Requisito indefettibile per l’esperimento dell’azione revocatoria [vedi àctio Pauliàna], consistente nella conoscenza della frode da parte del terzo acquirente dei beni venduti dal debitore in danno dei creditori.
Tale requisito era necessario per la revoca dei soli atti a titolo oneroso.
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Scholia Sinaìtica
Sono brevi commenti, in lingua greca, scoperti nella seconda metà del secolo scorso, in un monastero del monte Sinai.
Molto probabilmente, furono redatti tra il 438 e il 529 d.C. e riportano anche brani tratti da numerose opere di Ulpiano e di altri giuristi classici, oltre a costituzioni imperiali raccolte nel Codex Gregoriànus, Hermogeniànus e Theodosiànus.
Sono brevi commenti, in lingua greca, ai libri 35-38 dei commenti ulpianei all’opera di Sabino [vedi]. Furono scoperti, nella seconda metà del secolo scorso, in un monastero del monte Sinai.
Gli (—) furono probabilmente redatti tra il 438 ed il 529 d.C. e riportano anche brani tratti da numerose altre opere di Ulpiano [vedi] e di altri giuristi classici (tra cui Paolo [vedi]), oltre a costituzioni imperiali raccolte nel Codex Gregoriànus [vedi], Hermogeniànus [vedi] e Theodosiànus [vedi].
Satisdatio suspècti herèdis
Veniva prestata una garanzia dall’erede sospettato di essere insolvente, a favore dei creditori del de cùius.
In questo modo si garantisce il pagamento dei debiti ereditari.
Satisdatio rem pupìlli sàlvam fòre [Garanzia a tutela del patrimonio del pupillo]
La satisdatio rem pupilli salvam fore era una cautio prætoria.
Essa corrispondeva ad una promessa prestata dal tutore legittimo nella forma della stipulàtio e mediante l’intervento di garanti.
In epoca imperiale salvaguardava e tutelava il pupillo, comportava l’assunzione dell’obbligo, da parte del tutore, di amministrare il patrimonio pupillare con giustizia.
Essa poteva essere richiesta dal magistrato anche al tutore dativo.
Mentre non era tenuto a prestarla il tùtor testamentàrius;
In età classica il tutore legittimo o testamentario dopo aver prestato la satisdatio poteva incorrere all’actio ex stipulatu, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di gestione.