Uno dei tributa principali unitamente alla imposta fondiaria (capitatio terrena, humana et animalium) [vedi], all’imposta personale (capitatio plebeia) [vedi] ed ai tributi senatorî.
La (—) doveva essere pagata ogni cinque anni da chiunque esercitava un mestiere, ricavandone un reddito.
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Collatio Lègum Mosaicàrum et Romanàrum [Confronto delle leggi mosaiche e romane]
La (—), il cui vero titolo fu Lex Dei (quam præcèpit Dominus ad Moysen) (Legge di Dio insegnata dal Signore a Mosé), costituisce una raccolta di testi tratti dalle opere di Gaio [vedi], Paolo [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], nonché dalle leggi imperiali.
Aspetto peculiare di tale opera è la sistematica analisi comparativa dei testi predetti con le norme della legislazione mosaica: mediante tale costante raffronto si intendeva dimostrare la sostanziale conformità dei precetti giuridici romani alle prescrizioni bibliche. Con tutta probabilità, l’intento perseguito dall’autore della compilazione era quello di realizzare un’opera di propaganda a favore della religione cristiana, divenuta fede ufficiale a partire dall’Editto di Milano di Costantino [vedi] (313 d.C.); od anche quello di operare una difficile giustificazione del diritto romano, basata su matrici prettamente pagane, alla luce dei precetti cristiani.
Collatio emancipàti [Collazione dell’emancipato]
Istituto in forza del quale i figli emancipati [vedi emancipàtio] erano tenuti a conferire, ai coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna, gli acquisti fatti dopo l’emancipazione [vedi collatio], per poter essere immessi nella bonorum possessio [vedi].
Collatio dotis [Conferimento della dote]
Istituto in forza del quale la figlia che avesse ricevuto dal pater una dos [vedi] era tenuta a conferire la stessa alla massa ereditaria, a favore dei coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna [vedi collatio].