Assemblea della plebe, e quindi non di tutti i cittadini, come nei comitia [vedi], convocata anche separatamente dai tribuni plebis [vedi] al fine di sottoporre al vaglio popolare determinate deliberazioni politiche o normative.
Solo in occasione dell’elezione dei nuovi tribuni (che si effettuava d’estate, anteriormente a quella dei consoli), l’assemblea era convocata non da singoli tribuni, bensì con editto collegiale emanato da tutti quelli in carica.
La funzione di detta assemblea fu storicamente quella di consentire ai tribuni, attraverso l’esercizio del ius agèndi cum plebe, l’instaurazione di un rapporto diretto con la propria gente per individuarne e recepirne le esigenze nonché gli spunti propositivi.
La natura delle decisioni adottate dall’assemblea plebea (plebiscìta [vedi plebiscitum]) era originariamente ritenuta diversa da quella attribuita alle deliberazioni comiziali [vedi comitia centuriàta, comitia curiàta, comitia tribùta]: queste ultime erano, infatti, reputate generalmente vincolanti; le prime erano, invece, considerate sprovviste di valore vincolante (scita) per l’intera collettività.
Con la lex Publilia Philonis de plebiscitis [vedi], fatta approvare nel 339 a.C. ai comitia centuriata [vedi] dal dittatore Publilio, si stabilì la parificazione costituzionale delle leggi e dei plebisciti (ut plebei scitum omnes Quirites teneret) con la conseguenza che i magistrati ebbero l’obbligo di sottoporre all’approvazione dei comitia centuriata tutte le deliberazioni dei (—). Soltanto nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo venne sancito, con la lex Hortènsia de plebiscitis [vedi], che i plebisciti acquistassero valore e forza di legge.
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Concèptus [lett. “il concepito non ancora venuto alla luce”, il nascituro; cfr. artt. 1, 320, 339, 462, 643, 784 c.c.]
Termine adoperato per designare il soggetto concepito ma non ancora venuto alla luce, cioè il nascituro.
Tendenzialmente, i giuristi romani ritennero che il (—), non essendo in rèrum natùra (cioè non essendo attualmente esistente), in quanto costituiva una mera pòrtio mulìeris (parte della donna), fosse privo di soggettività giuridica.
Col tempo gli fu riconosciuta una limitata tutela, sotto vari profili; infatti:
— si punì il procurato aborto, considerato come lesione cagionata alla madre od al diritto del padre (privato della spes pròlis, cioè della prole sperata);
— per il nascituro istituito erede o beneficiato di un legato, la legge prevedeva la nomina di un curatore speciale, il curàtor vèntris [vedi], col compito di conservare i beni che gli sarebbero spettati;
— per principio del fàvor libertàtis [vedi fàvor], nasceva libero e non servo il figlio di chi era libero al momento del concepimento, ma che successivamente avesse perso la libertà;
— allo stesso modo, per determinare lo status familiæ [vedi] o civitàtis [vedi civitas; status] del neonato si guardava al momento del concepimento: così nasceva libero e cittadino romano il figlio della donna ingenua e coniugata ad un cittadino romano al momento del concepimento, anche se al momento della nascita fosse stata schiava o non più cittadina romana.
Giustiniano stabilì, infine, il principio che per determinare lo status del neonato si dovesse applicare il criterio del momento del concepimento o di quello della nascita a seconda del maggiore vantaggio che ne potesse derivare all’individuo.
Concèptio verbòrum [Formula solenne]
Forma verbale solenne di negozio giuridico, diretta a creare o ad estinguere, rispettivamente nella spònsio [vedi] e nell’acceptilàtio [vedi], una responsabilità contrattuale.
Frequentemente è usata anche l’espressione concèpta vèrba.
Di (—) si parlava anche in riferimento alla formula di giudizio emessa nel processo per formulas [vedi] dal magistrato, al termine della fase in iùre.
Compromìssum [Compromesso; cfr. art. 806 c.p.c.]
Era l’accordo con cui due o più soggetti in lite potevano far decidere una o più controversie ad un terzo, l’arbiter [vedi], dando inizio ad un arbitratus [vedi].
Il (—) si concretava in reciproche stipulazioni [vedi stipulatio] con cui le parti si obbligavano l’una verso l’altra al pagamento di una penale in caso di mancata accettazione o in caso di mancata osservanza della decisione arbitrale.
Il (—) conteneva le indicazioni relative alle modalità del giudizio e, ovviamente, gli elementi necessari alla ricostruzione della fattispecie da esaminare.
La sentenza dell’arbiter, emessa a seguito di un arbitrato, produceva, quindi, in capo al soccombente un obbligo, tutelabile con una actio ex stipulatu [vedi], la cui funzione, in definitiva, era assimilabile a quella che l’actio iudicati [vedi] svolge nel processo.