Delitto [vedi crimen] consistente nell’appartenenza a particolari associazioni o consorterie (sodalicia, o lobbies, con terminologia moderna), aventi lo scopo di orientare in un certo modo l’elettorato o la vita pubblica.
La pena prevista era quella dell’esilio [vedi interdìctio aqua et igni].
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Crimen sacrilègii
Categoria di delitti [vedi crimen] configurati in diritto postclassico, “taluni già all’indomani dell’Editto di Milano del 313 d.C., che riconosceva la libertà di culto ai cristiani”.
A partire da Costantino [vedi], gli imperatori romani cominciarono a reprimere come reato la professione di culti o dottrine diverse da quella cristiana.
Diverse disposizioni di legge colpirono eretici, manichei, apostati, pagani ed ebrei; quanto alle pene:
— per gli eretici (peraltro sottoposti a vere e proprie persecuzioni) era previsto il divieto di associazione, la perdita di ogni privilegio ed immunità, oltre ad incapacità civilistiche e divieto di residenza in varie città;
— i manichei furono espulsi dalle loro città e talora colpiti con la pena di morte;
— gli apostati, che abbracciavano la religione ebraica, abbandonando quella cristiana, subivano la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum], mentre negli altri casi erano colpiti da intestabìlitas [vedi] e da emarginazione sociale;
— i pagani che, nonostante i divieti dell’autorità, avevano celebrato le proprie cerimonie, venivano puniti con pene corporali ed anche con la pena di morte;
— gli ebrei (ai quali era vietato entrare a far parte dell’esercito, di uffici pubblici, o di avere schiavi) erano puniti gravemente, anche con la pena di morte, se si univano a donne cristiane, o impedivano la conversione religiosa di loro compagni, ovvero operavano la circoncisione o facevano opera di proselitismo.
Con la pena di morte era punito anche chi induceva un uomo libero od uno schiavo all’abbandono della fede cristiana.
Crimen repetundàrum (pecùniæ repetùndæ) [Malversazione; cfr. art. 316-bis c.p.]
È uno dei crimina [vedi] previsti da leges publicæ e da queste dichiarato perseguibile mediante quæstiònes perpètuae [vedi]: consisteva nella malversazione che i magistrati delle province perpetravano in danno di comunità o singoli individui, sottraendo ad essi, illecitamente, denaro od altri beni (c.d. pecuniæ repetundæ), avvalendosi dei propri poteri. Il delitto si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi provinciali (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio.
Una lex Calpurnia de pecùniis repetùndis [vedi] del 149 a.C. istituì una quæstio perpetua che aveva il compito di istruire e decidere tutti i processi relativi al (—).
Considerata la particolare rilevanza sociale del (—), per esso fu stabilita, a titolo di norma, l’ampliàtio [vedi].
La lex Acilia repetundàrum [vedi] del 123 a.C. stabilì che il soggetto resosi colpevole di tale crimine dovesse esser condannato ad una pena pecuniaria di ammontare doppio rispetto al valore dei beni di cui si era impadronito.
La disciplina del delitto fu integrata dalla lex Servilia repetundàrum [vedi], dalla lex Cornelia de repetùndis [vedi], dalla lex Iulia repetundàrum [vedi], nonché da un sc. Calvisiànum [vedi] e da un sc. Claudianum [vedi].
In seguito, nel periodo del Principato, caratterizzato dalla cognìtio extra òrdinem [vedi], il (—) fu oggetto di numerosi e severi processi, in relazione al particolare rigore che ispirò la politica di Stato, a partire da Tiberio nei confronti dei governatori delle province. Nell’ambito del (—) vennero, pertanto, punite non soltanto le forme di corruzione, estorsione e captazione dei doni (che originavano la condanna del colpevole alla restituzione in simplum di quanto illecitamente percepito), ma anche di ogni forma di abuso ed atti violenti o crudeli (sævìtia), nonché ogni tipo di iniziativa volta a procurare utilità ai governatori od al loro seguito (es. indebita esazione di tributi, malversazione contabili, illegittime concessioni di congedo a militari).
Crìmen receptatòrum [Favoreggiamento; cfr. artt. 378, 379 c.p.]
Delitto consistente nel favoreggiamento di reato; fu configurato extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] ed assimilato, a livello sanzionatorio, al crimen calùmniæ [vedi].