Garanzia prevista nel processo extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] a carico del convenuto: serviva a garantire la sua presenza in giudizio e poteva essere avvalorata dalla presentazione di fideiussori o dalla prestazione di un giuramento.
La (—) non era necessaria quando il convenuto appartenesse a categoria altolocata (persone di ceto nobile, proprietari terrieri).
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Cautio iudicàtum sòlvi [Cauzione per l’ottemperanza al giudicato]
Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas], rientrante nella categorie delle stipulatiònes prætoriæ, in particolare tra le satisdationes [vedi Cautio]: con essa il convenuto che avesse nominato un cognitor [vedi] come suo sostituto, si impegnava ad ottemperare ad una sentenza che stava per essere emanata a conclusione di un giudizio intercorrente tra le parti.
Cautio ex òperis novi nunciatiòne [Garanzia a seguito di denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171, 2° co., c.c.]
Garanzia dovuta dal soggetto che stava realizzando una nuova opera [vedi operis novi nunciàtio] e che era stato diffidato dal continuarla per poter proseguire i lavori in attesa della pronuncia giudiziale sulla controversia.
L’istituto è tuttora previsto dall’ordinamento vigente.
Cautio de dote restituènda [Garanzia per la restituzione della dote]
Garanzia non obbligatoria, rimessa alla volontà delle parti; poteva esser prestata dal marito, al momento della ricezione della dote [vedi dos], per garantire la restituzione della stessa in caso di scioglimento del matrimonio (si parlava, in tal caso, di dos receptìcia [vedi]).