Espressione frequentemente adoperata, nella prassi del diritto civile, per indicare l’elemento soggettivo volontaristico, essenziale ai fini della formazione di un contratto.
Il contratto viene, infatti, a formarsi solo in presenza di un accordo tra le parti, che sia indirizzato al contemperamento degli opposti interessi, in modo che il contenuto del contratto risulti voluto da tutte le sue parti.
In diritto romano, il (—) era elemento necessario e sufficiente per l’esistenza dei contratti tipici del iùs honoràrium [vedi] (èmptio-vendìtio, locàtio-condùctio, socìetas e mandatum):
— necessario, perché, in mancanza, il contratto non era valido;
— sufficiente, perché bastava a far nascere le reciproche obbligazioni tipiche del contratto di volta in volta concluso.
Il (—) veniva meno per effetto del contrarius consensus [vedi] o dissensus [vedi].
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Consensus fàcit nùptias [lett. “il consenso origina le nozze”; cfr. art. 107 c.c.]
Massima risalente alla giurisprudenza romana del periodo classico; essa esprimeva la necessità di un’ininterrotta e comune volontà [vedi consensus] dei coniugi ai fini dell’esistenza delle nozze [vedi nuptiæ].
Consènsus curatòris [Consenso del curatore]
Espressione adoperata per indicare l’intervento del curatore in attività negoziali compiute dal soggetto sottoposto a cura.
Il (—) divenne, per impulso della giurisprudenza pretoria, elemento praticamente indefettibile. Per iniziativa dell’imperatore Marco Aurelio, la figura del curàtor minòris fu generalizzata, cosicché il (—) divenne requisito meramente formale, essendo il curatore nominato non più per singoli affari, ma come stabile amministratore e consigliere del soggetto sottoposto a cura.
Consecràtio
• Diritto privato
Cerimonia attraverso la quale una cosa veniva proclamata sacra [vedi res sacræ]: si realizzava, cioè, una sorta di cessione di una cosa ad una divinità.
• Diritto penale
Attraverso la (—) si ripristinava la pax deòrum [vedi], turbata dal compimento di atti efferati: il soggetto che si era reso responsabile di gravi delitti (attirando sulla comunità cui apparteneva, l’ira degli dei) diventava automaticamente (in virtù dei precetti giuridico-religiosi che reggevano la comunità della Roma dei primordi) sacro (c.d. sacèrtas) ad una divinità, oppure agli dei; ciò comportava che egli poteva essere ucciso da chiunque in qualsiasi momento, senza che da tale uccisione derivasse alcuna conseguenza penale o civile a carico dell’uccisore.