Membro della speciale commissione incaricata di risolvere le dispute di confine tra proprietà pubblica e proprietà privata.
Autore: Admin
Curàtor civitàtis
Nell’età del principato il (—) era un modesto funzionario incaricato di curare le finanze locali dell’impero. Con Diocleziano [vedi] e Costantino [vedi] il (—) diventa un funzionario permanente, nominato in ogni città e responsabile dell’ordine pubblico, della formazione dell’elenco dei contribuenti e dell’approvvigionamento della città.
Curator bonòrum [Curatore dei beni]
Nella mìssio in bòna [vedi], il (—) era il soggetto, nominato dal pretore, per amministrare e conservare i beni del fallito, se i creditori erano numerosi.
Il (—) godeva di poteri più ampi rispetto a quelli accordati ai soggetti beneficiari di una missio in bona: egli poteva, ad esempio, chiedere ed ottenere la revoca degli atti che il debitore avesse compiuto in frode ai creditori.
Poteva agire, peraltro, soltanto su autorizzazione della maggioranza: è dubbio se la maggioranza si calcolasse in relazione all’entità dei crediti vantati (maggioranza dei crediti) o tenesse conto del numero dei debitori, prescindendo dall’importo dei crediti di ciascuno.
Curàtor adiùnctus [Curatore aggiunto]
Particolare forma di curatore [vedi cura], nominato dai magistrati per collaborare con il tùtor [vedi] che fosse materialmente impedito, oppure inidoneo, all’esercizio del suo compito; si distinguevano:
— un curator impùberis;
— un curator mulìeris.
Queste forme di cura, risultando accessorie a forme di tutela, vengono comunemente denominate “curæ tutelari” [vedi tutela].
Nel diritto postclassico, si ritenne che il (—) potesse sostituire integralmente il tutor.