Espressione corrispondente all’accettazione del reclamo verso sentenze ordinarie o straordinarie da parte del cògnitor superiore.
L’appellatio poteva essere respinta dal giudice di grado superiore se la reputava infondata in limine.
Quando avveniva il rigetto, chi aveva proposto il reclamo era gravato dei sumptus litis cioè pagava le spese processuali e le pene pecuniarie.
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Receptàtio
Si tratta di un delitto della repressione extra òrdinem , fuori del sistema delle quæstiònes perpetuæ e dei crìmina.
Con tale reato si favorivano i banditi.
Rèbus sic stàntibus [Lett. “stando così le cose”]
Espressione che arriva fino al linguaggio giuridico attuale ed indica un dato provvedimento giudiziale, o un negozio giuridico.
Fa riferimento ad una data situazione di fatto che ne rappresenta il presupposto.
Se la situazione che ne giustifica l’esistenza muta, viene a decadere anche l’atto.
Reati ed illeciti (Reati illeciti)
Differenza tra crimina e delicta.
I crimina erano le azioni delittuose arrecate all’intera comunità. Si distinguevano dai delicta, che costituivano le offese arrecate al singolo individuo.
Crimina
Per le singole fattispecie si rinvia alla voce crimen. Erano altresì considerati reato:
— adulterium — occentatio
— stuprum — malum carmen incantàre
— lenocinium — perduellio
— incestum — stellionatus
— parricidium — alienam sègetem pellìcere
Delicta
— furtum — iniuria
— rapina — damnum iniuria datum
Figure affini ai quattro delicta classici furono:
— effusum del deiectum — sepulchrum violatum
— positum del suspensum — contumelia
— litem suam fàcere — adtemptata pudicitia
— falsum modum dìcere — infamatio
— corruptio servi