Delitto [vedi crimen] identificabile, in senso ampio, con il sequestro di persona, di condizione libera o servile.
Si trattava di uno dei crimina previsti da leges publicæ: fu introdotto in particolare da una lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.
Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un’azione popolare privata, e non dinanzi ad una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] (la tesi contraria è dedotta, invece, dall’esistenza di una quæstio e lege Fabia).
La pena di morte fu prevista in diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.
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Crimen peculàtus [Peculato ; cfr. artt. 314, 316 c.p.]
Delitto [vedi crimen] consistente nell’appropriazione, da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di cose pubbliche, sacre o religiose. Nell’ambito del (—) rientrava anche l’alterazione di monete o documenti pubblici.
La pena prevista fu quella dell’esilio [vedi interdìctio aqua et igni].
Il (—) fu ridisciplinato da una lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis [vedi].
Crìmen maiestàtis (vel minùtæ maiestatis) [Lesa maestà]
Delitto [vedi crimen] consistente nell’abuso dei poteri conferiti a magistrati del popolo romano e nella conseguente lesione della dignità di quest’ultimo. La fattispecie delittuosa in esame fu puntualizzata da una lex Varia de maiestàte [vedi], da una lex Appuleia de maiestàte [vedi], da una lex Cornelia Sullæ maiestatis [vedi] e da una lex Iulia maiestatis [vedi].
Nel (—) finì, col tempo, per confluire anche l’antica perduèllio [vedi].
La pena prevista per il (—) era quella di morte: il condannato poteva, peraltro, evitare la pena capitale, sottoponendosi volontariamente all’aqua et igni interdìctio [vedi interdictio aqua et igni].
Successivamente, durante l’epoca del Principato, nell’ambito del (—) rientrarono tutti i delitti commessi contro il prìnceps, organo supremo dello Stato: si pensi ad oltraggi alla memoria di principi defunti, alla diffusione di scritti che diffamavano un principe, oppure anche ad offese a statue od immagini imperiali. In tale quadro venne represso l’atteggiamento di coloro che professarono la religione cristiana. Costoro rifiutarono di riconoscere ed onorare l’imperatore quale divinità e tale comportamento fu considerato integrante il (—) e punibile con la pena di morte. Col tempo vi rientrarono anche l’aver mosso in armi o condotto guerra od arruolato soldati contro l’imperatore. Per queste ultime due ipotesi fu prevista la pena di morte: per le persone di rango inferiore la pena era eseguita attraverso esposizione alle bestie feroci (bestiis óbici), o la vivi cremàtio (il condannato veniva bruciato vivo).
Crìmen iniùriæ
Uno dei delitti in origine privato [vedi iniùria], e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica [vedi cognìtio extra òrdinem].
Nel I sec. a.C., la lex Cornelia de iniuriis istituì una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] per alcune particolari ipotesi di iniuriæ qualificate (percosse, frustate, violazione di domicilio), in presenza delle quali il colpevole era tenuto al pagamento di una somma, a titolo di pena, nei confronti della persona offesa; un successivo senatusconsùltum [vedi] ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo, altresì, la pena accessoria dell’intestabìlitas (incapacità di testimoniare e di fare testamento).
Successivamente, nella cognitio extra ordinem [vedi], si previde che, a prescindere dal dettato della lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriæ (offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti) fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione [vedi verberàtio], nella deportàtio in ìnsulam [vedi], nella damnàtio in òpus publicum [vedi] e persino nella pena di morte.