Illecito [vedi crimen] previsto e punito in sede extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] fu introdotto da specifiche constitutiònes [vedi] imperiali: consisteva nell’estorsione di somme di denaro operate da magistrati e funzionari a danno di terzi, mediante minaccia di compiere o non compiere atti inerenti al proprio ufficio. Per questo illecito fu prevista la pena di morte per le persone di umile condizione, e l’esilio con confisca dei beni per quelle di nobili origini.
Successivamente, il (—) confluì, rimanendone assorbito, nel crimen repetundàrum [vedi].
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Crimen calùmniæ
Delitto [vedi crimen] consistente nella formulazione di accuse false ed infondate nei confronti di soggetti innocenti.
Il (—) fu disciplinato da una lex Remnia de calumniatoribus [vedi]; nell’ambito della fattispecie furono fatte rientrare (per opera del senatusconsùltum Turpilliànum [vedi]) anche la prævaricàtio [vedi] e la tergiversàtio [vedi].
La pena prevista era quella dell’incapacità a sostenere l’accusa in futuri processi.
La legislazione imperiale applicò pene più severe, delle quali, peraltro, nulla è dato sapere.
Crimen annònæ
Figura criminosa [vedi crimen], configurata nella cognìtio extra òrdinem [vedi], consisteva nell’incetta di derrate alimentari allo scopo di cagionare un rialzo dei relativi prezzi.
Il (—) era punito, secondo parte della dottrina, con la interdìctio aqua et igni [vedi] e con la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum].
Crimen àmbitus
Delitto [vedi crimen] consistente nella commissione di quasiasi atto idoneo a realizzare brogli elettorali e, cioè, ad influenzare illecitamente gli elettori, per procurare voti ad un candidato, cagionando uno “sleale ed indebito accaparramento di preferenze”.
Erano considerati come illecito non solo la compera di voti, il (famigerato) voto di scambio (cioè la promessa di ricompense future in cambio di voti), o la corruzione vera e propria, ma anche l’organizzazione di feste e banchetti allo scopo di procurare voti ad un candidato. Non può sfuggire come, al di là delle parole, il diritto penale romano mirasse a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d’oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l’incitamento alla moralizzazione pubblica provenga … proprio da feste e banchetti vari, ormai divenuti strumento principe e legale per il procacciamento di voti.
La pena comminata per il (—) mutò, di sovente, nelle varie epoche del diritto romano; in proposito si rinvia alle seguenti leggi:
— lex Cornelia Fulvia;
— lex Cornelia Sullae;
— lex Calpurnia;
— lex Tullia;
— lex Pompeia;
— lex Iulia.
La pena fu gradualmente inasprita dalle varie leggi che si susseguirono; ciò evidenzia con chiarezza che il (—) fu considerato con crescente allarme dalla società romana.
Diversamente, la legislazione imperiale, invertendo tale tendenza, quale segno di una minore rilevanza attribuita al delictum in esame, portò ad un’attenuazione delle relative pene.
Verso la fine dell’impero di Alessandro Severo la lex Iulia de ambitu già non era più applicata in Roma, come si apprende da un brano di Modestino [vedi] dal momento che “la creazione dei magistrati apparteneva oramai alla cura del prìnceps e non al favore del popolo”.