Condemnàtio

Uno degli elementi fondamentali della formula [vedi] nel processo per formulas [vedi], in mancanza del quale in iudicium non aveva rilevanza giuridica. La (—) poteva mancare solo nelle actiones præiudiciales [vedi àctio praeiudicialis].
La (—) aveva, in particolare, lo scopo di invitare il iudex a condannare (o ad assolvere) ponendo in evidenza: in primo luogo, il destinatario del provvedimento; in secondo luogo, la precisa richiesta dell’attore. Quest’ultima era sempre riferita ad una somma di denaro, cioè ad una “condemnatio pecuniaria”.
Si distinguevano in particolare:
— una (—) certa — relativa ad una somma di danaro predeterminata nella stessa formula — che si aveva solo in presenza di una intentio [vedi] certa relativa a somme di danaro;
— una (—) incerta — relativa ad una somma di danaro da determinarsi dal giudice — che seguiva, invece, ad una intentio (certa o incerta) che non fosse relativa ad una summa pecuniaria. In quest’ultimo caso, i criteri cui il giudice doveva attenersi nella determinazione dell’importo erano principalmente quattro:
— il quanti ea res est [vedi];
— il quanti actòris ìnterest [vedi];
— il quìdquid dare fàcere opòrtet [vedi];
— il quantum æquum (et bonum) vidèbitur [vedi].
Con il trionfo della cognìtio extra òrdinem [vedi] la (—) non consisté più necessariamente nella condanna al pagamento di una somma di danaro, ma venne pronunciata in ipsam rem (poteva, cioè, anche imporre un comportamento specifico).

Condemnàtio incerta

I criteri cui il giudice doveva attenersi nei casi di condemnatio incerta per la determinazione dell’importo erano principalmente quattro:
— quanti ea res est (erit, fuit), tantam pecuniam condemnàto: il giudice doveva valutare l’importo della condanna in base al valore di stima della res litigiosa;
— quanti A.A. ìnterest (intèrerit, intèrfuit) tantam pecuniam condemnato: l’importo della condanna doveva essere rapportato all’interesse della parte alla prestazione;
— quidquid dare fàcere opòrtet, eius condemnàto: il giudice doveva in primo luogo identificare la prestazione dovuta e successivamente valutare l’interesse dell’attore alla stessa, rapportando ad esso la summa condemnatiònis;
— quantum iùdici æquum (et bonum) vidèbitur, tantæ pecuniæ condemnàto: la summa condemnationis era determinata dal giudice secondo equità.

Concùrsus causàrum

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio]. In particolare, un’obbligazione si estingueva per (—) quando il creditore otteneva successivamente, in base ad altro titolo, la prestazione dovutagli: diventava in tal caso impossibile che il debitore potesse adempiere, poiché egli non poteva trasferire la proprietà della cosa (oggetto della prestazione) al creditore che già ne era divenuto proprietario.
In origine, si riteneva che, in presenza di (—), l’obbligazione si estinguesse comunque, senza che fosse rilevante il modo attraverso il quale il creditore avesse raggiunto il suo soddisfacimento. Dai tempi di Salvio Giuliano [vedi] la regola subì una limitazione: si ritenne che l’obbligazione si estinguesse solo se il creditore avesse ottenuto la cosa a titolo lucrativo e a titolo gratuito.
Se, invece, il creditore aveva acquistato la cosa a titolo oneroso, il debitore continuava ad essere obbligato nei suoi confronti all’adempimento o almeno alla satisfactio.

Concubinàtus [Concubinato]

Era l’unione di un uomo e una donna caratterizzata dalla stabilità e dalla mancanza della volontà di considerarsi marito e moglie.
Il (—), diffuso in età classica, ebbe ancora maggior diffusione a seguito dell’introduzione di divieti matrimoniali ad opera della lex Iulia et Papia Poppæa [vedi lex Iùlia et Pàpia]. Costituì così una sorta di surrogato del matrimonio grazie al quale evitare seconde nozze o aggirare il principio monogamico.
Per tutta l’età classica, i figli nati dal concubinato furono considerati vulgo concèpti, ossia figli di unioni extramatrimoniali, attribuiti, pertanto, alla sola madre.
L’istituto fu legislativamente disciplinato solo in età postclassica.
In epoca giustinianea i figli dei concubini, che potevano essere riconosciuti dal pater con l’istituto della legittimazione [vedi legitimatio] (e che, anche in mancanza di questa, acquistavano limitati diritti di successione), vennero considerati liberi naturales (figli naturali).