Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all’osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposizione mòrtis causa, tranne quelle riguardanti la designazione dell’erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommìssa [vedi].
Tra i (—) si distinguevano:
— (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi succèssio ex testamento]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:
— (—) confirmàti;
— (—) non confirmati
a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;
— (—) ab intestàto, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi successio ab intestato].
Col tempo, per superare il divieto di designare l’erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell’erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).
Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l’importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.
In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l’istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.
Autore: Admin
Codex Theodosiànus [Codice Teodosiano]
Il (—) costituì l’ideale continuazione del Codex Gregoriànus [vedi] e del Codex Hermogeniànus [vedi] ed inaugurò la serie delle codificazioni tardo-romane.
Pubblicato il 15 febbraio del 438 d.C. nella parte orientale dell’impero, il (—) fu adottato dall’imperatore d’Occidente Valentiniano III [vedi] e, a partire dal 1° gennaio del 439 d.C., entrò in vigore in tutto l’impero. In esso erano contenute solo leges generales cioè provvedimenti normativi.
L’opera, strutturata sulla falsariga dei due codici innanzi menzionati, constava di 16 libri, ciascuno dei quali si divideva in un certo numero di tituli; ogni titolo era dedicato, a sua volta, alla trattazione di una data materia e delle relative costituzioni imperiali, enumerate secondo un ordine cronologico.
Il libro I riguardava le fonti del diritto: i libri II – V ed VIII erano relativi al diritto privato; il libro VI trattava delle gerarchie dei funzionari; il VII di diritto militare; il libro IX atteneva al diritto criminale; il X e l’XI al finanziario; i libri XII – XV alle corporazioni; il libro XVI infine al diritto ecclesiastico.
Il (—) non ci è giunto integro, ma attraverso manoscritti incompleti, ma una parte rilevante di esso è stata trasfusa nella Lex Romana Wisigothorum [vedi].
Còdex repetìtæ prælectiònis
Una delle opere di compilazione facenti parte del Còrpus iùris civìlis [vedi].
Dopo la promulgazione del Digesto [vedi Digesta seu Pandectae] e delle Institutiònes Iustiniàni [vedi], il Codex Iustinianus [vedi], compilato alcuni anni prima, apparve superato per il sopravvenire di numerose costituzioni imperiali innovative. Una commissione, composta da Triboniano [vedi], Doroteo [vedi] e tre avvocati, ebbe l’incarico di redigere una nuova edizione di esso, che entrò in vigore il 17 novembre del 534 d.C. (con la costituzione Cordi, che abrogò formalmente sia il Codex Iustinianus che le costituzioni ad esso posteriori) e fu chiamata (Novus Iustinianus) (—) destinato ad avere esclusiva vigenza. Il (—) che consta di dodici libri, a loro volta divisi in titoli, è giunto fino a noi.
Codex Iustiniànus [Codice di Giustiniano]
Parte del Còrpus iùris civìlis [vedi] giustinianeo; consisteva in una raccolta di leges, cioè di costituzioni imperiali comprendente il materiale dei codici Gregoriano [vedi Codex Gregorianus], Ermogeniano [vedi Codex Hermogenianus] e Teodosiano [vedi Codex Theodosiànus] e le ultime costituzioni imperiali.
Della redazione fu incaricata una commissione presieduta da Giovanni, ex quæstor sacri palatii, da altri sei eminenti funzionari tra cui Triboniano, da Teofilo, professore alla facoltà giuridica di Costantinopoli e da due avvocati.
L’opera, commissionata da Giustiniano I [vedi] nel 528 d.C. con una costituzione (Hæc quæ necessario), venne pubblicata il 7 aprile 529 d.C. con la costituzione Summa rei publicæ che ne fissò l’entrata in vigore il 16 aprile.
La costituzione affrontò il tema del valore da attribuirsi alle leges non comprese nel nuovo codice: di esse si vietò l’utilizzazione giudiziale.
Il codice non ci è pervenuto nella sua primitiva edizione, perché trasfuso dopo 4 anni, nel Codex repetitæ prælectiònis [vedi].