Corrector Italiæ

Nel III sec. d.C. risultò necessario preporre alla amministrazione delle “regiones” italiche un sovrintendente di nomina imperiale (corrector).
In origine, il corrector si interessò della sola amministrazione finanziaria. Successivamente, moltiplicandosi le sue funzioni, si aumentò il numero dei “correctores” allo scopo di permettere loro di seguire l’attività di un gruppo di “regiones” se non di una singola regione.

Correctòres civitatium

Nel III sec. d.C. Caracalla [vedi] introdusse nelle province [vedi provinciae] i (—) ossia funzionari di governo con incarico di sorveglianza su gruppi di municipia.
Questa istituzione fu l’effetto dell’ingerenza dei principes, che si manifestò sin dai tempi di Nerva, nella vita dei municipia [vedi municipium].
Traiano [vedi] introdusse il sistema del curator rei publicæ, scelto per ogni municipium [vedi] tra i decuriones o gli Augustales di un municipio vicino, con l’incarico di controllare i lavori pubblici e l’amministrazione finanziaria.
In seguito curatores e (—) divennero organi permanenti con compiti anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

Còrpus iùris civìlis

L’espressione (—), coniata da Dionisio Gotofredo alla fine del XVI secolo, indica l’intera opera realizzata su impulso di Giustiniano [vedi] (527-565 d.C.) al fine di raccogliere, in un complesso organico, gli iùra [vedi ius] e le lèges [vedi lex] vigenti, operando un armonico raccordo tra tutte le fonti di produzione del diritto romano e tra tutto il relativo materiale legislativo.
Il (—) ricomprendeva il Còdex Iustinianus [vedi], i Digesta seu Pandèctæ [vedi], le Institutiònes Iustiniani [vedi] ed il (novus Iustinianus) Codex repetìtæ prælectiònis [vedi].
Il (—) rispondeva alle esigenze pratiche, fortemente sentite: di ovviare alla difficoltà di conoscere la plurisecolare produzione legislativa e giurisprudenziale delle epoche storiche precedenti; di sopperire alla mancata conoscenza del latino nelle province orientali ed alle incertezze derivanti dalle divergenze dei manoscritti: di porre rimedio agli sconvolgimenti prodotti dalla decadenza del processo formulare. L’opera fu compiuta da una commissione di esperti scelti dal curatore dell’intera opera, il quæstor sacri palatii [vedi]. Triboniano [vedi] cui Giustiniano affidò l’incarico il 15 dicembre 530 con la constitutio [vedi] “Deo auctore”.

Còrpore possidère

Espressione indicante l’elemento materiale del possesso [vedi possèssio].
Il (—) consisteva nell’esercizio di fatto, materiale, di poteri su una res [vedi].
In diritto romano non sempre era richiesto, ai fini dell’esercizio del possesso, un contatto diretto tra soggetto e cosa, infatti:
— per le cose mobili, si riteneva sufficiente la loro presenza nella sfera patrimoniale del possessore, a prescindere da una effettiva apprensione;
— per i fondi, si riteneva che il (—) non si estrinsecasse attraverso una materiale apprensione di ogni zolla del fondo, risultando sufficiente la presenza del possessore in una parte qualunque di esso.
L’evoluzione del diritto romano portò, sin dall’età classica, ad una graduale perdita di rilevanza del requisito del (—), in favore dell’ànimus possidèndi [vedi], che finì col diventare elemento preminente; in particolare, si parlò di possesso nudo animo, esercitato anche in difetto dell’elemento materiale del (—):
— per i sàltus hibèrni et æstivi [vedi];
— per il servus fugitivus (schiavo fuggiasco) [vedi].
In diritto postclassico si finì col ritenere normalmente — come regola generale — sufficiente il solo elemento psicologico (c.d. possessio animo retènta), purché all’inizio del possesso, vi fosse stato anche un possesso materiale (il c.d. còrpus possidèndi).