Fattispecie delittuosa [vedi crimen] che fu istituita, con la relativa quæstio [vedi], dalla lex Iulia de adulteriis coërcendis (del 18 a.C.).
Ricomprendeva diverse fattispecie, alle quali si rinvia:
— adulterium [vedi];
— incestum [vedi];
— lenocìnium [vedi];
— stuprum [vedi].
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Crìmen (crimina) [Crimine – crimini]
Era ogni azione delittuosa lesiva degli interessi della comunità.
In origine, il diritto romano non conobbe la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati; fu solo in periodo repubblicano che i delitti divennero, dal punto di vista privatistico, fonte di obbligazioni, aventi ad oggetto una pena pecuniaria. Dal punto di vista pubblicistico, tale pena pecuniaria andava distinta (sia sotto il profilo dell’ammontare che sotto quello delle modalità di esazione) dalle multe (e dalle ulteriori pene) che conseguivano alla commissione di un delitto.
Il procedimento per l’accertamento e la punizione dei vari (—) si svolse, in origine, dinanzi all’assemblea popolare [vedi processo comiziale; provocàtio], successivamente dinanzi alle quæstiònes perpetuae [vedi].
Le pene previste andavano dalla morte (inflitta anche con modalità atroci), all’interdìctio aqua et ìgni [vedi], alla condanna ai lavori forzati [vedi damnàtio ad metàlla; damnàtio in òpus publicum], alla confisca del patrimonio [vedi publicàtio bonòrum] parziale o totale, per finire, per i casi meno gravi, a multe in denaro.
Crètio
Uno dei modi di accettazione dell’eredità [vedi adìtio hereditàtis] era, in particolare, una dichiarazione solenne effettuata personalmente dall’istituito alla presenza di sette testimoni. Tale forma di accettazione, se imposta dal testatore, aveva carattere obbligatorio e doveva essere compiuta entro il termine da lui fissato.
Si distingueva, al riguardo:
— (—) continua; in cui il termine per accettare si calcolava dal momento della morte del de cùius [vedi];
— (—) vulgàris [(—) ordinaria o volgare], in cui, invece, il termine decorreva dal momento in cui l’erede fosse venuto a conoscenza della chiamata.
Si distinguevano, inoltre:
— (—) perfecta, allorché il testatore avesse previsto una sostituzione, per l’ipotesi di mancata accettazione;
— (—) imperfecta, allorché la clausola di sostituzione mancasse.
Crèditor [Creditore]
Termine che designa il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, titolare del diritto di ricevere una prestazione dalla controparte, il debitore [vedi dèbitor].
Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun soggetto è, al tempo stesso, creditore rispetto ad alcune prestazioni, e debitore rispetto ad altre prestazioni.