Suprema carica nell’organizzazione politica della Roma arcaica.
La storia ricorda sette re di Roma:
— Romolo (il fondatore) [vedi];
— Numa Pompilio [vedi];
— Tullo Ostilio [vedi];
— Anco Marzio [vedi];
— Tarquinio Prisco [vedi];
— Servio Tullio [vedi];
— Tarquinio il Superbo [vedi].
Il periodo della monarchia va, secondo la tradizione, dal 754 (o 753) a.C. — anno della fondazione della città — al 510 a.C. — anno del violento allontanamento della dinastia etrusca dei Tarquinii.
Il (—) era l’organo sovrano e riuniva in sé le funzioni più importanti della città; era, infatti:
— capo dell’esercito;
— supremo sacerdote;
— rappresentante della città nei rapporti internazionali;
— sommo giudice.
Nello svolgimento delle sue attività, era assistito dal senatus (in origine, consesso di consiglieri, di nomina regia, i cui singoli membri erano detti patres). A tal proposito, occorre distinguere:
— la monarchia latino-sabina (rappresentata dai primi 4 re) fu ossequiosa delle attribuzioni del Senato e delle assemblee popolari;
— la monarchia etrusca (rappresentata dalla dinastia dei Tarquinii) impresse, invece, una forte svolta assolutistica, superando la precedente concezione che considerava il (—) come prìmus inter pares (almeno rispetto ai patrizi).
La designazione del nuovo (—) avveniva:
— per designazione da parte del predecessore;
— per vocazione del primogenito del re defunto;
— per elezione da parte del senato [vedi interrègnum], mancando un discendente del re defunto o un successore da quest’ultimo designato.
In periodo repubblicano il titolo di (—), non formalmente abolito, fu attribuito al supremo sacerdote dei culti romani (rex sacròrum o rex sacrifìculus), assumendo una valenza non più politica, ma esclusivamente religiosa.
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Revocàtio in servitùtem
Uno dei modi di realizzazione dello status di servus.
Quando il libertus non rispettava uno degli obblighi della libertinitas ricadeva nella condizione di servus.
Quest istituto si affermo’ nel diritto postclassico.
Revìsio per saltum [Impugnazione immediata in Cassazione; cfr. art. 569 c.p.p.]
L’espressione indica quei casi in cui è consentito impugnare una sentenza di primo grado, proponendo subito un ricorso in Cassazione e “saltando” il giudizio d’appello (omisso medio) (es. art. 569 c.p.p.).
Reus in excipièndo fit àctor [Relativamente alle eccezioni, il convenuto diventa attore; cfr. art. 2697 c.c.]
Il termine indica che il convenuto acquisisce la posizione di attore quando solleva una eccezione, cioè deve provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione stessa.