
Esso riguardava i crediti vantati dallo Stato nei confronti di privati.
I beni del debitore erano attribuiti totalmente ad un bonorum sèctor dietro il pagamento di un corrispettivo.
Egli successivamente provvedeva a venderli separatamente, traendone guadagno.
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Scuola sabiniana
Nel periodo compreso fra il I e II sec d. C si svilupparono due importanti correnti di pensiero giuridico la scuola proculiana e la scuola Sabiniana.
Le due scuole giuridiche avevano diverse impostazioni socio-politiche e un acerrima rivalità tra loro.
La sciola sabiniana si ispirava al pensiero giuridico di Capitone ed comprendeva giuristi come Sabino (da cui prese nome), Cassio e Giuliano.
Essa aveva tendenze conservatrici ed era legata ai valori tradizionali;
La Scuola proculiana, si ispirava al pensiero giuridico di Labeone e comprendeva giuristi come Proculo e Celso; Essa presentava idee marcatamente progressiste.
I sabiniani erano legati al potere imperiale, mentre i proculiani erano indipendenti.
Si pensava che le due scuole fossero profondamente diverse sotto il profilo giuridico concettuale.
Infatti l’opera dei Proculiani, aveva carattere casistico e pratico, mentre l’opera dei Sabiniani, era culturalmente meno originale e basata sull’esposizione sistematica.
Dopo la fine del II secolo d.C., le due scuole decaddero progressivamente fino all’età tardo-classica.
Scriptura [Scrittura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]
In questo modo veniva acquisito a titolo originario il domìnium ex iùre Quirìtium.
Si pensava che il proprietario delle cose sulle quali un terzo aveva scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e dello scritto.
L’autore dello scritto non aveva diritto sul prodotto intellettuale.
Il proprietario delle pergamene o dei papiri di sua iniziativa distruggeva lo scritto o lo divulgava.
Doveva pagare le spese di scrittura e quando non lo faceva reclamando lo stesso la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una excèptio doli mali.
Scribæ [lett. “scrivani”]
Si tratta di ufficiali subalterni dell’organizzazione amministrativa repubblicana.
Essi appartenevano alla categoria degli apparitòres.
Venivano nominati dai magistrati tra i cittadini romani ed erano retribuiti dallo Stato.