Res commùnes òmnium

Si tratta di una res humàni iùris che comprendeva tutte le cose che non erano suscettibili di apprensione individuale.
Ciascun membro della collettività poteva usufruire di queste, acquistandone il domìnium ex iure Quirìtium grazie all’occupàtio.
Esse erano anche dette res privatæ;
Secondo la dottrina questa categoria non esisteva, sostenendo che si parlò di res cmunes omnium solo in età bizantina, e senza alcun rilievo giuridico.

Res [Cosa]

La res significa “cosa”.
Tale termine fu adoperato, nel diritto romano, per indicare il bene, capace di soddisfare i bisogni umani, oggetto del diritto soggettivo di un individuo.
Essa per costituire oggetto di rapporti giuridici privati, doveva avere i seguenti requisiti:
1) concretezza;
2) limitatezza, il soggtto tede per questo ad assumerla, sopportando anche un sacrificio;
3) utilità a soddisfare un bisogno umano;
4) disponibilità privata;
5) estraneità al soggetto attivo del rapporto. Secondo i Romani, infatti, qualunque oggetto o soggetto poteva essere res, tranne che il titolare del rapporto.
Non rientravano tra le res, le entità immateriali che non si fossero concretizzate in una cosa materiale;
Il concetto di oggetto giuridico comprendenva anche gli schiavi ( res in senso lato).

Replicàtio [Controeccezione]

Nel processo per fòrmulas, la replicatio era posta nella formula in quanto rappresentava la condizione negativa dell’excèptio.
Questo accadeva qualora all’eccezione sollevata dal convenuto, l’attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto in grado di paralizzare l’eccezione stessa.
La replicatio era una controeccezione.

Repetitio ususfrùctus

Clausola che veniva apportata nel legato di usufrutto.
Grazie a questa,in caso di càpitis deminùtio dell’usufruttuario, l’usufrutto veniva trasmesso ad altra persona indicata dal testatore.
Quando avveniva la morte del tiolare, invece, era vietata la repetitio ususfructus.
In diritto postclassico, questo divieto fu sorpassato, ammettendosi che questa potesse avvenire anche in favore degli eredi dell’usufruttuario.