Esso è una manifestazione di democrazia del popolo sovrano.
Autore: Admin
Rècta ràtio
Fondamento dello ius naturale che prevedeva nella ragione di ciascun essere raziocinante la sua legittimazione giuridica.
Receptum argentàrii
Era una delle figure di garanzia personale presenti nel diritto romano.
Esso corrispondeva all’impegno, assunto da un banchiere (argentàrius), di eseguire una prestazio.
Recèptum arbìtrii
Ess consisteva nell’accettazione, da parte di un arbitro (scelto da due soggetti in lite in base ad un compromìssum), dell’incarico di procedere ad un arbitrato.
Con esso l’arbitro si impegnava ad emettere sententia per risolvere la controversia.
Le parti pagavano una penale, se una di esse non espletava l’arbitrato o non si atteneva alla decisione dell’arbitro.
L’àrbiter non era impegnato dal compromissum cioè dall’accordo delle parti, pertanto la sua adesione gli permetteva di assolvere il compito.
L’àrbiter poteva essere costretto a dìcere sententiam non mediante actio dopo aver assolto il compito.