Cooptàtio

Sistema di elezione a talune cariche pubbliche su designazione del predecessore secondo un criterio adottato durante il periodo regio.
Con riferimento alle magistrature, in età repubblicana, (pur essendo la funzione elettorale affidata al popolo attraverso i comìtia centuriàta [vedi]), può parlarsi di (—) perché il popolo stesso, almeno fino al IV sec. a.C., non scelse i suoi capi, ma si limitò ad accettare o respingere i nomi presentati dal magistrato. Anche con riferimento al senato può parlarsi di (—), dato che l’elezione dei suoi membri era affidata, tra l’altro, allo stesso Senato attraverso nomine di nuovi senatori per senatoconsulto.

Conversione del negozio giuridico [cfr. art. 1424 c.c.] (Conversion of legal [cf. Art. D.c. 1424])

Una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi], riconosciuta in diritto romano, per il quale il negozio nullo si considerava non alla stregua del tipo avuto presente dalle parti al momento della sua conclusione, ma di un altro negozio (idoneo egualmente a perseguire l’intento voluto dalle parti col negozio invalido), del quale fossero presenti tutti gli elementi.
Occorreva che:
— il negozio invalido potesse essere utilizzato, avesse cioè gli elementi di un altro negozio;
— l’altro negozio, anche se non voluto espressamente dalle parti, fosse idoneo a soddisfare lo scopo pratico avuto di mira dalle parti;
— la conversione risultasse opportuna.
Così se una acceptilàtio [vedi] (remissione formale del debito) che il creditore aveva fatto al debitore, risultava nulla, poteva convertirsi in un pactum de non petèndo [vedi], mediante il quale una parte si obbligava a non chiedere l’adempimento della obbligazione: tale patto, pur non estinguendo l’obbligazione per il diritto civile, impediva al creditore di agire per l’adempimento (il debitore, infatti, avrebbe potuto bloccare la pretesa del creditore, sollevando un’eccezione [vedi excèptio]).
Affini alla (—) erano i casi della:
— (—) formale, ammissibile quando la legge consentiva che se il negozio era redatto con una forma e questa era nulla, valesse come un negozio per il quale fosse richiesta una forma diversa.
Ad esempio, il testamento che non poteva valere, per difetto di forma, come ordinario valeva, se redatto da un militare, come testamento militare, poiché, per questo, occorrevano requisiti formali meno rigorosi;
— conservazione del negozio nullo iùre civili, per il diritto pretorio [vedi iùs honoràrium]: si aveva nei casi in cui il negozio era viziato per ragioni di forma e non sostanziali. In tali casi non si aveva un negozio diverso e quindi conversione, ma lo stesso negozio con forma mutata.

Conventiònes sine nòmine [Contratti innominati]

Categoria di contratti, di creazione giurisprudenziale classica, che ricompredeva tutti i contratti privi di un proprio nomen iùris e di una regolamentazione tipica, ma diffusi nella pratica (si pensi ai contratti do ut des [vedi], do ut facias [vedi], facio ut des [vedi], facio ut facias [vedi]).
Queste le caratteristiche principali delle (—):
— l’obbligazione sorgeva indipendentemente dalla prestazione del consenso, per il solo fatto che una delle parti avesse operato una prestazione;
— la prestazione era fatta in vista di una futura controprestazione della controparte;
— le obbligazioni delle parti erano interdipendenti.
Fu solo il diritto giustinianeo ad inquadrare completamente le (—) nell’ambito del iùs civile, predisponendo mezzi di tutela adeguati ad ogni fattispecie; l’evoluzione postclassica portò, altresì, alla tipizzazione di alcuni contratti in origine innominati (permutàtio, æstimàtum, transàctio, precàrium, datio ad experiendum, inspicièndum, vendèndum).
Quanto ai mezzi di tutela, in particolare, occorre rilevare che, poiché l’obbligazione nascente dalle (—) si fondava sulla esecuzione di una prestazione dell’altra parte, l’azione a difesa dei contratti innominati era esperibile da chi aveva eseguito la prestazione, per costringere l’altra parte ad eseguire la controprestazione.
Se il creditore voleva ottenere la restituzione di quanto aveva dato (nel caso di do ut des e do ut facias), poteva essere esperita una condìctio [vedi] denominata condictio causa data causa non secùta [vedi] oppure una condictio ob causam datòrum [vedi].
Se il creditore voleva ottenere l’indennizzo per la prestazione effettuata (nel caso di facio ut facias e di facio ut des), poteva esercitare un’àctio de dolo [vedi].
In concorrenza con le dette azioni, oltre alla possibilità di esercitare la condictio per ottenere la restituzione della cosa oppure l’actio de dolo, il diritto giustianianeo, scomparso il dualismo tra diritto civile [vedi ius civile] e diritto pretorio [vedi ius honoràrium], riconobbe la possibilità di esperire una azione, intesa quale mezzo generale a tutela di ogni contratto innominato: questa azione era denominata actio praescrìptis vèrbis [vedi], tendente al risarcimento del danno subito.
Indipendentemente dall’inadempimento, la parte che aveva eseguito la prestazione poteva, inoltre, esercitare la condictio ex pœnitèntia [vedi] che comportava il recesso dal contratto.

Convèntio in mànum

La (—) consisteva nel passaggio della moglie nella potestà maritale; essa era effetto tipico del matrimonium cum manu [vedi matrimònium], il quale comportava che la mùlier sui iùris [vedi mùlier; sui iùris] (non soggetta, cioè, a potestà paterna) perdeva tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito (se sui iuris) o il pater familias di questi (se alieni iuris) verificandosi un fenomeno di successione a titolo universale inter vivos.
Se la moglie prima del matrimonio era, invece, alièno iuri subiècta [vedi alieni iuris], cioè soggetta a potestà, essa:
—ricadeva nella manus [vedi] maritale, se il marito era sui iuris;
— ricadeva in potestà del soggetto che esercitava potestà sul marito, se quest’ultimo era alieni iuris. La (—) della moglie alieni iuris comportava la perdita di ogni legame, anche ereditario, con la propria familia [vedi] d’origine.