Termine indicante, in età classica, la contitolarità di diritti reali di godimento.
Tale istituto, che affondava le sue origini nell’antico consòrtium èrcto non cìto [vedi], se ne differenziava per la rilevanza del concetto di quota, elaborato dai giuristi dell’età repubblicana: essa era intesa come frazione ideale del tutto, su cui gravava, nella proporzione fissata, il diritto di ciascuno dei condomini. Tale concetto di quota rilevava, oltre che in sede di divisione, anche per la distribuzione dei frutti, per il riparto delle spese e per il pagamento degli eventuali danni, nonché per gli atti di disposizione: ciascuno dei condomini poteva trasmettere la propria quota di proprietà. Il singolo condomino poteva agire in giudizio per difendere la sua quota dagli attacchi dei terzi, con una rei vindicatio partiaria che aveva ad oggetto unicamente la quota del tutto appartenente al condomino che agiva. Viceversa, per agli atti di disposizione della cosa nella sua totalità occorreva la volontà di tutti i condomini. Ciascun condomino poteva apportare le innovazioni sulla cosa comune, salva l’opposizione degli altri, attraverso l’esercizio dello ius prohibendi. Con lo ius prohibendi questi ponevano il veto all’innovazione, per ottenere o l’interruzione dell’opera o la distruzione di quanto già fatto. Solo in diritto giustinianeo si affermò esplicitamente la regola del consenso preventivo, con la conseguente scomparsa dello ius prohibendi.
Residuo dell’antico consortium ercto non cito fu l’istituto dello ius adcrescendi in base al quale in caso di rinuncia o di derelictio [vedi] di uno dei condomini, la sua quota non diveniva res nullius ma accresceva di diritto le quote degli altri comunisti.
Quanto ai rapporti interni tra i condomini, il diritto classico accordava le seguenti azioni al consorte che avesse avuto pretese nei confronti degli altri:
— l’àctio pro socio [vedi];
— l’actio negotiòrum gestòrum [vedi];
— l’actio commùni dividùndo [vedi].
Ciascuno dei condomini poteva chiedere in qualsiasi momento la divisione della cosa comune; questa poteva aver luogo o d’accordo tra le parti (c.d. divisione volontaria) oppure giudizialmente, con la suddetta actio communi dividundo [vedi].
In diritto giustinianeo la disciplina delineatasi in età classica subì alcune modifiche:
— il principio di prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in origine ignorato, fu affermato da alcune costituzioni imperiali in relazione ad ipotesi di grave conflitto tra i condomini;
— in attuazione del principio del favor libertatis, si stabilì che la manomissione operata da un solo condomino fosse valida, salvo l’obbligo di risarcire gli altri condomini per il danno derivante dalla perdita del loro diritto sullo schiavo.
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Communicàtio rèrum
Espressione adoperata, in diritto romano, per indicare l’unificazione contabile ed operativa dei patrimoni dei soggetti appartenenti ad una socìetas òmnium bonòrum [vedi societas]; la (—) era, in particolare, elemento necessario ai fini della sussistenza della societas omnium bonorum.
Commodo (imp. 170-192 d.C.)
Figlio di Marco Aurelio [vedi], da lui associato al potere (177 d.C.), divenne imperatore all’età di soli diciannove anni.
Salito al trono per successione dinastica, in contrasto con la prassi dell’adozione, che aveva caratterizzato il principato degli Antonini, (—) rinnovò la politica di accentramento economico nelle mani del prìnceps.
Limitò l’influenza della classe senatoria con una netta riduzione del loro potere militare, concedendo i comandi degli eserciti agli èquites di volta in volta insigniti del titolo di præfecti.
Dopo l’elezione nel 191 d.C. del nuovo prefetto del pretorio Emilio Leto, (—) rimase ucciso, nel dicembre del 192 d.C., in una congiura ordita a suo danno da Leto e da sua moglie Marcia.
Commodàtum [Comodato; cfr. artt. 1803 ss. c.c.]
Contratto reale, che si perfezionava mediante la consegna di una cosa da un soggetto (comodante) ad un altro (comodatario) affinché quest’ultimo la usasse gratuitamente, assumendo l’obbligo di restituirla.
Il (—) ignoto al diritto romano arcaico, fu introdotto dal diritto pretorio [vedi iùs honoràrium], che riconobbe al comodante l’esperibilità di una àctio in factum [vedi], poi divenuta actio in ius [vedi] ex fide bona, per la restituzione della cosa comodata.
Oggetto del (—) doveva essere una cosa corporale ed inconsumabile; una cosa consumabile poteva darsi in comodato solo per un uso diverso da quello normale (che non ne comportasse la consumazione), come le monete date ad pompam o ad obstentatiònem [vedi ad pompam et obstentationem].
Il (—) era un contratto gratuito ed unilaterale, poiché nessuna obbligazione nasceva in capo al comodante.
Il comodatario poteva usare la cosa nei limiti impostigli dal comodante o, in mancanza, nei limiti della sua normale destinazione; se usava la cosa eccedendo tali limiti, commetteva furtum usum.
Questi aveva la facoltà, trasmissibile agli eredi, di revocare a proprio arbitrio la concessione dell’uso della res [vedi] data in comodato.