Condictio certi

Termine giustinianeo adoperato in duplice accezione:
— per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una somma di denaro; essa era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito;
— per indicare l’azione di creazione giustinianea (detta anche condìctio generàlis) volta ad ottenere la restituzione di qualunque prestazione ingiustamente eseguita a favore di altri.

Condictio certæ rèi [Azione a tutela di un credito relativo a cose fungibili determinate]

Azione esperibile per ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris [vedi] relativamente a cose fungibili date in mutuo [vedi mutuum].
Poteva inoltre essere esercitata dal nudo proprietario, nei confronti del quasi usufruttuario che si fosse reso inadempiente all’obbligo di restituire le cose consumabili, dello stesso genere e qualità, e nella stessa quantità, ricevute a titolo di quasi-usufrutto [vedi quasi usufructus].

Condictio causa data causa non secùta

Condictio [vedi] così denominata da Giustiniano e coincidente con la condictio ob causam datòrum.
Azione esperibile per ottenere la restituzione di quanto era stato dato alla controparte in esecuzione di un contratto innominato [vedi contratti innominati], se la controprestazione era venuta meno.
Per estensione, si ammise che la (—) fosse esperibile anche dal donante, nei casi di donazione modale, per recuperare ciò che egli aveva donato, qualora il modus [vedi] non fosse stato adempiuto.

Condìctio

Nel processo per lègis actiònes [vedi lègis àctio (o lègis actiònes)], la (—) era uno strumento processuale, introdotto, da una lex Silia, relativamente a crediti in denaro ed esteso, da una lex Calpurnia, ai crediti aventi ad oggetto cose determinate.
Se il debitore rifiutava l’adempimento, il creditore, dopo aver solennemente dichiarato la sua pretesa e dopo aver ricevuto il diniego del debitore, fissava a quest’ultimo un appuntamento (lett. condictio) in giudizio di lì a trenta giorni, onde ottenere la nomina dell’iùdex privatus destinato a tutelare il suo diritto. Generalmente, questa intimazione a comparire in giudizio persuadeva il debitore ad adempiere.
Nel processo per formulas [vedi], la (—) si inquadrava trale actiònes stricti iùris o iudìcia stricta [vedi àctio stricti iùris (vel iudicia stricta)].
In diritto postclassico, il campo di applicazione della (—) classica subì infinite generalizzazioni e trasformazioni, perdendo gran parte delle connotazioni originarie in un proliferare indiscriminato di fattispecie particolari (la dottrina ha parlato di “selva selvaggia”).
Un elemento che unificò i vari tipi di condictiònes di creazione postclassica è da taluno rinvenuto nel fatto che esse venivano frequentemente concesse per porre rimedio a casi di ingiustificato adempimento derivanti da fattispecie affini al pagamento dell’indebito.