Agglomerato di persone dedotte [vedi deductio coloniarum] dallo Stato romano su una parte del territorio occupato militarmente (di esso un quarto), e da esso organizzato e dipendente. Esse rappresentarono il mezzo principale per la diffusione della romanità e furono inizialmente costituite per scopi militari e poste lungo le coste a guardia di porti ed approdi (c.d. coloniæ maritimæ).
Le più antiche furono le coloniæ civium Romanorum, costituite da un ristretto numero di cittadini romani (in origine circa 300, ma successivamente si addivenne alla fondazione di colonie romane molto più popolose) e costituirono vere e proprie parti distaccate di Roma, operanti al di fuori del territorio urbano. Dette colonie erano organizzate sulla falsariga della città madre e godevano di un’autonomia amministrativa e giurisdizionale simile a quella riconosciuta ai municìpia [vedi municìpium]. I singoli membri, inoltre, conservavano i diritti civili e politici dei cives [vedi] romani.
In seguito si diffusero le colonie latine, dotate di ampia autonomia e volte al conseguimento di scopi militari e commerciali. I loro abitanti, non essendo muniti della cittadinanza romana, non erano titolari dei diritti e dei doveri propri dei cives, ma godevano dei diritti riconosciuti ai Latini federati [vedi Latini].
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Collezione greca delle Novelle (Collection of Greek Novelle)
Raccolta giuridica, originariamente comprendente tutte le Novelle giustinianee [vedi novellæ constitutiònes] nella versione originale (quelle latine in lingua latina e quelle greche in lingua greca).
Quando la (—) giunse in Italia a seguito della caduta dell’Impero romano d’Occidente, riportava, tuttavia, esclusivamente le novelle in lingua greca in quanto quelle latine, ormai non più comprese a Bisanzio, erano state tralasciate o sostituite da estratti in lingua greca.
Collegia sacerdotalia
I (—), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione quiritaria, svolsero, in ausilio al rex [vedi] importanti funzioni soprattutto in materia di culto e di interpretazione del diritto [vedi interpretatio]. Tre furono i collegi sacerdotali di primaria importanza: i pontifices [vedi], gli augures [vedi Auspicia], e i duoviri sacris faciundis [vedi]. Due furono i collegi minori: i flamines [vedi] e i fetiales [vedi]. Altro collegio, assai risalente, di composizione esclusivamente femminile fu quello delle Vestales [vedi].
Collègia [Collegi]
Associazioni private rette da un proprio statuto (c.d. lex collegii) che ne determinava gli organi, le competenze e le procedure di ammissione.
Tali enti, nati per scopi religiosi, e successivamente deputati al conseguimento di fini professionali e culturali, pur non essendo dotati di personalità giuridica, avevano una certa capacità giuridica: difatti potevano essere titolari del diritto di proprietà, acquistare diritti ed obblighi e, in età imperiale, essere istituiti eredi.
La nozione dei (—) come enti distinti dalle persone dei soci e soggetti autonomi di rapporti giuridici si profilò solo in età classica, per effetto della lex Iulia de collegiis, fatta votare da Augusto. La legge dispose lo scioglimento delle associazioni esistenti, salvo di quelle più antiche e prestigiose e impose l’obbligo della autorizzazione del senato per la costituzione di nuove.
I (—) si estinguevano per il venir meno di tutti i loro membri o per il raggiungimento dello scopo.