Era l’unione coniugale, finalizzata alla procreazione: il (—) costituiva, in diritto romano, il fondamento del matrimonio [vedi matrimonium].
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Confùsio [Confusione; cfr. artt. 939, 1014 e 1072, 1253 ss. c.c.]
Termine adoperato in diritto romano con diversi significati.
• Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario [art. 939 c.c.]
Come modo d’acquisto della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] a titolo originario, la (—) consisteva nella mescolanza di più corpi solidi o liquidi, in modo tale che non si verificasse né accessione [vedi accèssio] né specificazione [vedi specificàtio], in quanto il tutto non era cosa che poteva essere distinta dalle parti componenti: ad es., si pensi al caso in cui venivano mescolate due o più quantità di vino.
Se le singole cose erano separabili, ognuno dei proprietari conservava la proprietà sulla sua parte e, ottenuta la separazione, poteva esercitare la rèi vindicàtio [vedi].
Se le materie confuse non erano separabili, i relativi proprietari diventavano condomini pro quota del tutto, se la confusione avveniva per loro volontà; in mancanza, poteva essere esercitata la vindicatio pro parte.
• Modo di estinzione di diritti reali [art. 1014 e 1072 c.c.]
Come modo di estinzione dei diritti reali [vedi iura in re alièna], la (—) aveva luogo quando nello stesso soggetto si assommavano le qualità di dòminus [vedi] e di titolare di un diritto reale limitato: si pensi, ad es., al caso in cui il titolare del fondo servente fosse diventato proprietario anche del fondo dominante [vedi servitùtes (praediòrum)], o l’usufruttuario divenisse proprietario della cosa oggetto dell’ususfructus [vedi].
In questa accezione, più frequentemente si parla di consolidàtio [vedi].
• Modo di estinzione delle obbligazioni [artt. 1253 ss. c.c.]
Come modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento [vedi solùtio], la (—) aveva luogo automaticamente nei casi in cui le qualità di creditore e di debitore si riunivano nella stessa persona.
In questo caso, come nel precedente, la ràtio dell’istituto va identificata nell’impossibilità logico-giuridica che una stessa persona sia, ad un tempo, soggetto attivo e passivo di uno stesso rapporto giuridico (reale od obbligatorio).
La (—), quale modo di estinzione di rapporti giuridici (reali od obbligatori), si verificava di frequente in seguito a successione ereditaria.
Confèssio in iùre [Confessione in giudizio]
Nel processo per lègis actiònes [vedi], si aveva la (—) quando il convenuto, già nella fase del giudizio in iure, non contrastava le pretese dell’avversario. In tal caso il processo si arrestava, dal momento in cui l’affermazione dell’attore riceveva la conferma del magistrato, cioè la sua addìctio [vedi manumìssio; lègis àctio per mànus iniectiònem].
A seguito della (—) di una parte, l’altra parte poteva passare all’esecuzione per impossessarsi della cosa o della persona del debitore stesso [vedi nèxum].
Confarreàtio [Confarreazione]
Era, insieme alla coëmptio [vedi] e all’usus [vedi], una delle forme di costituzione della mànus maritàlis [vedi] nel matrimonium cum manu [vedi matrimònium].
Si concretava in una cerimonia religiosa, compiuta alla presenza del flàmen Diàlis (sacerdote di Giove) e di dieci testimoni, e prendeva nome da una focaccia di farro (c.d. pànis fàrreus) che gli sposi spezzavano, per simboleggiare l’inizio della vita in comune, in onore di Iuppiter Farreus.
L’istituto cadde in desuetudine in epoca classica, durante la quale l’essere nato da nozze confarreatiche costituì solamente uno dei requisiti richiesti per poter accedere alla carica di sacerdote di Giove.
In caso di (—) lo scioglimento del matrimonio doveva avvenire mediante un actus contrarius dalle analoghe caratteristiche formali: la diffarreatio [vedi], che, alle origini era una vera e propria forma di divorzio. In alcuni casi, come quello dei flamines maiores, sembra che il matrimonio confarreatico fosse indissolubile.