Convèntio [Negozio giuridico]

Categoria generale, ricomprendente il contràctus [vedi] ed il pactum [vedi]: (—) era il negozio giuridico bi-plurilaterale.
La concezione della (—) come genus ricomprendente la species del pactum risale ad Ulpiano [vedi] e, prima ancora, a Labeone [vedi]; fu l’evoluzione giurisprudenziale del periodo classico a ricondurre alla (—) anche il contractus.
Le fonti distinguevano tra:
— conventiònes ex publica causa (armistizi, trattati di pace);
— conventiones ex privata causa, cioè i veri e propri negozi bi-plurilaterali, che potevano essere:
— legitimæ (cioè confermate da una legge e tutelate con una àctio);
— iuris gentium (non di origine romana, e tutelate in via pretoria, con la concessione di eccezioni o di azioni).
Nel periodo postclassico, vi fu una progressiva identificazione tra i concetti di (—) (ricomprendente il contractus) ed il pactum: si formò, pertanto, una categoria generale (variamente denominata: pacta, conventiones, contractus), unitaria, comprensiva dei negozi giuridici produttivi, tra le parti, di obbligazioni od anche, talvolta, di diritti assoluti.

Convalida del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1444 c.c.] (Validation of the legal transaction [cf. Arts. 1423, 1444 d.c.])

La (—) è una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi]; era ammessa in diritto romano, in relazione a negozi annullabili nei seguenti casi:
— per decorso del tempo: l’àctio doli e l’àctio quod metus si potevano esercitare solo entro l’anno. Col decorso di tale periodo il negozio era convalidato;
— per ratifica o conferma (ratihabìtio [vedi]): se il negozio era viziato, il soggetto, che poteva far rilevare ciò, poteva rinunciare ad esercitare i mezzi concessi dal pretore per annullare l’atto. Ad esempio, il minore, divenuto maggiorenne, poteva approvare il negozio compiuto durante la minore età;
— per morte della parte, se l’invalidità poteva essere fatta valere dalla sola parte e non dai suoi eredi. Se quindi, ad es., il coniuge donante moriva senza aver fatto valere la nullità della donazione, questa non poteva essere impugnata dagli eredi;
— per rimozione della causa di nullità: questa possibilità era ristretta a casi tipici;ad esempio, il pegno [vedi pignus] di cosa altrui si convalidava se il costituente acquistava successivamente la proprietà della cosa.

Conùbium [Connubio]

Capacità matrimoniale, requisito essenziale del matrimònium [vedi] iustum sussistente:
— in età arcaica, solo fra persone appartenenti allo stesso ceto;
— in età classica, fra tutti i cives [vedi] romani e fra questi e i Latini.
La lex Canuleia de conubio [vedi] (445 a.C.) abolì il divieto di connubio tra patrizi e plebei.
La Constitùtio Antoniniàna de civitate [vedi] (212 d.C.) riconoscendo la cìvitas [vedi] romana a quasi tutti i cittadini dell’Impero, ridusse l’importanza del (—).
In diritto romano, il (—) era denominato anche iùs conubii.