Condictio ex mutuo

Condictio [vedi] a tutela del diritto del mutuante ad ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris et qualitàtis [vedi res fungibili] delle cose date in mutuo [vedi mutuum]; si distinguevano, in particolare, due forme di (—), denominate:
— àctio certæ creditæ pecuniæ [vedi], per i mutui in denaro;
— condictio certæ rèi (o triticària) [vedi], per i mutui di altre cose fungibili.

Condictio ex causa furtìva (Condictio former case furtiva)

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio a casi di arricchimento ingiustificato. In particolare la (—) consentiva all’attore di chiedere la restituzione di una res già in sua proprietà, ma di cui era stato privato a seguito di furto.
Azione a difesa della proprietà (e non, dunque, penale), spettava soltanto al dòminus (non a qualunque derubato); era, altresì, esperibile anche nei confronti degli eredi del ladro.