Termine che stava ad indicare il debitore di un’obbligazione (detto anche obligàtus).
Autore: Admin
Retèntio propter res amòtas [Ritenzione per le cose sottratte]
Forma di retentio dotis che permetteva al marito, di trattenere parte della dote fino a che la moglie non gli avesse restituito le cose mobili sottrattegli durante il matrimonio.
Essa avveniva attraverso l’opposizione da parte del marito di un’excèptio dòli alla moglie che agiva per la restituzione della dote.
Retèntio propter mòres [Ritenzione per i cattivi costumi della moglie]
forma di retentio dotis che permetteva al marito di agire, con un iudìcium de mòribus o attraverso una repetìtio de moribus, per trattenere 1/6 del patrimonio dotale, se il divorzio avveniva per un comportamento grave della moglie, oppure 1/8 in caso di comportamento leggero, ma non grave.
Retèntio propter lìberos [Ritenzione per i figli]
Forma di retentio dotis che permetteva al marito, di trattenere 1/5 della dote in caso di morte della moglie (1/6 se lo scioglimento del matrimonio era dovuto alla moglie), per ciascun figlio.