Strumento, di origine giustinianea, attraverso il quale, in tema di contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine], il contraente che aveva trasmesso la proprietà di una cosa poteva chiederne la restituzione, sempre che non avesse già ricevuto la controprestazione.
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Condictio ex mutuo
Condictio [vedi] a tutela del diritto del mutuante ad ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris et qualitàtis [vedi res fungibili] delle cose date in mutuo [vedi mutuum]; si distinguevano, in particolare, due forme di (—), denominate:
— àctio certæ creditæ pecuniæ [vedi], per i mutui in denaro;
— condictio certæ rèi (o triticària) [vedi], per i mutui di altre cose fungibili.
Condictio ex lege
Azione di creazione giustinianea, esercitabile per ottenere l’adempimento di una qualsiasi obbligazione riconosciuta, in caso di inadempimento, allorché la legge avesse omesso di specificare l’azione destinata alla tutela del creditore.
Condictio ex causa furtìva (Condictio former case furtiva)
Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio a casi di arricchimento ingiustificato. In particolare la (—) consentiva all’attore di chiedere la restituzione di una res già in sua proprietà, ma di cui era stato privato a seguito di furto.
Azione a difesa della proprietà (e non, dunque, penale), spettava soltanto al dòminus (non a qualunque derubato); era, altresì, esperibile anche nei confronti degli eredi del ladro.