Prima di emettere la sentenza il giudice inferiore poteva inviare una richiesta al superiore affinché esprimesse un parere sul caso del decidere.
In età postclassica la risposta del giudice superiore fu ritenuta vincolante per il giudice inferiore e preclusiva dell’appellatio. Non era ammesso lo “ius novorum”.
Autore: Admin
Cònsules [Consoli]
Erano così denominati coloro che accedevano alla somma magistratura romana, il consolato, che, in epoca repubblicana, assunse un rilievo particolare in ragione dell’estensione delle competenze ad esso inerenti.
In particolare i (—) avevano:
— l’impèrium milìtiæ, ossia il comando militare dell’esercito. Detto comando si estrinsecava nella gestione delle operazioni belliche (sotto l’egida del controllo senatoriale), nel compimento delle operazioni di leva e nella nomina degli ufficiali;
— l’imperium dòmi, ossia il potere di polizia nel territorio cittadino. Detto potere, non comprendente la sfera giurisdizionale, includeva tutte le competenze non devolute ai magistrati inferiori, ossia la esecuzione (coërcìtio) delle pene capitali e delle sanzioni minori, nonché ampi poteri amministrativi;
— il ius agèndi cum populo et cum pàtribus, ossia il potere di convocare i comìtia [vedi] e di riunire il senato.
In origine, la carica di console era riservata ai patrizi: nel 367 a.C., a seguito dei gravi tumulti verificatisi tra patrizi e plebei, vennero emanate le leges Liciniæ Sextiæ [vedi] che sancirono la riappacificazione sociale, consentendo l’accesso dei plebei ad uno dei due seggi del consolato.
I (—) erano due ed esercitavano il potere in forma collegiale; la permanenza in carica durava un anno. Nell’ipotesi che uno di essi abbandonasse l’incarico prima dell’anno, si procedeva alla nomina di un consul suffectus. Se entrambi venivano meno, si aveva l’interregnum [vedi]. I due cònsules erano eponimi, e cioè l’anno veniva indicato nei calendari ufficiali con i loro nomi.
Essi erano nominati dai comitia centuriàta [vedi] e, per tutto il periodo in cui erano in carica, erano dotati di par potèstas, ossia di identici poteri: ciascuno di essi poteva, dunque, esercitare il potere nella sua interezza, salvo il veto dell’altro.
Nella pratica, al fine di garantire un esercizio più efficiente ed equilibrato delle competenze loro spettanti, i (—), sulla scorta di accordi spontanei, ovvero caso per caso, provvedevano ad una ripartizione dei rispettivi poteri.
L’istituzione consolare, anche se formalmente conservata, fu soggetta ad un processo di involuzione in epoca imperiale, risultando di fatto ridotta al rango di carica priva di poteri sostanziali, e quindi meramente rappresentativa.
Consuetùdo [Consuetudine; cfr. artt. 1, 8 disp. prel. c.c.]
La consuetudine consiste nella uniforme ripetizione di un dato comportamento da parte della generalità dei consociati, con la convinzione della sua giuridica necessità (c.d. opìnio iùris et necessitàtis).
Anticamente tutto il diritto era consuetudinario, risiedendo l’origine degli istituti giuridici nei mòres maiòrum [vedi].
In diritto classico, la consuetudine si contrappose alle fonti legislative: la prima rientrava, con terminologia postclassica, nell’ambito del ius ex non scripto, le seconde nell’ambito del ius scriptum.
I Romani ponevano il fondamento della consuetudine nel tacito consenso del popolo (tacitus consensus populi), non ravvisando differenza tra il suo manifestarsi esplicitamente nella legge o implicitamente nella consuetudine.
Il tempo era il fattore essenziale della consuetudine, ma non era stabilito il minimo necessario per la sua formazione, essendo lasciato all’apprezzamento del magistrato verificare se, caso per caso, fosse passato un periodo di tempo congruo ad evincere l’obbligatorietà del comportamento.
Quanto al rapporto tra consuetudine e legge, si ammetteva senz’altro che la consuetudine non avesse efficacia minore di quella della legge, potendo supplire alle lacune dell’ordinamento giuridico: incerto era se la consuetudine poteva abrogare la legge. Se precedentemente ciò fu ammesso, Costantino, allo scopo di porre riparo alla confusione dilagante, ristabilì l’autorità della legge, sancendo il principio che questa non potesse essere abrogata dalla consuetudine
Constitutum possessòrium
Uno dei modi attraverso cui poteva aver luogo la tradìtio [vedi], era fondato sul mutamento dell’elemento psicologico di un soggetto in ordine ad una res [vedi]; in particolare, chi possedeva una res in nome proprio, come suo titolare, poteva trasferire la proprietà ad altri, continuando però a disporne come mero detentore, in nome altrui (nòmine alieno). Si pensi, ad es., al proprietario di un appartamento che lo venda, ma continui ad abitarlo quale conduttore, avendo stipulato, contemporaneamente alla vendita, un contratto di locazione (con l’acquirente) in suo favore.
Costituiva ipotesi inversa rispetto alla traditio brevi manu [vedi].