Contra bònos mòres [Contro il buon costume; cfr. artt. 1343, 1354 c.c.; 519-544 c.p.]

Nel linguaggio giuridico corrente, l’espressione (—) indica la contrarietà di un negozio giuridico o, comunque, di un comportamento umano, alle regole del buon costume.
La contrarierà della causa del negozio giuridico alle regole del buon costume assunse rilievo, in diritto romano, soltanto a partire dal periodo classico, in virtù di una serie di constitutiònes prìncipum [vedi] e di decisioni giurisprudenziali: i negozi (—) erano ritenuti assolutamente inutilizzabili.
Nell’ambito della contrarietà al buon costume rientravano, secondo Papiniano [vedi], quæ facta lædunt pietatem, existimatiònem, verecùndiam (i fatti che ledono la pietà, la stima, il pudore).
Nel diritto civile vigente, il concetto di buon costume è delineabile in riferimento ad un’ampia accezione di moralità, eticità e decenza e non è limitato (come avviene, invece, quasi esclusivamente per il diritto penale) alla sfera sessuale. Il negozio giuridico con causa illecita perché (—) è nullo; egualmente nullo è il negozio cui sia apposta una condizione (—).
Nel codice penale vigente, la categoria dei reati contro il buon costume è prevista e disciplinata dagli artt. 519-544.

Contiònes [Adunanze]

Venivano così denominate le adunanze delle assemblee popolari (e cioè del popolo intero o della sola plebe), non finalizzate ad alcuna deliberazione, ma a mero scopo di incontro ovvero per ascoltare discorsi o dibattiti.
Le assemblee riunite per deliberare venivano invece dette:
— comìtia [vedi] se comprensive di tutti i cives;
— concìlia [vedi concilia plebis] se comprensive della sola plebe.

Consultatio vèteris cuiùsdam iurisconsùlti [Parere di un antico giurisconsulto]

Opera di autore ignoto, compilata in Gallia verso la fine del V sec. e pubblicata, su un manoscritto, nel 1557 da Cuiacio, la (—) si presenta come una raccolta di pareri, dati da un giurista ad un avvocato, intorno ai più vari argomenti. Nell’esprimere tali pareri, il giurista si rifaceva al Codex Theodosiànus [vedi], al Codex Gregoriànus [vedi] e al Codex Hermogeniànus [vedi] oltre che alle Pauli Sententiæ.