Unione stabile fra schiavi o fra un dòminus [vedi] e una schiava; consisteva nella mera coabitazione, dal momento che ai servi era preclusa la possibilità del matrimonium [vedi] e la potestà sui figli.
La (—) venne ad assumere particolare rilievo in età classica: durante questo periodo, i figli nati da (—) venivano considerati liberi naturales (figli naturali), a differenza dei figli nati da concubinàtus [vedi], ritenuti vùlgo concèpti.
A partire da Costantino (IV sec. d.C.) la tendenza legislativamente manifestata fu nel senso di evitare, in caso di divisioni di eredità o alienazioni di schiavi, lo smembramento delle famiglie servili.
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Contrectàtio (alienæ rei)
Elemento oggettivo del furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (invìto dòmino).
Inizialmente limitata alla amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:
— furtum usus, quando: il depositario [vedi depòsitum] usava della cosa depositata; il commodatarius [vedi commodàtum] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore pignoratizio usava le cose ricevute in pegno;
— furtum possessiònis, quando il detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al dòminus, cominciava a possederla per sé.
Anche il proprietario poteva commettere furtum della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno ius in re aliena [vedi iùra in re alièna] (per es., al creditore pignoratizio).
Contratto preliminare [cfr. artt. 1351, 2932 c.c.] (Preliminary contract [cf. Arts. 1351, 2932 d.c.])
Il diritto romano non conosceva la figura tipica del (—), cioè del contratto avente ad oggetto la prestazione del consenso alla stipula di un futuro contratto (il c.d. contratto definitivo): le espressioni pactum de contrahèndo e pactum de inèundo contràctu, non sono romane.
Se due soggetti si impegnavano a stipulare in futuro un contratto, l’accordo così concluso era ritenuto inidoneo a far sorgere obbligazioni valide per il iùs civile [vedi].
Si riteneva valida, invece, la promessa di vendita posta in essere con le forme della stipulàtio: le parti potevano tutelarsi dall’eventuale rifiuto della controparte di stipulare il contratto definitivo, soltanto apponendo alla promessa di vendita una clausola penale (c.d. stipulatio pœnæ), destinata ad aver efficacia in caso di inadempimento. Era assolutamente escluso che si potesse adire il giudice per ottenere una sentenza in luogo del consenso al contratto definitivo non prestato dalla controparte inadempiente (ciò è, invece, possibile nel diritto civile vigente: cfr. art. 2932 c.c.).
Giustiniano si occupò della promessa di vendita in una costituzione del 528 d.C., prescrivendo che in tutti i contratti di vendita, nei quali le parti, dopo aver raggiunto un accordo verbale, avessero statuito di redigere l’atto per iscritto, la forma dovesse intendersi requisito ad substantiam.
Nel Digesto, che riporta un frammento di Paolo, si ammise espressamente la possibilità di una promessa di mutuo.
Contratto a favore di terzi [cfr. artt. 1411 ss. c.c.] (Contract to third parties [cf. Arts. 1411 ss. d.c.])
È il contratto dal quale derivano effetti favorevoli per un terzo (cioè per un soggetto estraneo al contratto stesso).
Nel diritto romano il contratto non poteva avere effetti se non tra le parti contraenti: vigeva, perciò, il divieto dei contratti a favore di un terzo.
La regola era espressa dalle parole àlteri stipulàri nèmo potest (che esprimevano il divieto della stipulatio alteri [vedi stipulàtio]: esse sancivano l’inefficacia dell’atto nei confronti dei terzi. Il terzo non acquistava l’azione relativa al credito che le parti volevano trasmettergli.
Per rendere esigibili promesse a favore di un terzo, si ricorreva, pertanto, alla stipulatio pœnæ: se il debitore non adempiva nei confronti del terzo, lo stipulante poteva agire per la riscossione della penale. Frequente era anche il ricorso alla adstipulàtio [vedi].
Nel diritto giustinianeo, in via di eccezione, si ammise che il terzo potesse acquistare autonoma azione, pur permanendo immutato il divieto generale.