Commìxtio (nummòrum) [Commistione di monete; cfr. artt. 922, 939 c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà per confusio [vedi]; si aveva nel caso in cui alcune monete si fossero mescolate con monete appartenenti ad altri. In tal caso la proprietà delle monete era acquistata dal proprietario delle monete a cui le altre si erano mescolate (salvo, eventualmente, l’obbligo di restituzione del tantúndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili], tutelato da un’azione personale).

Comìtia tribùta [Comizi tributi]

Particolare assemblea comiziale affermatasi in epoca repubblicana e, quindi, successivamente agli altri organi comiziali [vedi comitia centuriàta, comitia curiàta], rispetto ai quali si caratterizzò per la sua particolare “agilità operativa”.
I (—) erano assemblee del popolo intero, diviso in tribù (4 urbane, comprensive di coloro che non avevano proprietà terriera, e 31 rustiche, ciascuna esprimente un voto), convocati dal console o dal pretore per l’approvazione dei provvedimenti legislativi e per la nomina dei magistrati minori.
Il criterio seguito per l’assegnazione dei cittadini alle varie unità votanti, ossia alle tribù [vedi tribus], era tale da attenuare i privilegi attribuiti alle classi più ricche nei comizi curiati e centuriati e da riconoscere una posizione di particolare forza al ceto medio dei possessori di terre. A seguito della convocazione, regolata da norme procedurali identiche a quelle vigenti per i comitia centuriata [vedi], le tribù votavano contemporaneamente sul provvedimento di volta in volta in esame.
Mentre inizialmente le leggi potevano essere indifferentemente rogate dai magistrati dinanzi ai (—) ed ai comitia centuriata, in età classica la competenza legislativa dei (—) divenne sostanzialmente esclusiva, mentre a quelli centuriati restarono riservate solo le leggi in materia bellica e censoria.
Dopo la lex Hortènsia de plebiscitis [vedi], emanata nel 287 a.C., a seguito di una secessione della plebe sul Gianicolo, i (—) si fusero con i concilia plebis [vedi].

Comìtia curiàta [Comizi curiati]

Assemblea comiziale [vedi comitia] tipica della Roma arcaica.
I (—) assunsero contorni netti intorno al VI sec. a.C. anche se presumibilmente sono molto più antichi.
Originariamente i (—) rappresentavano l’assemblea della comunità ripartita in curiæ per riunioni di carattere sacrale, convocate nel Campidoglio da un magistrato munito di imperium [vedi].
Le curie in epoca arcaica fungevano da distretti di leva, dovendo ciascuna fornire alla civitas un contingente fisso di cento fanti e dieci cavalieri.
I (—) partecipavano alla nomina del rex. La dottrina ritiene che questi non votavano effettivamente il re, ma si limitavano a svolgere un ruolo di testimonianza e di adesione.
Tra i più importanti atti effettuati di fronte alle curie vi era l’enunciazione che il rex faceva ogni mese — con l’ausilio dei pontefici — in cui indicava i giorni fasti e nefasti.
Rientravano, infine, nelle competenze dei (—) le scelte concernenti la guerra e la pace, la nomina dei magistrati ausiliari del re ed, ancora, il voto delle leggi regie. Anche tali poteri, tuttavia, che avessero più un carattere formale che sostanziale.
Più tardi, in età repubblicana, videro ridimensionato il loro rilievo: mantenute in vita per rispetto della tradizione, svolsero esclusivamente funzioni di diritto sacro o relative ad atti solenni arcaici (adrogatio [vedi], lex curiata de imperio [vedi]), per lo più sotto la guida del pòntifex màximus [vedi].
Scomparsa l’organizzazione per curie, i (—) si riunirono senza l’effettivo intervento dei cittadini e dunque solo simbolicamente, per mezzo di littori, di numero corrispondente a quello delle curie.

Comitia centuriàta

Assemblea comiziale [vedi comitia] la cui formazione, attribuita al re etrusco Servio Tullio [vedi], si colloca fra la fine del VI e l’inizio del IV sec. a.C.
I (—), a differenza dei comitia curiata [vedi], ebbero, sin da principio, carattere politico.
La loro origine fu essenzialmente militare: la fanteria dell’esercito era divisa in centurie sin dall’età più antica e la stessa organizzazione fu mantenuta, successivamente, finché Roma ebbe un esercito formato da cittadini.
Ad ogni modo verso la fine del periodo regio i (—) avevano già perso l’originario carattere militare, presentandosi come un’assemblea di cittadini con funzioni deliberative, convocata al fine di procedere a votazioni ed a ripartizioni delle imposte. I cittadini erano distribuiti, a seconda del censo in cinque classi, composta ciascuna da un numero fisso di centuriæ (divise, a seconda dell’età, in iuniores, da 18 a 45 anni, e seniores, da 45 a 60 anni) per un totale di 193 centuriæ.
I (—) erano, inoltre, strutturati in maniera tale da dare prevalenza, nelle deliberazioni, ai ceti abbienti. Infatti il sistema di votazione adottato, quello per centuria (ogni centuria costituiva un’unità votante) assicurava un maggior peso politico alle classi più abbienti che, pur contando un minor numero di iscritti, avevano diritto ad un maggior numero di centurie (ben 98), numero che già di per sé rappresentava la maggioranza dei voti espressi dall’assemblea.
Compiti precipui dei (—) erano: l’elezione dei magistrati maggiori (consoli, pretori, censori, gli unici che potevano convocare i (—)); la votazione delle leggi; l’approvazione, sia pure solo formale, della dichiarazione di guerra. Erano investiti, infine, della competenza in ordine ai processi politici nei quali si decideva della vita del cittadino.

Vedi tabella.Vedi tabella.