Istituto in forza del quale ciascun coerede aveva l’obbligo di conferire ciò che avesse ricevuto dal de cùius ascendente [vedi collatio].
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Collàtio [Collazione; cfr. artt. 724, 739 ss. c.c.]
Istituto in forza del quale i coeredi, discendenti dal de cùius [vedi], erano giuridicamente obbligati a conferire alla massa ereditaria, prima della sua divisione, tutti i beni (doni, dote, etc.) ricevuti dal de cuius quando questi era in vita. Si conoscono tre applicazioni di (—):
— la (—) emancipati [vedi];
— la (—) dotis [vedi];
— la (—) descendentium [vedi] di età postclassica.
Collatino Lucio Tarquinio
Marito di Lucrezia, organizzò insieme a Bruto Lucio Giunio [vedi] la ribellione che cacciò da Roma Tarquinio il Superbo [vedi] ponendo fine alla monarchia.
Ricoprì insieme a Bruto, per la prima volta nella storia di Roma, la carica di console.
Coire societatem
Terminologia usata nel caso di obligationes ex societate: coire non significava solo accordarsi a seguito di una trattativa, bensì anche dare inizio ad una attività di cooperazione che richiedeva una partecipazione costante dei socii.