Curator ad certam causam

Nel II sec. a.C. si diffuse la consuetudine che coloro che entravano in rapporti di affari con i minores XXV annorum [vedi], per ridurre il rischio di una futura exceptio legis Lætoriæ [vedi] o di una in integrum restitutio ex lege Lætoria [vedi], esigessero che il minore si facesse coadiuvare da un curatore, nominato dal prætor [vedi] appositamente per quella contrattazione, denominato appunto (—).

Curàtor [Curatore]

Termine adoperato, in diritto romano, in una duplice accezione:
— prevalentemente, il (—) era il soggetto che esercitava la cura [vedi] in favore di persone affette da minorazioni o comunque in casi particolari espressamente previsti [vedi curator bonòrum; curator vèntris];
— con terminologia meno diffusa, risalente al periodo del principato, erano definiti curatòres i magistrati destinati all’assolvimento di particolari funzioni amministrative (curatores ædium publicàrum et òperum publicòrum, curatores annònæ, curatores aquarum publicarum, curatores ripàrum et àlvei Tìberis, curatores viàrum: rispettivamente, curatori addetti a templi ed opere pubbliche, all’annona, alle acque pubbliche, ai fiumi ed all’alveo del Tevere, alle strade). I curatores erano fiduciari del prìnceps e venivano scelti tra persone di alto rango (generalmente, provenivano dal ceto senatorio: la loro nomina richiedeva un formale consenso del Senato).

Cura pròdigi [Curatela del prodigo]

Istituto in forza del quale coloro che avevano la tendenza a dissipare il patrimonio, venivano, a seguito della formula dell’interdìctio [vedi], sottoposti a cura [vedi]: curatore era l’agnato prossimo [vedi agnàtus pròximus] o, in mancanza, persona nominata dal magistrato.
Il curàtor prodigi era tenuto, inizialmente, soltanto a controllare e verificare l’amministrazione di quanto fosse pervenuto all’incapace per successio ab intestàto [vedi] e, solo successivamente, di tutto il suo patrimonio.

Cura minòrum XXV annòrum [Curatela dei minori di anni venticinque]

Istituto, rientrante nel più ampio concetto di cura [vedi], in forza del quale il soggetto minore di venticinque anni poteva, nelle relazioni giuridiche con i terzi, farsi assistere da un curàtor [vedi], ossia da un terzo, onde evitare eventuali raggiri. L’esigenza nacque allorché una Lex Lætoria “de circumscriptione adulescentium” intorno al 200 a.C. intese porre rimedio ai fin troppo vantaggiosi affari che affaristi abili e senza scrupoli concludevano con “minores XXV annorum”, profittando della loro inesperienza. Tale legge concesse ai minori una exceptio, per paralizzare l’esecuzione del contratto, ed un provvedimento di restitutio in integrum, nel caso in cui il negozio fosse stato eseguito. È allora probabile che, a fronte della concreta possibilità di veder paralizzati gli effetti dei negozi conclusi, coloro che entravano in affari con tali minori, iniziarono a pretendere che questi si facessero assistere da un maggiorenne che potesse consigliarli. Inizialmente, quindi, i minori si rivolsero al Pretore affinché nominasse un “curator ad certam causam” per ogni singolo affare. Successivamente Marco Aurelio dispose che il curatore, anziché essere nominato di volta in volta, doveva essere permanente: la relativa nomina era effettuata dal magistrato su richiesta del minore.
A differenza del tutore [vedi tutela], il curatore non aveva l’auctoritàtis interposìtio, ma era considerato alla stregua di un mero gestore: era pertanto esperibile nei suoi confronti l’àctio negotiòrum gestòrum [vedi].
[vedi lex Lætòria de circumscriptiòne adulescèntium].