Principio giuridico in virtù del quale un soggetto, per una mera intenzione criminosa non estrinsecata esteriormente in alcun modo (nuda cogitatio), non può essere sottoposto ad una pena (cfr. Digesto, XLVIII, 19,18).
La mera intenzione delittuosa, o reato putativo, costituisce, in realtà, “un non-reato o un reato immaginario, esistente soltanto nella mente dell’agente”, e non merita l’applicazione di una pena.
Accogliendo il principio (—), il codice penale vigente, nell’art. 49 1° co. c.p. stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisce reato”; in virtù dello stesso principio, l’art. 59 1° co. c.p. stabilisce che “le circostanze che … escludono la pena sono valutate … a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.
È opportuno ricordare che, pur essendo sintomatico di una certa qual capacità a delinquere, il reato putativo non comporta (al contrario di quanto accade per il reato impossibile: art. 49 2° e 4° co.) l’applicazione di misure di sicurezza.
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Cogitàtio mortalitàtis [Presentimento di morte]
Letteralmente, era il presentimento della propria morte.
Le donazioni [vedi donàtio, donatio mortis causa] fatte per la mera (—), svincolata da un imminente pericolo di vita, furono ritenute, in periodo classico, estranee al fenomeno della donatio mortis causa.
Nel diritto postclassico, invece, la donazione motivata da (—) rientrò tra le donatiònes mortis causa.
Coërcìtio [Coercizione]
La (—) costituì, in origine, una prerogativa del rex [vedi], successivamente dei magistrati, e consisteva nell’esercizio di poteri di polizia (incarcerazione, fustigazione, irrogazione di multe) volti alla repressione di ogni forma di ribellione all’imperium [vedi].
Per gli sviluppi della repressione criminale [vedi crìmen; quæstiònes perpetuæ; cognìtio extra òrdinem, dir. pen.].
Coëmptio
La (—) era una delle forme di costituzione della mànus maritalis [vedi] (insieme alla confarreàtio [vedi] ed all’usus [vedi]).
Si concretava in una mancipàtio [vedi], fatta dalla donna (se sui iùris [vedi]), o dal rispettivo pater (se alièni iuri subiècta), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest’ultimo.
L’istituto, tipico del periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.
Le fonti parlano, altresì, anche di una (—) alterìus rèi (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—) tutèlæ evitàndæ causa, detta anche fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla manus fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d. senex cœmptionalis).
Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un matrimonium sine manu [vedi matrimònium], faceva acquisire alla mùlier in manu la posizione di figlia (filiæ loco) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava filiæ loco rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la manus.