La Repetitio precedeva la dichiarazione di guerra, e permetteva la restituzione delle cose e degli uomini trattenuti dal popolo straniero.
In età arcaica la dichiarazione di guerra era un “procedimento giuridico-religioso”, che cominciava con la repetitio.
La richiesta veniva enunciata in maniera solenne da uno dei membri del collegio dei Fetiàles, che veniva mandato allo straniero.
Il popolo che non ottemperava a questa richiesta entro 33 giorni, veniva dichiarato iniustus.
Dopo di che il Feziale tornava a Roma per consultare i maiores ed attendeva la deliberazione della guerra.
A questo punto, il Feziale ritornava nuovamente presso il popolo nemico per realizzare formalmente la dichiarazione di guerra.
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Remissio ususfrùctus [Rinunzia all’usufrutto; cfr. art. 1014 c.c.]
Essa permetteva l’ estinzione dell’usufrutto:
Nel diritto classico si realizzava con una in iùre cèssio ususfructus, mentre in diritto postclassico non era necessaria alcuna forma particolare.
Remìssio servitùtis [Rinunzia alla servitù; cfr. artt. 1072 ss. c.c.]
La remissio servitus permetteva l’estinzione della servitù.
La rinunzia alla servitù aveniva, in diritto classico, attraverso una in iùre cèssio servitutis.
In diritto postclassico, essa avveniva attraverso una dichiarazione informale del proprietario del fondo dominante.
Remìssio pìgnoris [Rinuncia al pegno; cfr. artt. 1238, 1240 c.c.]
Il pignus si estingueva al momento della rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.
Se questa avveniva tacitamente, il pegno non si estingueva, ma il pretore concedeva un’excèptio dòli od una exceptio pàcti per paralizzare l’ipotetica azione del creditore pignoratizio.