Retèntio dòtis [Ritenzione di dote]

Il termine indicava il diritto del marito, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, di trattenere, una parte della dote ricevuta.
La retentio dotis poteva consistere anche in:
1) nella possibilità di trattenere per sé una parte della dote;
2) nella restituzione di una somma inferiore rispetto a quanto dovuto;
Cinque furono i tipi di retentio dotis:

1) retentio propter res amòtas;
2) retentio propter lìberos;
3) retentio pròpter mòres;
4)retentio propter res donàtas;
5) retentio propter impènsas.

Respònsa prudèntium [lett. “pareri dei giuristi”]

I responsa prudentium erano i responsi dei singoli giuristi su problemi pratici sottoposti al loro esame.
Essi quando provenivano da giuristi con l’ius publice respondendi erano in grado di vincolare il giudice.
Nel V sec. d.C., dopo l’emissione della costituzione di Valentiniano III ( legge delle citazioni) i parer espressi dai giuristi Paolo, Papiniano, Modestino, Gaio, e Ulpiano.

Reservàtio mèntis [Riserva mentale]

La reservatio mentis avveniva quando il soggetto voleva negoziare, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che questi fosse in grado di accorgersi della divergenza.
La sua volontà interna, non esteriorizzata, e il silenzio erano irrilevanti, dal punto di vista negoziale, in diritto romano.
L’ordinamento civile attuale prevede che la reservatio mentis non determini conseguenze, dato che è interna al dichiarante.
Pertanto il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.